Operazioni intracomunitarie

Incrementati i requisiti per qualificare un'operazione intracomunitaria

Con il recepimento, nel nostro ordinamento, della direttiva comunitaria c.d. Quick Fixes (2018/1910) anche il nostro paese ha adeguato i requisiti necessari per identificare una cessione come intracomunitaria, potendo quindi godere del regime di non imponibilità previsto dal D.L. 331/1993.

I requisiti originariamente già previsti erano 3:

  • uno soggettivo
  • uno oggettivo
  • uno territoriale

Il requisito soggettivo richiedeva che l’operazione avvenisse tra due operatori soggetti passivi identificati in due diversi Stati Membri dell’Unione Europea.

Il requisito oggettivo richiedeva che l’operazione fosse onerosa e comportasse il passaggio di proprietà o di altro diritto reale di godimento tra cedente e cessionario.

Il requisito territoriale richiedeva il trasferimento dei beni da uno Stato membro ad un altro, indipendentemente dal soggetto che poi effettuava materialmente il trasporto.

Con la suddetta direttiva, recepita con il D.Lgs. 192/2021, vengono inseriti due ulteriori requisiti per garantire la non imponibilità dell’operazione:

    • il cessionario deve sempre avere comunicato al cedente un numero valido di iscrizione al VIES (il registro delle partite iva comunitarie) che dovrà essere utilizzato per la fatturazione. E’ quindi importante fare molta attenzione, prima di emettere una fattura per un’operazione intracomunitaria, a verificare l’esistenza dell’identificativo VIES fornito dal cessionario, accedendo al sito https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?locale=it ;
    • il cedente deve trasmettere il modello riepilogativo Intrastat cessioni nel quale è inserita l’operazione intracomunitaria in questione.

          Gli unici casi il mancato inserimento dell’operazione nell’Intrastat è giustificato sono:

    • il mancato inserimento nell’elenco di periodo per un mero errore materiale, ma l’operazione è poi stata inclusa nell’Intrastat del periodo successivo
    • l’operazione è stata inserita è stato commesso un errore involontario per quanto attiene al valore della cessione
    • la ristrutturazione della società acquirente ha portato ad una nuova denominazione e a un nuovo numero di identificazione Iva, ma la vecchia denominazione e il vecchio numero di identificazione Iva continuano ad esistere per un breve periodo transitorio.

È quindi necessario prestare la massima attenzione nel rispetto dei due nuovi requisiti, pena l’assoggettamento ad Iva dell’intera operazione.

Intrastat: novità e semplificazioni dal 2022

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con determinazione 489386/2021, ha approvato alcune modifiche dei modelli Intrastat anche al fine di adeguarli al recepimento delle quick fixes da parte del D.Lgs. 192/2021 e delle disposizioni in materia statistica previste dal regolamento Ue 2020/1197.

Modello Intra 2bis – Acquisti intracomunitari di beni

Tra le semplificazioni previste dalla determinazione, importante è l’elevazione della soglia di esonero dalla presentazione del modello Intra 2bis, quello relativo agli acquisti intracomunitari di beni. Viene infatti eliminato l’obbligo di presentazione del modello Intra 2bis con cadenza trimestrale e l’obbligo di quello mensile scatta solo quando per uno dei quattro trimestri precedenti l’ammontare trimestrale degli acquisti è uguale o superiore a 350.000 euro.

Sempre per l’Intra 2bis diviene poi facoltativa la compilazione dei campi:

  • Stato del fornitore
  • Codice Iva del fornitore
  • Ammontare delle operazioni in valuta

I dati relativi alla natura della transazione sono forniti conformemente alla disaggregazione di cui alle colonne A e B della Tabella ‹‹Natura della transazione›› di cui all’Allegato XI e, in particolar modo:

  • i soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente, o in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare, nell’anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a euro 20.000.000, indicano i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 2 cifre [colonne A e B].
  • i soggetti diversi da quelli di cui al comma 2 possono indicare i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 1 cifra [colonna A] o alla disaggregazione a 2 cifre [colonne A e B] di cui alla Tabella citata al comma 1.

Modello Intra 2quater – Acquisti intracomunitari di servizi

È stato eliminato l’obbligo di presentazione del modello Intra 2quater, relativo all’acquisto intracomunitario di servizi, con cadenza trimestrale. Rimane inalterata la soglia per l’obbligo mensile che scatta quando per uno dei quattro trimestri precedenti l’ammontare trimestrale degli acquisti di servizi è uguale o superiore a 100.000 euro.

Sempre per l’Intra 2quater diviene poi facoltativa la compilazione dei campi:

  • Codice Iva del fornitore
  • Ammontare delle operazioni in valuta
  • Modalità di erogazione
  • Modalità di incasso
  • Paese di pagamento

Modello Intra 1bis – Cessione intracomunitaria di beni

Come per il modello Intra 2bis, i dati relativi alla natura della transazione sono forniti conformemente alla disaggregazione di cui alle colonne A e B della Tabella ‹‹Natura della transazione›› di cui all’Allegato XI e, in particolar modo:

  • i soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente, o in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare, nell’anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a euro 20.000.000, indicano i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 2 cifre [colonne A e B]
  • i soggetti diversi da quelli di cui al comma 2 possono indicare i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 1 cifra [colonna A] o alla disaggregazione a 2 cifre [colonne A e B] di cui alla Tabella citata al comma 1
  • per le spedizioni di valore inferiore a euro 1.000, è possibile compilare gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni senza disaggregazione della nomenclatura combinata, utilizzando il codice unico 99500000.

Ai fini statistici, nel Modello INTRA 1bis rappresenta una novità la rilevazione dell’informazione relativa al Paese di origine delle merci.

Modello Intra 1sexies – Call-off stock

Viene introdotta una nuova sezione del modello Intrastat che accoglie le informazioni relative all’identità ed al numero di identificazione attribuito ai fini dell’imposta sul valore aggiunto al soggetto destinatario di beni oggetto di cessioni intracomunitarie in regime “call-off stock”

E-commerce con vendita intracomunitaria: da luglio cambia tutto.

Dall’1 luglio 2021 il mondo dell’e-commerce, al quale tante aziende nostrane si sono approcciate anche a causa dell’emergenza COVID, subirà delle importanti modifiche a seguito del recepimento della direttiva (UE) 2017/2455 che interesserà le seguenti tipologie di operazioni transfrontaliera:

  • vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi effettuate da fornitori e fornitori presunti (fatta eccezione per i beni sottoposti ad accisa);
  • vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o fornitori presunti;
  • vendite di beni sul mercato interno da parte di fornitori presunti;
  • prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE o da parte di soggetti passivi stabiliti nell’UE, ma non nello Stato membro di consumo a favore di persone che non sono soggetti passivi (consumatori finali).

Vediamo in particolare cosa cambia per le vendite a distanza intracomunitarie (che coinvolgono quindi anche le vendite tramite e-commerce o commercio elettronico indiretto).

Vendite intracomunitarie a distanza di beni a consumatori finali

Fino ad oggi ogni paese comunitario fissava una soglia (da 35.000 euro a 100.000 euro) al di sotto della quale le vendite effettuate a consumatori finali di quel paese si consideravano fatte nel paese di provenienza del bene, con relativa applicazione dell’Iva di quel paese.

Per esempio un commerciante italiano che vendeva beni a distanza a consumatori finali francesi, se non superava la soglia annua di 35.000 euro di fatturato poteva vendere applicando l’Iva italiana. Superata tale soglia vi era la necessità, per il commerciante italiano, di identificarsi in Francia aprendo lì una relativa partita Iva e applicando l’Iva francese sulle vendite effettuate.

Dall’1 luglio le soglie vengono uniformate al ribasso, stabilendo un’unica soglia di 10.000 euro valevole per la somma delle vendite effettuate in tutti gli stati UE, al superare della quale sarà necessario alternativamente:

  • identificarsi nel paese di destinazione della merce con una propria partita Iva, applicando quindi l’Iva del paese di destinazione
  • aderire al sistema OSS, che consente di fare un’unica dichiarazione Iva ed effettuare un unico pagamento su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel periodo, interloquendo con la sola Agenzia delle Entrate.

Da un lato avremo quindi una semplificazione perché, registrandosi sul sito dell’Agenzia delle Entrate con il sistema OSS, potremo vendere a distanza in tutta la UE anche sopra soglia senza dovere aprire singole partite Iva in ogni singolo Stato.

Dall’altro, con l’abbassamento delle soglie, il sistema si complica se la soglia si supera perché andranno applicate alle singole vendite le aliquote Iva dello Stato di destinazione del bene e non più quelle italiane. Quindi un commerciante italiano che, nell’esempio precedente, fatturava 20.000 euro di vendite a distanza con la Francia, prima poteva vendere applicando l’Iva italiana, mentre da luglio dovrà applicare le aliquote Iva francesi.

In particolare, dato che per le vendite effettuate nei confronti di privati consumatori stabiliti in un altro Stato UE per un valore superiore a € 10.000 le aliquote IVA da applicare saranno quelle dei Paesi comunitari di destinazione dei beni, le imprese dovranno avere un data base costantemente aggiornato che contenga le aliquote IVA di tutti i Paesi UE.

E-commerce con vendita intracomunitaria: da luglio cambia tutto.

Dall’1 luglio 2021 il mondo dell’e-commerce, al quale tante aziende nostrane si sono approcciate anche a causa dell’emergenza COVID, subirà delle importanti modifiche a seguito del recepimento della direttiva (UE) 2017/2455 che interesserà le seguenti tipologie di operazioni transfrontaliera:

  • vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi effettuate da fornitori e fornitori presunti (fatta eccezione per i beni sottoposti ad accisa);
  • vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o fornitori presunti;
  • vendite di beni sul mercato interno da parte di fornitori presunti;
  • prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE o da parte di soggetti passivi stabiliti nell’UE, ma non nello Stato membro di consumo a favore di persone che non sono soggetti passivi (consumatori finali).

Vediamo in particolare cosa cambia per le vendite a distanza intracomunitarie (che coinvolgono quindi anche le vendite tramite e-commerce o commercio elettronico indiretto).

Vendite intracomunitarie a distanza di beni a consumatori finali

Fino ad oggi ogni paese comunitario fissava una soglia (da 35.000 euro a 100.000 euro) al di sotto della quale le vendite effettuate a consumatori finali di quel paese si consideravano fatte nel paese di provenienza del bene, con relativa applicazione dell’Iva di quel paese.

Per esempio un commerciante italiano che vendeva beni a distanza a consumatori finali francesi, se non superava la soglia annua di 35.000 euro di fatturato poteva vendere applicando l’Iva italiana. Superata tale soglia vi era la necessità, per il commerciante italiano, di identificarsi in Francia aprendo lì una relativa partita Iva e applicando l’Iva francese sulle vendite effettuate.

Dall’1 luglio le soglie vengono uniformate al ribasso, stabilendo un’unica soglia di 10.000 euro valevole per la somma delle vendite effettuate in tutti gli stati UE, al superare della quale sarà necessario alternativamente:

  • identificarsi nel paese di destinazione della merce con una propria partita Iva, applicando quindi l’Iva del paese di destinazione
  • aderire al sistema OSS, che consente di fare un’unica dichiarazione Iva ed effettuare un unico pagamento su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel periodo, interloquendo con la sola Agenzia delle Entrate.

Da un lato avremo quindi una semplificazione perché, registrandosi sul sito dell’Agenzia delle Entrate con il sistema OSS, potremo vendere a distanza in tutta la UE anche sopra soglia senza dovere aprire singole partite Iva in ogni singolo Stato.

Dall’altro, con l’abbassamento delle soglie, il sistema si complica se la soglia si supera perché andranno applicate alle singole vendite le aliquote Iva dello Stato di destinazione del bene e non più quelle italiane. Quindi un commerciante italiano che, nell’esempio precedente, fatturava 20.000 euro di vendite a distanza con la Francia, prima poteva vendere applicando l’Iva italiana, mentre da luglio dovrà applicare le aliquote Iva francesi.

In particolare, dato che per le vendite effettuate nei confronti di privati consumatori stabiliti in un altro Stato UE per un valore superiore a € 10.000 le aliquote IVA da applicare saranno quelle dei Paesi comunitari di destinazione dei beni, le imprese dovranno avere un data base costantemente aggiornato che contenga le aliquote IVA di tutti i Paesi UE.

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