Nei rapporti con i propri fornitori può capitare che, a seguito dell’acquisto di beni o di servizi, non si riceva la relativa fattura d’acquisto, nonostante i ripetuti solleciti.
Questa omissione, oltre a creare problematiche organizzative e contabili, non deve essere sottovalutata dal cessionario perché può essere fonte di sanzioni in caso di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate. In particolar modo la sanzione è pari, ad oggi, al 70% dell’imposta, con un minimo di 250 euro, salvo che non si proceda ad un adempimento comunicativo che esonera da detta responsabilità.
Già in passato esisteva un modo, normativamente previsto, che consentiva di evitare la sanzione per omissioni dei propri fornitori.
La previgente disciplina, che prevedeva anche una sanzione più elevata, comportava:
- l’obbligo per il cessionario di emettere una particolare “autofattura denuncia”, con tipo documento TD20, da inviarsi se non si riceveva la fattura entro 4 mesi. Detta autofattura andava inviata entro 30 giorni dallo scadere dei 4 mesi;
- l’obbligo per il cessionario di versare l’Iva su detta fattura se si intendeva portarla in detrazione.
Questa modalità era però assai gravosa, in particolar modo per l’obbligo del cessionario di versamento dell’Iva che poteva portare – in caso di pagamento già effettuato al fornitore – alla duplicazione nel versamento dell’imposta.
Dall’1 aprile 2025 cambiano però le modalità attraverso cui evitare di essere sanzionati. In particolar modo non sarà più necessario il versamento dell’Iva sulla fattura ma, piuttosto, andrà effettuata la sola comunicazione della mancata ricezione attraverso la predisposizione di un documento con codice documento TD29. Tale comunicazione andrà effettuata entro 90 giorni dal momento in cui il fornitore avrebbe dovuto emettere la fattura o ha emesso la fattura irregolare (momento che non è sempre facilmente individuabile, ed è questa una delle criticità di tale norma).
Il tipo documento TD20 rimarrà ancora valido, invece:
- per la mancata ricezione o la ricezione di fattura irregolare in caso di reverse charge, avendo l’accortezza di rispettare comunque in nuovi termini comunicativi (entro 90 giorni dal momento in cui si sarebbe dovuta emettere la fattura);
- per la mancata ricezione o la ricezione di fattura irregolare in caso di acquisto intracomunitario, con emissione da effettuarsi entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
È quindi opportuno che ogni impresa tenga traccia della mancata ricezione delle fatture di acquisto, al fine di operare l’invio delle comunicazioni TD29 e TD20 per tempo ed evitare le relative sanzioni.