Studio Mamì - Studio

Il Decreto Rilancio modifica il calendario delle scadenza fiscali

Il Decreto Rilancio “proroga le proroghe” dei versamenti previsti dai DL Cura Italia e Liquidità

I Decreti Cura Italia e Liquidità disponevano, a determinate condizioni, una serie di sospensioni dei versamenti dovuti per ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dell’Iva, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Con il Decreto Rilancio viene disposta un’ulteriore proroga dei suddetti versamenti. Vediamo le proroghe in dettaglio:

  • Imprese e professionisti con ricavi non superiori a 2 milioni di euro:
    • Tipo di versamento rinviato: Ritenute sui redditi di lavoro dipendente – Iva – Contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria
    • Scadenza originaria: 08.03.2020 – 31.03.2020
    • Proroga prevista dal DL Cura Italia: 31.05.2020
    • Proroga prevista dal DL Rilancio: 16.09.2020 (in un’unica soluzione o in 4 rate mensili)
  • Imprese operanti in particolari settori particolarmente danneggiati dalla crisi:
    • Tipo di versamento rinviato: Ritenute sui redditi di lavoro dipendente – Iva – Contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria
    • Scadenza originaria: 02.03.2020 – 31.03.2020
    • Proroga prevista dal DL Cura Italia: 31.05.2020
    • Proroga prevista dal DL Rilancio: 16.09.2020 (in un’unica soluzione o in 4 rate mensili)
  • Imprese e professionisti che hanno subito una riduzione del fatturato del 33% (o superiore al 50% se di più rilevante dimensione) nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi dell’anno 2019:
    • Tipo di versamento rinviato: Ritenute sui redditi di lavoro dipendente – Iva – Contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria
    • Scadenza originaria: 01.04.2020 – 31.05.2020
    • Proroga prevista dal DL Liquidità: 30.06.2020
    • Proroga prevista dal DL Rilancio: 16.09.2020 (in un’unica soluzione o in 4 rate mensili)
  • Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche:
    • Tipo di versamento rinviato: Ritenute sui redditi di lavoro dipendente – Contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria
    • Scadenza originaria: 01.04.2020 – 31.05.2020
    • Proroga prevista dal DL Cura Italia: 30.06.2020
    • Proroga prevista dal DL Rilancio: 16.09.2020 (in un’unica soluzione o in 4 rate mensili)

Oltre alle proroghe dei versamenti in autoliquidazione, il Decreto Rilancio proroga anche le seguenti tipologie di versamento:

  • Avvisi bonari e rate avvisi bonari:
    • Scadenza originaria: 09.03.2020 – 31.05.2020
    • Scadenza prorogata dal DL Rilancio: 16.09.2020 (in un’unica soluzione o in 4 rate mensili)
  • Atti di accertamento con adesione, accordi conciliativi, atti di mediazione, atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita, atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione, atti di recupero crediti d’imposta, avvisi di liquidazione emessi per omesso o carente versamento di imposta di registro, donazione, sostitutiva sui finanziamenti ed imposta sulle assicurazioni:
    • Scadenza originaria: 09.03.2020 – 31.05.2020
    • Scadenza prorogata dal DL Rilancio: 16.09.2020 (in un’unica soluzione o in 4 rate mensili)
  • Pace fiscale (processi verbali di constatazione, avvisi di accertamento, liti pendenti, violazioni formali):
    • Scadenza originaria: 09.03.2020 – 31.05.2020
    • Scadenza prorogata dal DL Rilancio: 16.09.2020 (in un’unica soluzione o in 4 rate mensili)
  • Cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi affidati all’Agente della Riscossione, ingiunzioni fiscali degli Enti locali:
    • Scadenza originaria: 08.03.2020 – 31.08.2020
    • Scadenza prorogata dal DL Rilancio: 30.09.2020 (in un’unica soluzione)
  • Pace fiscale (rottamazione bis – rottamazione ter – saldo e stralcio)
    • Scadenza originaria: 28.02.2020 – 30.11.2020
    • Scadenza prorogata dal DL Rilancio: 10.12.2020 (in un’unica soluzione)
Studio Mamì - Studio

Bonus a lavoratori e titolari di partita Iva

Il Decreto Rilancio estende ai mesi di aprile e maggio una serie di indennità, precedentemente introdotte dal Decreto Cura Italia, con requisiti differenziati in funzione del soggetto beneficiario. Tutte le indennità:

  • non concorrono alla formazione del reddito
  • sono erogate dall’INPS
  • non sono tra loro cumulabili
  • se spettanti a soggetti facenti parte di nuclei familiari già percettori di reddito di cittadinanza di importo inferiore all’indennità comportano l’erogazione di un’integrazione del reddito di cittadinanza fino all’ammontare dell’indennità dovuta
  • per il mese di aprile, se relative a soggetti che hanno presentato la domanda per l’indennità di marzo, verranno erogate automaticamente senza necessità di alcuna domanda

Di seguito il dettaglio a seconda della tipologia di soggetto beneficiario.

Professionisti iscritti alla gestione separata

Mese di aprile

L’indennità di 600 euro, già erogata per il mese di marzo, verrà erogata anche ad aprile senza necessità di presentare una nuova domanda.

Mese di maggio

L’indennità per il mese di maggio sale a 1.000 euro ma soltanto se viene comprovata una riduzione del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto al corrispondente bimestre 2019 di almeno il 33%.

Il reddito va individuato con il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, compreso l’ammortamento. La domanda andrà presentata all’Inps.

Professionisti iscritti alle casse private

Mesi di aprile e maggio

Vengono stanziati fondi per assicurare l’erogazione del “reddito di ultima istanza” anche per i mesi di aprile e maggio 2020, a condizione che i beneficiari:

  • non siano titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
  • non siano titolari di pensione.

Non cambiano le condizioni per l’erogazione.

Lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

Mese di aprile

L’indennità di 600 euro, già erogata per il mese di marzo, verrà erogata anche ad aprile senza necessità di presentare una nuova domanda.

Mese di maggio

L’indennità per il mese di maggio sale a 1.000 euro ma solo per i soggetti che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data del 19 maggio 2020.

Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni artigiani e commercianti

Mese di aprile

L’indennità di 600 euro, già erogata per il mese di marzo, verrà erogata anche ad aprile senza necessità di presentare una nuova domanda.

Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali

Mese di aprile

L’indennità di 600 euro, già erogata per il mese di marzo, verrà erogata anche ad aprile senza necessità di presentare una nuova domanda.

La medesima indennità è riconosciuta anche ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporti di lavoro dipendente, né di NASPI alla data del 19 maggio 2020.

Mese di maggio

Per i soggetti – anche lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali - che hanno cessato volontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI alla data del 19 maggio 2020 è riconosciuta un’indennità di 1000 euro.

Operai agricoli a tempo determinato

Mese di aprile

L’indennità di 600 euro, già erogata per il mese di marzo, verrà erogata anche ad aprile senza necessità di presentare una nuova domanda. L’importo per il mese di aprile scenderà però a 500 euro.

Lavoratori stagionali di settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali

Mesi di aprile e maggio

Per i suddetti lavoratori che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, spetta un indennità pari a 600 euro per ciascun mese. E’ comunque necessario che detti soggetti, al momento della presentazione della domanda:

  • non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente
  • non siano titolari di pensione

Lavoratori intermittenti

Mesi di aprile e maggio

Per i suddetti lavoratori che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020, spetta un indennità pari a 600 euro per ciascun mese. E’ comunque necessario che detti soggetti, al momento della presentazione della domanda:

  • non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente
  • non siano titolari di pensione

Lavoratori autonomi titolari di contratti autonomi occasionali

Mesi di aprile e maggio

Per i suddetti lavoratori, se privi di partita Iva e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che siano stati titolari di contratti autonomi occasionali nel periodo tra l’1 gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 (con accredito di almeno una mensilità alla gestione separata INPS) e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020, spetta un indennità pari a 600 euro per ciascun mese. E’ comunque necessario che detti soggetti, al momento della presentazione della domanda:

  • non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente
  • non siano titolari di pensione

Incaricati delle vendite a domicilio

Mesi di aprile e maggio

Per i suddetti lavoratori, se con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita Iva nonché iscritti alla Gestione Separata, alla data del 23 febbraio 2020, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, spetta un indennità pari a 600 euro per ciascun mese. E’ comunque necessario che detti soggetti, al momento della presentazione della domanda:

  • non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente
  • non siano titolari di pensione

Lavoratori dello spettacolo

Mesi di aprile e maggio

Per i suddetti lavoratori, iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, che hanno già percepito l’indennità nel mese di marzo, nonché per quelli con almeno 7 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro, e non titolari di pensione, e' riconosciuta un'indennità pari a 600 euro per ciascun mese. E’ comunque necessario che detti soggetti, alla data del 19 maggio 2020:

  • non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato
  • non siano titolari di pensione

Lavoratori domestici

Mesi di aprile e maggio

Per i suddetti lavoratori che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, è riconosciuta un’indennità pari a 500 euro per ciascun mese. L’indennità non spetta:

  • ai lavoratori conviventi con il datore di lavoro
  • a coloro che fruiscono della procedura di emersione
  • ai titolari di pensione (a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità)
  • ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico

Lavoratori sportivi

Mesi di aprile e maggio

Per i suddetti lavoratori, già attivi alla data del del 23 febbraio 2020, è riconosciuta un’indennità pari a 600 euro per ciascun mese. Per i soggetti già beneficiari dell’indennità prevista dal DL Cura Italia per il mese di marzo, le somme verranno erogate senza necessità di ulteriore domanda.

 

Semplifica la tua ricerca di informazioni utili

Iscriviti alla nostra Newsletter gratuita

Parla con noi

Se hai bisogno di una squadra di consulenti che ha a cuore le tue esigenze, vieni a trovarci allo studio.
Oppure chiama, manda una mail, un fax, un messaggio su whatsapp o sui social…
Ti servono solo un paio di minuti, contattaci adesso.

  • Via J.F.Kennedy, 63- 98051 Barcellona P.G. (ME)
  • +39 090 9796698

  • + 39 090 5720002
Studio Mamì - Logo Footer

Studio Mamì | Via J.F.Kennedy, 63 - 98051 Barcellona P.G. (ME) | Tel +39 090 9796698 - Fax +39 090 5720002 - info@studiomami.it | P. IVA: 02121020834

Privacy Policy
Cookie Policy
Credits
Firma Elettronica Avanzata

Benvenuto sul sito dello Studio Mamì

KbxBotIcon