Decreto coesione: quattro nuovi incentivi per le assunzioni

Il Governo, con il nuovo Decreto Coesione, ha introdotto quattro nuovi incentivi volti a stimolare l’assunzione di giovani, donne e soggetti residenti nelle regioni del Sud, oltre che per la riconversione del personale dipendente di grandi imprese in crisi. Tutti gli incentivi sono subordinati alla preventiva approvazione dell’UE.

Bonus giovani

Il Decreto introduce un esonero contributivo pare al 100% dei contributi previdenziali, con il limite massimo di 500 euro mensili, per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato giovani:

  • di età inferiore a 35 anni;
  • che non abbiamo mai avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

L’agevolazione ha una durata massima di 24 mesi e sarà valida per le assunzioni effettuate dall’1 luglio 2024 al 31 dicembre 2025.

La medesima misura potrà essere utilizzata anche per l’assunzione di over 35 che siano disoccupati da almeno 24 mesi, mentre non sarà utilizzabile per i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.

Il bonus potrà essere richiesto solo dai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti, non abbiano proceduto nella medesima unità produttiva a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero contributivo in parola o di altro lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, inoltre, se effettuato nei 6 mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Bonus donne

Il Decreto prevede un incentivo per l’assunzione di lavoratrici che rientrino in una delle seguenti categorie:

  • donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
  • donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti nelle Regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno.

Per i datori di lavoro che assumono soggetti appartenenti ad una delle superiori categorie, è previsto un esonero contributivo pare al 100% dei contributi previdenziali, con il limite massimo di 650 euro mensili.

L’agevolazione ha una durata massima di 24 mesi e sarà valida per le assunzioni effettuate dall’1 luglio 2024 al 31 dicembre 2025, purché comportino un incremento occupazionale netto, mentre non sarà utilizzabile per i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.

Bonus ZES

Un terzo incentivo prevede un esonero contributivo per i datori di lavoro con limite dimensionale fino a 10 lavoratori con sede o unità produttiva ubicata nelle Regioni del Sud Italia rientranti nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).

L’agevolazione, prevista per un periodo massimo di 30 mesi, riguarda le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori che alla data di assunzione abbiano compiuto 35 anni di età e che siano disoccupati da almeno 12 mesi, effettuate dall’1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025.

L'esonero, fermo restando i premi INAIL, opera sul 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro nel limite massimo mensile pari a 650 euro, e non è applicabile ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.

Il bonus potrà essere richiesto solo dai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti, non abbiano proceduto nella medesima unità produttiva a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero contributivo in parola o di altro lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, inoltre, se effettuato nei 6 mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Riconversione del personale dipendente da grandi imprese in crisi

Il Decreto introduce in via sperimentale per gli anni 2024 e 2025 uno specifico esonero contributivo rivolto ai datori di lavoro privati che, dall’1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, assumono, a tempo indeterminato, lavoratori che alla data dell'assunzione incentivata, risultino in forza, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di grandi imprese operanti nel territorio dello Stato con organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori e abbiano in corso trattamenti di integrazione salariale straordinaria da almeno un biennio senza soluzione di continuità nell'ambito di accordi di programma volti a gestire la transizione del lavoratori.

L'esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 30 mesi, prevede l'abbattimento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL. Il datore di lavoro beneficiario deve inoltre garantire e assicurare almeno 200 ore di formazione in favore del lavoratore assunto.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con diritto all'esonero o di un altro lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, se effettuato nei 6 mesi successivi all'assunzione, comporta il venir meno del diritto all'agevolazione e il recupero del beneficio già fruito.

Incentivi per le assunzioni in scadenza a fine anno

Con la fine del 2023 andranno in scadenza, salvo proroga, alcuni incentivi sulle assunzioni previsti dall’attuale normativa ed è opportuno valutare se beneficiare di alcuni di essi prima del termine.

Le principali agevolazioni in scadenza sono le seguenti:

Giovani sotto i 36 anni

La norma prevede uno sgravio contributivo del 100% per 36 mesi (48 mesi in caso di assunzioni nel Mezzogiorno), fino a 8.000 euro all'anno, applicabile alle assunzioni o stabilizzazioni entro il 31.12.2023. Condizione necessaria è che i lavoratori non abbiano mai avuto prima un contratto a tempo indeterminato.

Il beneficio è trasferibile in caso di cambio di datore di lavoro.

Dal 2024 il beneficio verrà attribuito solo ai lavoratori under 30.

Donne svantaggiate

L’agevolazione consiste in uno sgravio contributivo del 100% per massimo 12 mesi, in caso di contratti a termine, e per 18 mesi, in caso di contratti a tempo indeterminato, e fino a 8.000 euro all'anno a favore dei datori di lavoro che assumono donne di età non inferiore ai 50 anni disoccupate da oltre 12 mesi o prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Incentivo NEET

L’incentivo riguarda i lavoratori tra 16 e 29 anni assunti con contratto a tempo indeterminato o con apprendistato professionalizzante, a prescindere che l’orario di lavoro sia pieno o ridotto. L’agevolazione consiste in un conguaglio a credito nelle denunce contributive mensili pari al 60% dell’imponibile previdenziale oppure del 20% nel caso di cumulo con altre agevolazioni spettanti. L’incentivo tocca quindi la retribuzione, e non i contributi, ed è cumulabile con altri incentivi.

L’incentivo riguarda le assunzioni fatte nel 2023 e va fruito entro il mese successivo della prestazione lavorativa e comunque non oltre il 25.02.2025.

E’ quindi opportuno che le aziende compiano delle valutazioni di convenienza, attendendo il testo della Legge di Bilancio per verificare la possibilità di proroghe dei suddetti incentivi e, in mancanza, anticipando le assunzioni che hanno in programma di fare durante il 2024 per beneficiare delle agevolazioni concesse.

Bonus assunzione giovani e donne svantaggiate: ok della Commissione Europea

Con l’autorizzazione della Commissione UE, possono finalmente essere utilizzate due misure agevolative molto attese che consentono un abbattimento del costo del lavoro per giovani e donne svantaggiate che vengono assunti nel corso del 2023.

Esonero giovani

La misura riguardante i giovani prevede l’esonero, nella misura del 100% e fino ad un massimo di 8.000 euro, dei contributi a carico del datore di lavoro per l’assunzione di lavoratori che, alla data di assunzione, non hanno compiuto 36 anni e non hanno mai avuto un contratto a tempo indeterminato nella loro vita lavorativa. Il beneficio si applica alle assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni da contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

L’esonero è riconosciuto ai datori di lavoro privati, anche non imprenditori, incluso il settore agricolo; ne sono esclusi, invece, i rapporti di apprendistato, il lavoro intermittente, il lavoro domestico, i rapporti a tempo indeterminato con qualifiche dirigenziali e le prestazioni di lavoro occasionale.

L’esonero si applica per 36 mesi (48 mesi per i datori di lavoro che effettuino assunzioni in una sede/unità produttiva ubicata nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).

Esonero donne svantaggiate

La seconda misura riguarda i datori di lavoro che assumono donne svantaggiate. Per donne svantaggiate si intendono:

  • donne con almeno 50 anni di età disoccupate da oltre 12 mesi;
  • donne che, a prescindere dall’età anagrafica, sono residenti in regioni ammesse ai finanziamenti dei fondi strutturali UE, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • donne di qualsiasi età che svolgono attività lavorative in settori con forte disparità occupazionale di genere (individuate annualmente con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto col Ministero delle Finanze) e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • donne ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, a prescindere dall’età anagrafica.

Una delle condizioni principali per beneficiare dell’esonero è la realizzazione di un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra i lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Anche in questo caso l’esonero è pari al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, con massimo di 8.000 euro, e la durata del beneficio è pari a 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato, e di 18 mesi per i contratti a tempo indeterminato e per le trasformazioni da contratti a termine.

Anche qui l’esonero è riconosciuto ai datori di lavoro privati, anche non imprenditori, incluso il settore agricolo, mentre è esclusa l’applicazione per la PA, per le imprese operanti nel settore finanziario e nel settore domestico e per le imprese soggette a sanzioni adottate dall’UE.

Bando Ismea per agevolare l’insediamento di giovani in agricoltura

Ismea, l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, nell’attesa che pervenga l’autorizzazione della Commissione UE, ha comunque pubblicato il contenuto del nuovo bando, dedicato all’insediamento dei giovani in agricoltura.

La misura, finalizzata a favorire lo sviluppo e il consolidamento di superfici condotte nell'ambito di una attività imprenditoriale agricola o l'avvio di una nuova impresa agricola, si rivolge:

  • giovani imprenditori agricoli (età non superiore a 41 anni non compiuti) che intendono:
    • a) ampliare la superficie della propria azienda mediante l'acquisto di un terreno, confinante o funzionalmente utile con la superficie già facente parte dell'azienda agricola condotta in proprietà, affitto o comodato, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda;
    • b) consolidare la superficie della propria azienda mediante l'acquisto di un terreno già condotto dal richiedente, con una forma contrattuale quale il comodato o l'affitto, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda.
  • giovani startupper con esperienza (età non superiore a 41 anni non compiuti) che intendono avviare una propria iniziativa imprenditoriale nell'ambito dell'agricoltura.
  • giovani startupper con titolo (età non superiore a 35 anni non compiuti) che intendono avviare una propria iniziativa imprenditoriale nell'ambito dell'agricoltura.

La misura finanzia l’acquisto di terreni agricoli, con intervento finanziario massimo:

  • di 500.000 euro, in caso di giovani imprenditori agricoli e giovani startupper con esperienza;
  • di000 euro, in caso di giovani startupper con titolo.

Il finanziamento concesso ha una durata massima di 30 anni, di cui massimo 2 di preammortamento. Il tasso applicato può essere fisso o variabile, al quale si aggiunge una percentuale dello 0,05% come remunerazione delle spese amministrative per la gestione della domanda e uno spread legato al rischio rilevato in capo al richiedente.

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