La legge di bilancio 2020 istituisce una nuova imposta sul consumo di bevande edulcorate, cioè i prodotti finiti e i prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, ottenuti con l’aggiunta di edulcoranti ed aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 percento in volume. Per edulcorante si intende qualsiasi sostanza in grado di conferire sapore dolce alle bevande.

I soggetti passivi dell’imposta sono:

  • il fabbricante, ovvero il soggetto nazionale che provvede al condizionamento, nel caso di cessioni nazionali, anche a titolo gratuito, a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
  • l’acquirente, nel caso di acquisti intra-comunitari
  • l’importatore, nel caso di importazioni da paesi extra-UE.

L’imposta non si applica alle bevande edulcorate cedute direttamente dal fabbricante nazionale per il consumo in altri paesi UE e per quelle esportate.

La misura dell’imposta è pari:

  • a 10 euro per ettolitro per i prodotti finiti;
  • a 0,25 euro per Kg per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.

Sono invece esenti dal pagamento dell’imposta le bevende edulcorate il cui contenuto complessivo di edulcoranti sia inferiore o uguale a:

  • 25 gr/l per i prodotti finiti;
  • 124 gr/kg per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.

I soggetti obbligati dovranno presentare un’apposita dichiarazione mensile, dalla quale emergerà il debito d’imposta, e operare il versamento entro il mese successivo a quello di riferimento.

L’imposta, però, non è di immediata applicazione, in quanto entrerà in vigore dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione di apposito decreto attuativo, che dovrà emanarsi entro agosto 2020.