Pienamente operativo il nuovo credito d’imposta 5.0

Con l’approvazione del Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 24 luglio 2024 e del conseguente decreto direttoriale del 6 agosto 2024, diventa pienamente operativo l’incentivo volto a finanziarie le attività del Piano Transizione 5.0, cioè quello volto ad agevolare la transizione del sistema produttivo verso un modello di produzione efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle fonti rinnovabili. Vediamo in cosa consiste il credito d’imposta e le modalità di accesso allo stesso.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d’impresa.

Sono esclusivi i soggetti in situazione di difficoltà finanziaria, che sono stati oggetto di sanzioni interdittive 231 o ai sensi del codice antimafia o che non rispettino le norme sulla sicurezza e gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Investimenti agevolati

Sono ammissibili i progetti avviati dall’1/1/2024 e fino al 31/12/2025 aventi ad oggetto investimenti in beni materiali e/o immateriali nuovi previsti dalla normativa 4.0 (quelli, cioè, di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016) tramite i quali si realizzi una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% per la struttura produttiva o, in alternativa, di almeno il 5% del processo interessato dall’investimento.

Nell’ambito del progetto sono inoltre agevolabili i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, l’incentivo è limitato ai soli impianti basati su pannelli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%.

È inoltre prevista una maggiorazione della base di calcolo per gli impianti che includono i pannelli a maggiore efficienza previsti alle lettere b) e c) comma 1 art. 12, DL 181/2023, ossia:

  • 120% del costo per i moduli fotovoltaici con celle con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 %;
  • 140% del costo per i moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem con un’efficienza di cella almeno pari al 24 %.

Sono infine finanziate le spese per la formazione del personale, con riferimento a percorsi di durata non inferiore a 12 ore, a condizione che:

  • siano finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi;
  • siano coerenti con gli investimenti effettuati nei beni strumentali;
  • rientrino nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali;
  • non superino, in ogni caso, il limite massimo di 300 mila euro.

Le spese per la formazione devono inoltre essere necessariamente erogate da soggetti esterni scelti tra le seguenti tipologie:

  • i soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa;
  • le università, pubbliche o private, ed enti pubblici di ricerca;
  • i soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
  • i soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alle vigenti disposizioni Uni En ISO 9001 settore EA 37;
  • i centri di competenza ad alta specializzazione di cui all'art. 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  • gli European Digital Innovation Hubs e Seal of Excellence selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione C/2021/7911 e definiti dall'art. 16 del regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma Europa Digitale per il periodo 2021-2027;
  • gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy).

L’importo complessivo dei costi ammissibili non può comunque superare i 50 milioni di euro annui per ciascun soggetto beneficiario.

Ammontare del credito d’imposta

Il credito d’imposta è modulato in funzione della quota d’investimento e della riduzione dei consumi energetici. Nello specifico:

  • se si realizza un risparmio energetico a livello di struttura produttiva tra il 3% e il 6% o a livello di processo interessato tra il 5% e il 10%:
    • per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro il credito d’imposta è pari al 35%
    • per gli investimenti da 2,5 milioni di euro a 10 milioni di euro il credito d’imposta è pari al 15%
    • per gli investimenti da 10 a 50 milioni di euro il credito d’imposta è pari al 5%;
  • se si realizza un risparmio energetico a livello di struttura produttiva tra il 6% e il 10% o a livello di processo interessato tra il 10% e il 15%:
    • per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro il credito d’imposta è pari al 40%
    • per gli investimenti da 2,5 milioni di euro a 10 milioni di euro il credito d’imposta è pari al 20%
    • per gli investimenti da 10 a 50 milioni di euro il credito d’imposta è pari al 10%;
  • se si realizza un risparmio energetico a livello di struttura produttiva oltre il 10% o a livello di processo interessato oltre il 15%:
    • per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro il credito d’imposta è pari al 45%
    • per gli investimenti da 2,5 milioni di euro a 10 milioni di euro il credito d’imposta è pari al 25%
    • per gli investimenti da 10 a 50 milioni di euro il credito d’imposta è pari al 15%.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il credito d’imposta non è cumulabile con i crediti 4.0 e con il credito d’imposta ZES Unica – Mezzogiorno.

Il credito d’imposta, utilizzabile in compensazione nel modello F24, può essere utilizzato integralmente entro il 31/12/2025. L’eccedenza non utilizzata è riportata in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.

Modalità di accesso

Il credito d’imposta va prenotato dai soggetti beneficiari attraverso l’invio di una Comunicazione ex-ante tramite la piattaforma informativa presente sul sito del GSE.

Entro 30 giorni dalla conferma del credito prenotato, l’impresa trasmette una Comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione dei beni 4.0 e degli impianti di autoproduzione di energia elettrica.

Infine, a seguito del completamento del progetto, il soggetto beneficiario trasmette una Comunicazione di completamento, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato.

La piattaforma per la presentazione delle Comunicazioni ex-ante e della Comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini è operativa dal 7 agosto 2024 mentre con successivo provvedimento verrà comunicata l’apertura della piattaforma per la presentazione delle Comunicazioni di completamento.

Obbligo di certificazione

Sia la Comunicazione ex-ante che la Comunicazione ex-post dovranno contenere un’apposita certificazione da parte di un valutatore indipendente scelto fra le seguenti tipologie di soggetti:

  • Gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati da organismo accreditato (UNI CEI 11339);
  • Le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato (UNI CEI 11352);
  • Gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.

La Certificazione ex-ante dovrà attestare la riduzione dei consumi energetici conseguibili mediante gli investimenti progettati.

La Certificazione ex-post dovrà attestare l’effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alla certificazione ex ante e l’avvenuta interconnessione alla sede produttiva/di fornitura.

Per le PMI le spese di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta fino a 10.000 euro.

Perizia tecnica e certificazione contabile

Per gli investimenti in beni strumentali 4.0 è comunque prevista la redazione di una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale che attesti le caratteristiche tecniche dei beni e l’avvenuta interconnessione al sistema aziendale. Per i beni di costo unitario inferiore a 300.000 euro l’onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione sostitutiva da parte del rappresentante legale dell’impresa richiedente.

L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione contabile rilasciata da soggetti incaricati alla revisione legale dei conti o, in assenza di obbligo, da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nella sezione A del Registro dei Revisori.

Le spese sostenute per la certificazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta fino a 5.000 euro.

Fatture con l’estero: cosa cambia dall’1 luglio 2022

Dall’ 1 luglio 2022 scatta una piccola rivoluzione per la fatturazione in entrata e in uscita con l’estero. Fino al 30 giugno, infatti, le fatture con l’estero sfuggivano al meccanismo della fatturazione elettronica, permanendo esclusivamente l’obbligo di comunicazione chiamato “esterometro”.

Dall’1 luglio 2022 l’esterometro scompare e vi sarà l’obbligo, sia per le fatture estere attive che per le fatture estere passive, di fare la comunicazione attraverso il Sistema d’Interscambio.

Operazioni attive

Per le operazioni attive (cioè le fatture emesse), quindi, anche se la fatturazione verso operatori esteri non è elettronica e la fattura sarà la copia analogica direttamente inviata al cliente estero (ad esempio una mail con allegato un pdf), sarà necessario procedere comunque all’invio della medesima fattura in formato elettronico al Sistema d’Interscambio inserendo la stringa “XXXXXXX” quale codice destinatario.

Inoltre tale comunicazione andrà fatta entro il termine di emissione della fattura cioè, nella maggior parte dei casi, entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o della prestazione.

La comunicazione è facoltativa esclusivamente per le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale.

Operazioni passive

Per le operazioni passive (cioè le fatture ricevute), la situazione si complica. Prima del 2022 non esisteva una modalità di comunicazione di dette operazioni tramite il Sistema d’Interscambio e l’unica opzione possibile era rappresentata dalla compilazione dell’esterometro.

Dal 2022, invece, per ogni fattura ricevuta da operatore estero l’impresa dovrà farsi carico di generare un documento elettronico da trasmettere al Sistema d’Interscambio per l’integrazione dell’Iva. La tipologia di documento che dovrà essere indicata in fattura sarà una delle seguenti:

  • Documento elettronico TD17 per gli acquisti di servizi dall’estero, per i quali il cliente italiano è debitore d’imposta ed è tenuto ad applicare l’Iva con la procedura di integrazione o di autofatturazione, a seconda che il fornitore sia stabilito in altro Paese UE o in altro Paese extra-UE;
  • Documento elettronico TD18 per gli acquisti intracomunitari di beni, per i quali il cessionario italiano è tenuto ad applicare l’imposta con la procedura di integrazione;
  • Documento elettronico TD19 per gli acquisti di beni dall’estero, per i quali il cliente italiano è debitore d’imposta ed è tenuto ad applicare l’Iva con la procedura di integrazione o di autofatturazione, a seconda che il fornitore sia stabilito in altro Paese UE o in un Paese extra-UE.

La trasmissione delle operazioni passive al Sistema d’Interscambio dovrà essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

La comunicazione è facoltativa esclusivamente per le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale.

Sanzioni

A seguito della modifica normativa, dall’1 gennaio cambiano anche le sanzioni applicabili. Per ciascuna fattura non comunicata, la sanzione sarà pari a 2 euro, entro il limite massimo di 400 euro mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il termine massimo di 200 euro mensili, se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni successivi alle scadenze o se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Formazione 4.0

Investimenti e formazione 4.0: il decreto Aiuti migliora le percentuali fruibili

Doppio intervento del Decreto Aiuti sulle spese connesse con il piano impresa 4.0.

Un primo intervento riguarda gli investimenti in beni immateriali 4.0 che, nella versione previgente, prevedevano la possibilità di fruire di un credito d’imposta del 20% nell’anno 2022. Con il decreto, la percentuale viene incrementata al 50% per tutti gli acquisti effettuati sino al 31.12.2022 (ovvero entro il 30.06.2023 se al 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

Il secondo intervento riguarda invece il credito d’imposta formazione 4.0. Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, le aliquote del credito d'imposta del 50% e del 40% precedentemente previste  per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, sono rispettivamente aumentate al 70% e al 50%, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro 30 giorni dal 18.05.2022 e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale.

Con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente al 18.05.2022 che non soddisfino le condizioni citate, le misure del credito d'imposta sono rispettivamente diminuite al 40% e al 35%.

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PROROGA PER IL BONUS FORMAZIONE 4.0

Con la legge di bilancio 2020 viene prorogato, semplificato e potenziato il bonus formazione 4.0. Vediamo le novità.

Il credito d’imposta in esame riguarda le attività formative finalizzate all’acquisizione e al consolidamento di competenze e conoscenze nelle seguenti tecnologie:
• big data e analisi dei dati
• cloud e fog computing
• cyber security
• simulazione e sistemi cyber-fisici
• prototipazione rapida
• sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata
• robotica avanzata e collaborativa
• interfaccia uomo macchina
• manifattura additiva (o stampa tridimensionale)
• internet delle cose e delle macchine
• integrazione digitale dei processi aziendali

L’attività formativa deve essere destinata al personale dipendente dell’impresa beneficiaria e deve interessare uno o più dei seguenti ambiti aziendali: vendita e marketing; informatica e tecniche; tecnologie di produzione.

Le attività formative possono essere organizzate direttamente dall’impresa con proprio personale docente o con personale docente esterno assistito da un tutor interno. E’ possibile anche appaltare l’attività formativa ai seguenti soggetti esterni:

• soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa;
• università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate;
• soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali;
• soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla disciplina europea;
• Istituti tecnici superiori.

Il credito d’imposta si calcola sulle spese sostenute relative al personale dipendente impegnato nell’attività formativa, limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione. Sono agevolabili anche le spese relative al personale dipendente che partecipi alle attività formative con il ruolo di docente o tutor. In questo caso, però, le spese ammissibili non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua del dipendente.

A seguito delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2020, il credito d’imposta spetta nella misura del 50% delle spese ammissibili per le piccole imprese, del 40% per le medie e del 30% per le grandi, nel limite massimo annuale di:

• 300.000 euro per le piccole imprese;
• 250.000 euro per le medie e grandi imprese.

La misura passa al 60% qualora i destinatari dell’attività di formazione rientrino tra i lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.

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