Con un recente decreto, con decorrenza dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, è stato esteso a tutti i lavoratori del settore privato l’obbligo di possedere ed esibire il “green pass” ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro.

Tale obbligo si applica indistintamente a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni. Ciò significa che nell’obbligo sono incluse tutte le tipologie di lavoro svolte in azienda, ivi inclusi:

  • lavoratori dipendenti;
  • lavoratori autonomi;
  • professionisti;
  • lavoratori somministrati;
  • lavoratori distaccati;
  • stagisti;
  • personale di aziende appaltatrici/fornitrici.

I datori di lavoro dovranno, entro il 15 ottobre 2021:

  • definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche
  • individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi.

Il mancato rispetto della normativa porterà sanzioni, per il datore di lavoro, da Euro 400 a Euro 1.000.

I lavoratori privi di “green pass” non saranno ammessi ai luoghi di lavoro e saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione, senza diritto alla retribuzione né a ogni altro compenso o emolumento, comunque denominato. Sono escluse invece conseguenze disciplinari e viene comunque conservato il rapporto di lavoro.

Per le imprese fino a quindici dipendenti, decorsi cinque giorni di assenza ingiustificati, è possibile per il datore di lavoro stipulare contratti di lavoro sostitutivi, rinnovabili una sola volta, per un periodo non superiore a dieci giorni e comunque con scadenza non successiva al 31 dicembre 2021.