Operazioni intracomunitarie

Incrementati i requisiti per qualificare un'operazione intracomunitaria

Con il recepimento, nel nostro ordinamento, della direttiva comunitaria c.d. Quick Fixes (2018/1910) anche il nostro paese ha adeguato i requisiti necessari per identificare una cessione come intracomunitaria, potendo quindi godere del regime di non imponibilità previsto dal D.L. 331/1993.

I requisiti originariamente già previsti erano 3:

  • uno soggettivo
  • uno oggettivo
  • uno territoriale

Il requisito soggettivo richiedeva che l’operazione avvenisse tra due operatori soggetti passivi identificati in due diversi Stati Membri dell’Unione Europea.

Il requisito oggettivo richiedeva che l’operazione fosse onerosa e comportasse il passaggio di proprietà o di altro diritto reale di godimento tra cedente e cessionario.

Il requisito territoriale richiedeva il trasferimento dei beni da uno Stato membro ad un altro, indipendentemente dal soggetto che poi effettuava materialmente il trasporto.

Con la suddetta direttiva, recepita con il D.Lgs. 192/2021, vengono inseriti due ulteriori requisiti per garantire la non imponibilità dell’operazione:

    • il cessionario deve sempre avere comunicato al cedente un numero valido di iscrizione al VIES (il registro delle partite iva comunitarie) che dovrà essere utilizzato per la fatturazione. E’ quindi importante fare molta attenzione, prima di emettere una fattura per un’operazione intracomunitaria, a verificare l’esistenza dell’identificativo VIES fornito dal cessionario, accedendo al sito https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?locale=it ;
    • il cedente deve trasmettere il modello riepilogativo Intrastat cessioni nel quale è inserita l’operazione intracomunitaria in questione.

          Gli unici casi il mancato inserimento dell’operazione nell’Intrastat è giustificato sono:

    • il mancato inserimento nell’elenco di periodo per un mero errore materiale, ma l’operazione è poi stata inclusa nell’Intrastat del periodo successivo
    • l’operazione è stata inserita è stato commesso un errore involontario per quanto attiene al valore della cessione
    • la ristrutturazione della società acquirente ha portato ad una nuova denominazione e a un nuovo numero di identificazione Iva, ma la vecchia denominazione e il vecchio numero di identificazione Iva continuano ad esistere per un breve periodo transitorio.

È quindi necessario prestare la massima attenzione nel rispetto dei due nuovi requisiti, pena l’assoggettamento ad Iva dell’intera operazione.

Intrasat

Intrastat: novità e semplificazioni dal 2022

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con determinazione 489386/2021, ha approvato alcune modifiche dei modelli Intrastat anche al fine di adeguarli al recepimento delle quick fixes da parte del D.Lgs. 192/2021 e delle disposizioni in materia statistica previste dal regolamento Ue 2020/1197.

Modello Intra 2bis – Acquisti intracomunitari di beni

Tra le semplificazioni previste dalla determinazione, importante è l’elevazione della soglia di esonero dalla presentazione del modello Intra 2bis, quello relativo agli acquisti intracomunitari di beni. Viene infatti eliminato l’obbligo di presentazione del modello Intra 2bis con cadenza trimestrale e l’obbligo di quello mensile scatta solo quando per uno dei quattro trimestri precedenti l’ammontare trimestrale degli acquisti è uguale o superiore a 350.000 euro.

Sempre per l’Intra 2bis diviene poi facoltativa la compilazione dei campi:

  • Stato del fornitore
  • Codice Iva del fornitore
  • Ammontare delle operazioni in valuta

I dati relativi alla natura della transazione sono forniti conformemente alla disaggregazione di cui alle colonne A e B della Tabella ‹‹Natura della transazione›› di cui all’Allegato XI e, in particolar modo:

  • i soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente, o in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare, nell’anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a euro 20.000.000, indicano i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 2 cifre [colonne A e B].
  • i soggetti diversi da quelli di cui al comma 2 possono indicare i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 1 cifra [colonna A] o alla disaggregazione a 2 cifre [colonne A e B] di cui alla Tabella citata al comma 1.

Modello Intra 2quater – Acquisti intracomunitari di servizi

È stato eliminato l’obbligo di presentazione del modello Intra 2quater, relativo all’acquisto intracomunitario di servizi, con cadenza trimestrale. Rimane inalterata la soglia per l’obbligo mensile che scatta quando per uno dei quattro trimestri precedenti l’ammontare trimestrale degli acquisti di servizi è uguale o superiore a 100.000 euro.

Sempre per l’Intra 2quater diviene poi facoltativa la compilazione dei campi:

  • Codice Iva del fornitore
  • Ammontare delle operazioni in valuta
  • Modalità di erogazione
  • Modalità di incasso
  • Paese di pagamento

Modello Intra 1bis – Cessione intracomunitaria di beni

Come per il modello Intra 2bis, i dati relativi alla natura della transazione sono forniti conformemente alla disaggregazione di cui alle colonne A e B della Tabella ‹‹Natura della transazione›› di cui all’Allegato XI e, in particolar modo:

  • i soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente, o in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare, nell’anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a euro 20.000.000, indicano i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 2 cifre [colonne A e B]
  • i soggetti diversi da quelli di cui al comma 2 possono indicare i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 1 cifra [colonna A] o alla disaggregazione a 2 cifre [colonne A e B] di cui alla Tabella citata al comma 1
  • per le spedizioni di valore inferiore a euro 1.000, è possibile compilare gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni senza disaggregazione della nomenclatura combinata, utilizzando il codice unico 99500000.

Ai fini statistici, nel Modello INTRA 1bis rappresenta una novità la rilevazione dell’informazione relativa al Paese di origine delle merci.

Modello Intra 1sexies – Call-off stock

Viene introdotta una nuova sezione del modello Intrastat che accoglie le informazioni relative all’identità ed al numero di identificazione attribuito ai fini dell’imposta sul valore aggiunto al soggetto destinatario di beni oggetto di cessioni intracomunitarie in regime “call-off stock”

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