Ormai orfani del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, in molti attendevano il decreto attuativo del nuovo credito d’imposta ZES che ricalca in molti aspetti il credito d’imposta ormai defunto. Con la pubblicazione del decreto, il nuovo credito d’imposta è finalmente operativo, anche se i tempi per beneficiarne saranno molto stretti.
Vediamone le caratteristiche principali.
Soggetti beneficiari
Il credito d’imposta spetta a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, purché già operative o che si insedino nella ZES Unica, cioè in una delle seguenti regioni:
- Basilicata;
- Calabria;
- Campania;
- Molise;
- Puglia;
- Sardegna;
Gli unici settori esclusi dall’agevolazione sono:
- Industria siderurgica;
- Industria carbonifera e della lignite;
- Trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture;
- Produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e infrastrutture energetiche;
- Banda larga;
- Creditizio, finanziario e assicurativo.
L’agevolazione non si applica altresì alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà.
Investimenti ammissibili
Gli investimenti agevolabili devono fare parte di un investimento iniziale, cioè, riguardare:
- la creazione di un nuovo stabilimento;
- l'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
- la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;
- il cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.
I beni agevolabili, che possono essere acquistati anche mediante contratti di locazione finanziaria, sono i seguenti:
- macchinari, impianti e attrezzature nuovi;
- terreni;
- immobili strumentali (per i quali vengono finanziate anche la realizzazione e l’ampliamento).
Una delle novità più importanti riguarda il riferimento del requisito della novità ai soli macchinari, impianti e attrezzature, aprendo quindi la porta alla possibilità di acquisto di immobili già esistenti e/o utilizzati, cosa che non era possibile in vigenza della precedente normativa. Il valore di terreni e fabbricati ammessi all’agevolazione non può però superare il 50% dell’intero investimento.
I progetti di investimento dovranno avere un importo minimo di 200.000 euro e massimo di 100 milioni di euro.
Misura del credito d’imposta
La misura del credito d’imposta varia a seconda dell’importo del progetto di investimento e della regione in cui lo stesso viene realizzato:
- Sicilia – Calabria – Campania – Puglia – Sardegna (area transizione giusta):
- piccole imprese, per progetti fino a 50 milioni di euro: 60%
- medie imprese, per progetti fino a 50 milioni di euro: 50%
- piccole e medie imprese, per progetti oltre 50 milioni di euro: 40%
- grandi imprese: 40%
- Basilicata – Molise - Sardegna:
- piccole imprese, per progetti fino a 50 milioni di euro: 50%
- medie imprese, per progetti fino a 50 milioni di euro: 40%
- piccole e medie imprese, per progetti oltre 50 milioni di euro: 30%
- grandi imprese: 30%
- Puglia (area transizione giusta):
- piccole imprese, per progetti fino a 50 milioni di euro: 70%
- medie imprese, per progetti fino a 50 milioni di euro: 60%
- piccole e medie imprese, per progetti oltre 50 milioni di euro: 50%
- grandi imprese: 50%
- Abruzzo (zone assistite):
- piccole imprese, per progetti fino a 50 milioni di euro: 35%
- medie imprese, per progetti fino a 50 milioni di euro: 25%
- piccole e medie imprese, per progetti oltre 50 milioni di euro: 15%
- grandi imprese: 15%
Va però chiarito sin da subito che detta percentuale è solo virtuale, in quanto la percentuale effettiva potrà essere inferiore se le domande presentate eccederanno il budget disponibile.
Procedura di accesso
Dal 12 giugno al 12 luglio andrà presentata una comunicazione per prenotare il credito d’imposta, con l’indicazione delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e che si prevede di sostenere sino al 15 novembre 2024.
In funzione delle domande presentate e delle risorse disponibili, verrà successivamente comunicata la percentuale effettivamente spettante.
Chi non realizza gli investimenti prenotati o li realizza per un importo inferiore a quello prenotato dovrà successivamente presentare, dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025, una comunicazione integrativa.
A seguito di queste seconde comunicazioni, la percentuale di credito d’imposta verrà rideterminata, potendo quindi crescere nel caso in cui vi fossero riduzioni degli importi investiti da altre imprese.
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione in F24 successivamente alla realizzazione dell’investimento e solo che dopo che verrà comunicata la percentuale spettante per ciascun investimento.
Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle discipline europee di riferimento.
Viene infine previsto, contrariamente alle altre versioni del credito d’imposta, che l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti o, per le imprese non obbligate, da revisore legale dei conti iscritto nella sezione A del registro.