Con la Legge 23 settembre 2025, n. 132, entrano in vigore in Italia nuove regole per l’adozione e l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale (IA) in ambito lavorativo.
L’obiettivo è garantire che l’impiego dell’IA avvenga in modo etico, trasparente e rispettoso della dignità dei lavoratori, in linea con i principi del Regolamento UE n. 2024/1689 (c.d. “AI Act”).
IA e lavoro: finalità e principi generali
L’articolo 11 della nuova legge stabilisce che l’uso dell’intelligenza artificiale sul luogo di lavoro debba essere finalizzato a:
- migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza dei dipendenti;
- tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori;
- aumentare la qualità e la produttività delle prestazioni.
L’utilizzo deve essere sicuro, affidabile e trasparente, e non può mai avvenire in contrasto con la dignità umana o in violazione della privacy dei lavoratori.
Sistemi di IA “ad alto rischio” e obblighi informativi
Secondo il Regolamento UE 2024/1689, i sistemi di IA ad alto rischio in ambito occupazionale includono quelli utilizzati per:
- la selezione e l’assunzione del personale;
- la gestione delle condizioni di lavoro, promozioni o cessazioni;
- l’assegnazione dei compiti e la valutazione delle prestazioni;
- il monitoraggio del comportamento dei dipendenti.
Prima di introdurre o utilizzare tali sistemi, il datore di lavoro deve informare i rappresentanti dei lavoratori e i lavoratori interessati.
Obbligo di informativa ai lavoratori
Il datore di lavoro è tenuto a fornire un’informativa dettagliata contenente:
- finalità e ambito di applicazione dell’IA;
- logica di funzionamento del sistema (anche in forma non tecnica);
- categorie di dati trattati e tempi di conservazione;
- parametri di controllo e misure di sicurezza;
- possibili effetti sul rapporto di lavoro;
- livello di accuratezza e rischio di bias o discriminazioni.
Ogni modifica significativa del sistema deve essere comunicata con almeno 24 ore di preavviso.
Controlli a distanza e statuto dei lavoratori
Se l’intelligenza artificiale viene impiegata anche per valutare o monitorare i lavoratori, si applicano le tutele previste dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. Pertanto, l’uso di tali strumenti richiede un accordo sindacale con RSA/RSU o, in mancanza, un’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro.

