ISCRO 2025: al via le domande dal 16 giugno

L’INPS, con il messaggio n. 1858 del 12 giugno 2025, ha riaperto la procedura telematica per richiedere l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) relativa all’anno 2025. Si tratta del sussidio rivolto ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata. Dopo la fase sperimentale 2021-2023, la misura è stata stabilizzata dalla legge di Bilancio 2024 ed è ora disponibile a regime.

Requisiti per accedere

Per beneficiare dell’indennità ISCRO è necessario:

  • non essere titolare di trattamento pensionistico diretto;
  • non essere assicurato presso altre forme previdenziali obbligatorie alla data di presentazione della domanda;
  • non essere beneficiario di Assegno di Inclusione per l’intero periodo di fruizione della indennità ISCRO, pena la decadenza dalla prestazione;
  • avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo relativo ai due anni precedenti all'anno di riferimento. Esempio: se la domanda è presentata nel 2024, il reddito da considerare è quello risultante dalla dichiarazione dei redditi del 2023 (anno di riferimento) che deve essere inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo degli anni 2021 e 2022 (due anni precedenti all’anno di riferimento);
  • aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.648 euro, calcolato ogni anno sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;
  • essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  • essere titolare di partita IVA attiva da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso;
  • autocertificare, in fase di presentazione della domanda, i redditi prodotti per ogni anno di interesse, se non già a disposizione dell’Istituto.

Chi accede all’indennità ha l’obbligo di partecipare a percorsi di aggiornamento professionale, ma secondo criteri che ancora devono essere definiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze.

Importo dell’indennità

L’ISCRO è calcolata come il 25% della media dei redditi autonomi dichiarati nei due anni precedenti l’anno antecedente la domanda, su base semestrale, ed è erogata per 6 mesi.

L’importo mensile non può essere inferiore a 250 euro e superiore a 800 euro.

Per fare un esempio, per il 2025 gli anni da prendere a riferimento sono il 2022 e il 2023. I redditi dei due anni andranno sommati e poi divisi per dure, per calcolare il reddito medio, e poi divisi ulteriormente per due per calcolare il reddito su base semestrale. Su questo valore si applicherà il 25% che rappresenterà l’importo erogabile per sei mesi.

L’indennità può essere richiesta una sola volta per ogni triennio e non è quindi fruibile da chi ha già fruito della stessa per il 2024. L’indennità è incompatibile con varie prestazioni previdenziali e assistenziali (es. pensioni dirette, NASpI, DIS-COLL, ALAS, Assegno di inclusione) ma è compatibile con l'assegno ordinario di invalidità.

Finestra temporale

Lo sportello per effettuare la richiesta è aperto dal 16 giugno 2025 e chiuderà il 31 ottobre 2025.

Indennità straordinaria per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS

Tra gli interventi inseriti dal legislatore nella Legge di Bilancio 2021, in attesa della riforma complessiva degli ammortizzatori sociali, rientra anche la c.d. ISCRO (Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa) destinata a chi esercita un’attività di lavoro autonomo per professione abituale e risulta iscritto alla Gestione separata INPS.

L’indennità viene riconosciuta ai soggetti che presentano i seguenti requisiti:

  • non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  • non essere beneficiari di reddito di cittadinanza;
  • avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;
  • avere dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente;
  • essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  • essere titolari di partita Iva attiva da almeno 4 anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

L’indennità potrà essere richiesta una sola volta, nel triennio 2021-2023, attraverso la presentazione di una domanda all’Inps entro il 31 ottobre di ciascun anno sino al 2023.

L’indennità spettante, che verrà erogata per 6 mesi a partire dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda, sarà pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito certificato dall’Agenzia delle Entrate, e non potrà essere comunque inferiore a 250 euro mensili e superiore a 800 euro mensili.

La cessazione della partita Iva durante il periodo di percezione dell’indennità determina l’immediata cessazione della stessa con immediato recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l’attività.

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