Legge di bilancio: al via la rottamazione quinquies

Con l’approvazione della legge di bilancio 2026, prende il via l’ennesima rottamazione che interessa i

carichi affidati all’agente della riscossione. La misura consente di chiudere molti debiti fiscali e contributivi pagando solo il capitale e le spese, con una dilazione molto lunga fino al 2035.

Chi riguarda

La definizione agevolata riguarda:

  • contribuenti persone fisiche e imprese;
  • titolari di debiti affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

Sono inclusi, in particolare, i debiti derivanti da:

  • omesso versamento di imposte dichiarate (IRPEF, IRES, IVA);
  • controlli automatizzati e formali (artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter DPR 633/1972);
  • omesso versamento di contributi INPS.

Sono esclusi i debiti derivanti da accertamenti veri e propri.

Come accedere

Per aderire alla definizione:

  • il debito deve rientrare nei carichi affidati nel periodo 2000–2023;
  • il contribuente deve presentare apposita dichiarazione di adesione;
  • è necessario rinunciare agli eventuali giudizi pendenti relativi ai carichi definibili.

La definizione è ammessa anche:

  • per debiti inseriti in procedure di sovraindebitamento o crisi d’impresa;
  • per carichi già oggetto di precedenti “rottamazioni” decadute.

Il contribuente deve:

  • presentare la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2026, esclusivamente in modalità telematica;
  • indicare il numero di rate prescelte;
  • segnalare eventuali giudizi pendenti e impegnarsi alla rinuncia.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione:

  • rende disponibili i carichi definibili nell’area riservata;
  • comunica entro il 30 giugno 2026 l’importo dovuto e il piano di pagamento.

Benefici spettanti

Aderendo alla rottamazione si ottengono i seguenti benefici:

  • non si pagano:
    • sanzioni;
    • interessi di mora;
    • somme aggiuntive sui contributi;
    • aggio di riscossione;
  • si pagano solo:
    • il capitale;
    • le spese di notifica;
    • le spese per eventuali procedure esecutive.

Le somme già versate restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Modalità di pagamento

Il pagamento può avvenire:

  • in unica soluzione entro il 31 luglio 2026;
  • a rate, fino a un massimo di 54 rate bimestrali, con ultima scadenza 31 maggio 2035.

In caso di rateizzazione:

  • dal 1° agosto 2026 si applicano interessi del 3% annuo;
  • ogni rata non può essere inferiore a 100 euro.

Il mancato pagamento:

  • dell’unica rata;
  • di 2 rate anche non consecutive;
  • oppure dell’ultima rata,

comporta la decadenza dalla definizione.

Effetti dell’adesione

Dalla presentazione della domanda:

  • sono sospesi prescrizione e decadenza;
  • sono bloccate nuove azioni esecutive;
  • non si iscrivono nuovi fermi o ipoteche;
  • il contribuente è considerato non inadempiente ai fini:
    • dei rimborsi fiscali;
    • dei pagamenti da parte della PA;
    • del rilascio del DURC.

Con il pagamento della prima rata si estinguono le procedure esecutive in corso (salvo asta già aggiudicata).

Iperammortamento 2026–2028: nuova super deduzione per investimenti in beni strumentali

La Legge di Bilancio introduce una nuova e rilevante agevolazione fiscale per gli investimenti produttivi: una maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile dei beni strumentali, che consente una deduzione extra ai fini delle imposte sui redditi. La misura si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 e sostituisce, di fatto, i precedenti meccanismi di super e iper ammortamento.

Chi riguarda

L’agevolazione spetta ai soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali:

  • destinati a strutture produttive ubicate in Italia;
  • prodotti in Stati UE o SEE.

Sono escluse dal beneficio le imprese:

  • in liquidazione volontaria;
  • in fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo senza continuità;
  • sottoposte a procedure concorsuali o con procedimenti in corso;
  • destinatarie di sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001.

Requisiti e condizioni

La fruizione della maggiorazione è subordinata al rispetto di due condizioni fondamentali:

  • regolarità contributiva (versamento di contributi previdenziali e assistenziali);
  • rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo la disciplina applicabile al settore di appartenenza.

Cosa prevede la misura

Ai soli fini della determinazione:

  • delle quote di ammortamento;
  • dei canoni di leasing finanziario,

il costo di acquisizione del bene è maggiorato secondo le seguenti percentuali:

  • 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% per investimenti oltre 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
  • 50% per investimenti oltre 10 e fino a 20 milioni di euro.

Beni agevolabili

La maggiorazione si applica agli investimenti in:

  • Beni 4.0:
    • beni materiali e immateriali strumentali nuovi;
    • inclusi negli allegati IV e V alla L. 199/2025;
    • interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
  • Beni per autoproduzione di energia da fonti rinnovabili:
    • beni materiali nuovi destinati all’autoproduzione di energia per autoconsumo (anche a distanza);
    • inclusi gli impianti di stoccaggio dell’energia;
    • per il fotovoltaico, sono agevolabili solo gli impianti con moduli conformi all’art. 12, comma 1, lett. b) e c), D.L. 181/2023.

Come si accede al beneficio

L’accesso avviene tramite comunicazioni telematiche da trasmettere al GSE, attraverso una piattaforma dedicata, utilizzando modelli standardizzati.

Un apposito decreto ministeriale definirà nel dettaglio:

  • modalità operative;
  • tempistiche;
  • contenuto delle comunicazioni e dei controlli.

Cumulo con altre agevolazioni

La misura è cumulabile con altre agevolazioni nazionali ed europee, a condizione che:

  • non siano finanziate le stesse quote di costo;
  • non si superi il costo complessivamente sostenuto.

La base di calcolo della maggiorazione va assunta al netto di contributi e sovvenzioni ricevuti per i medesimi costi.

Cessione o delocalizzazione del bene

Se durante il periodo di fruizione:

  • il bene è ceduto a titolo oneroso;
  • oppure destinato a strutture produttive all’estero,

la maggiorazione non viene persa, a condizione che nello stesso periodo d’imposta il bene sia sostituito con un bene nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

Se il costo del bene sostitutivo è inferiore, la maggiorazione prosegue nei limiti del nuovo investimento.

Pmi e Digital Transformation, definite le modalità dell’agevolazione

Con decreto del 9 giugno 2020 viene data attuazione all’intervento, previsto dal Decreto Crescita, volto a sostenere la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle PMI italiane attraverso la realizzazione di progetti diretti all'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel Piano Nazionale Impresa 4.0 nonché di altre tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera.

A chi si rivolge

L’agevolazione si rivolge alle PMI aventi le seguenti caratteristiche:

  • iscrizione attiva al Registro Imprese
  • operatività in via prevalente o primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere e/o nel settore turistico e/o nel settore del commercio;
  • hanno conseguito, nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato, un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 100.000,00;
  • dispongono di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese;
  • non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

È ammissibile la presentazione di progetti congiunti tramite contratti di rete o altre forme contrattuali di collaborazione.

Attività economiche ammesse

Sono ammesse le attività ricomprese nei seguenti settori (codici ATECO):

  • C – Intera sezione
  • 00.00 – Raccolta e depurazione delle acque di scarico
  • 1 – Raccolta dei rifiuti
  • 2 – Trattamento e smaltimento dei rifiuti
  • 3 – Recupero dei materiali
  • 52 – Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
  • 53 – Servizi postali e attività di corriere
  • 29 – Mense e catering continuativi su base contrattuale
  • 12 – Pubblicazione di elenchi e mailing list
  • 2 – Edizioni di software
  • 61 – Telecomunicazioni
  • 62 – Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
  • 1 – Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse; portali web
  • 69 – Attività legali e contabilità
  • 70 – Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale
  • 71 – Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
  • 72 – Ricerca scientifica e sviluppo
  • 73 – Pubblicità e ricerche di mercato
  • 74- Altre attività professionali, scientifiche e tecniche
  • 20 – Attività dei call center
  • 92 – Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi
  • 1 – Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
  • 01.01 – Attività delle lavanderie industriali
  • 55 – Alloggi
  • 79 – Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse
  • 02.00 – Attività di musei
  • 03.00 – Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
  • G – Intera sezione

Investimenti ammissibili

I progetti ammissibili alle agevolazioni devono essere diretti alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi dei soggetti proponenti mediante l’implementazione di:

  1. tecnologie abilitanti individuate dal Piano nazionale impresa 4.0. (advanced manufacturing solutions, addittive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics) e/o;
  2. tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera, finalizzate:
    1. all’ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione dellerelazioni con i diversi attori;
    2. al software;
    3. alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio;
    4. ad altre tecnologie, quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange-EDI), geolocalizzazione, tecnologie per l’in-store customer experience, system integration applicata all’automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of things.
  3. A tal fine i progetti devono prevedere la realizzazione di:
    1. attività di innovazione di processo o di innovazione dell’organizzazione, ovvero;
    2. investimenti

I progetti di spesa devono, inoltre, essere realizzati nell'ambito di una unità produttiva dell’impresa proponente ubicata su tutto il territorio nazionale, prevedere un importo di spesa non inferiore a euro 50.000,00 e non superiore a 500.000,00; essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni e prevedere una durata non superiore a 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, fermo restando la possibilità da parte del Ministero di concedere, su richiesta motivata dal soggetto

beneficiario, una proroga del termine di ultimazione non superiore a 6 mesi.

Agevolazioni

Per entrambe le tipologie di progetto ammissibili a beneficio le agevolazioni sono concesse sulla base di una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili pari al 50 percento, articolata come segue:

  1. 10 percento sotto forma di contributo;
  2. 40 percento come finanziamento agevolato.

Il finanziamento agevolato deve essere restituito dal soggetto beneficiario senza interessi a decorrere dalla data di erogazione dell’ultima quota a saldo delle agevolazioni, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, in un periodo della durata massima di 7 anni.

Termini di presentazione della domanda

Verranno fissati con un successivo decreto direttoriale.

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PROROGA PER IL BONUS FORMAZIONE 4.0

Con la legge di bilancio 2020 viene prorogato, semplificato e potenziato il bonus formazione 4.0. Vediamo le novità.

Il credito d’imposta in esame riguarda le attività formative finalizzate all’acquisizione e al consolidamento di competenze e conoscenze nelle seguenti tecnologie:
• big data e analisi dei dati
• cloud e fog computing
• cyber security
• simulazione e sistemi cyber-fisici
• prototipazione rapida
• sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata
• robotica avanzata e collaborativa
• interfaccia uomo macchina
• manifattura additiva (o stampa tridimensionale)
• internet delle cose e delle macchine
• integrazione digitale dei processi aziendali

L’attività formativa deve essere destinata al personale dipendente dell’impresa beneficiaria e deve interessare uno o più dei seguenti ambiti aziendali: vendita e marketing; informatica e tecniche; tecnologie di produzione.

Le attività formative possono essere organizzate direttamente dall’impresa con proprio personale docente o con personale docente esterno assistito da un tutor interno. E’ possibile anche appaltare l’attività formativa ai seguenti soggetti esterni:

• soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa;
• università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate;
• soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali;
• soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla disciplina europea;
• Istituti tecnici superiori.

Il credito d’imposta si calcola sulle spese sostenute relative al personale dipendente impegnato nell’attività formativa, limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione. Sono agevolabili anche le spese relative al personale dipendente che partecipi alle attività formative con il ruolo di docente o tutor. In questo caso, però, le spese ammissibili non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua del dipendente.

A seguito delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2020, il credito d’imposta spetta nella misura del 50% delle spese ammissibili per le piccole imprese, del 40% per le medie e del 30% per le grandi, nel limite massimo annuale di:

• 300.000 euro per le piccole imprese;
• 250.000 euro per le medie e grandi imprese.

La misura passa al 60% qualora i destinatari dell’attività di formazione rientrino tra i lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.

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