RUNTS: la Regione non può cancellare un ente senza prima avvisarlo personalmente

Una recente sentenza del TAR Lazio chiarisce un punto che riguarda da vicino tutti gli enti iscritti al RUNTS: prima di cancellare un ente per mancato deposito di atti o bilanci, l'ufficio deve comunicargli personalmente la diffida ad adempiere. La sola pubblicazione sul Bollettino regionale non basta.

Il caso

Un'Organizzazione di Volontariato si è vista cancellare d'ufficio dal RUNTS dalla Regione Lazio per non aver depositato gli atti e aggiornato i dati previsti dal D.M. 106/2020. Il problema è che l'ente non aveva mai ricevuto una comunicazione diretta: aveva scoperto l'esistenza della diffida ad adempiere solo quando era già arrivato il provvedimento finale di cancellazione. La diffida, infatti, era stata soltanto pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL), senza alcun invio individuale all'ente.

Cosa ha deciso il TAR

Con la sentenza n. 8140/2026, il TAR Lazio ha stabilito che quella cancellazione è illegittima. Il principio è semplice: la diffida ad adempiere prevista dall'art. 20, comma 7, del D.M. 106/2020 è un atto "recettizio", cioè produce effetti solo se viene effettivamente portato a conoscenza del destinatario. Non è una formalità: serve proprio a dare all'ente la possibilità di regolarizzare la propria posizione prima di subire la sanzione.

Il punto centrale: la comunicazione va fatta via PEC

L'aspetto decisivo riguarda l'art. 8 della L. 241/1990, che impone la comunicazione personale dell'avvio del procedimento. Le forme collettive (come la pubblicazione sul Bollettino) sono ammesse solo quando la comunicazione individuale è impossibile o particolarmente gravosa.

Nel caso esaminato non lo era affatto: la Regione disponeva dell'indirizzo PEC di ogni ente trasmigrato nel RUNTS. Il TAR ha anche evidenziato una contraddizione evidente nel comportamento dell'amministrazione: la cancellazione era stata accompagnata da una PEC automatica generata dalla piattaforma Infocamere, mentre per la diffida ci si era limitati al solo Bollettino. Non c'era quindi nessun ostacolo tecnico a inviare anche la diffida via PEC: è stata una scelta organizzativa, non una necessità.

Anche i termini per il ricorso partono dalla conoscenza effettiva

La sentenza ricorda un principio importante in tema di termini. Per i provvedimenti individuali, i 60 giorni per impugnare non decorrono dalla pubblicazione sul Bollettino, ma dalla notifica, dalla comunicazione o dalla piena conoscenza effettiva dell'atto.

Le conseguenze

Poiché il procedimento si è svolto senza che la diffida fosse stata correttamente comunicata, il TAR ha annullato la cancellazione. Il giudice ha riconosciuto l'interesse dell'ente a veder rinnovato il procedimento, anche perché l'irregolarità contestata aveva natura meramente formale.

In conclusione

Per gli enti del Terzo settore questa pronuncia è una tutela importante: nessuna cancellazione dal RUNTS può considerarsi valida se non è stata preceduta da una diffida comunicata personalmente, di norma via PEC. Il consiglio pratico, però, vale in entrambe le direzioni: gli ETS devono tenere monitorata e operativa la propria casella PEC, perché è proprio lì che arrivano le comunicazioni che possono incidere sull'iscrizione al registro. Verificare con regolarità il deposito di atti e bilanci ed evitare di accumulare ritardi resta il modo migliore per non trovarsi mai a dover impugnare un provvedimento di cancellazione.

YES I START UP – Formazione e accompagnamento all'autoimprenditorialità in Sicilia

Al via la seconda edizione del progetto "YES I START UP – Formarsi per diventare imprenditore/imprenditrice in Sicilia". L'iniziativa finanzia percorsi formativi e di accompagnamento rivolti a giovani che intendono avviare una propria attività, senza contributi a fondo perduto sugli investimenti aziendali.

Soggetti interessati

L'avviso si rivolge a due categorie distinte.

I destinatari finali dei percorsi formativi sono giovani tra i 18 e i 34 anni in condizioni di svantaggio occupazionale:

  • NEET
  • disoccupati
  • inoccupati
  • inattivi
  • beneficiari di strumenti di sostegno al reddito come la cassa integrazione guadagni.

I soggetti che possono candidarsi all'avviso — e quindi ricevere il finanziamento — sono invece gli enti erogatori dei percorsi:

  • enti pubblici e privati
  • associazioni
  • organismi di formazione
  • società di consulenza
  • professionisti
  • associazioni datoriali e ordini professionali operanti in Sicilia

con adeguata esperienza nel settore della formazione professionale e preferibilmente nella formazione all'autoimprenditorialità.

Una volta accreditati dall'Ente Nazionale per il Microcredito, entreranno nell'Albo dei soggetti attuatori autorizzati.

Possono candidarsi come docenti anche professionisti, consulenti, lavoratori autonomi o dipendenti con esperienza professionale e didattica coerente con le materie oggetto della formazione. I docenti sono classificati in tre fasce (A, B e C) in base agli anni di attività maturata nel settore di riferimento.

Interventi ammissibili

L'iniziativa finanzia esclusivamente servizi formativi e consulenziali. Non sono ammessi investimenti aziendali diretti.

Ogni percorso ha una durata complessiva di 100 ore e può coinvolgere da un minimo di 6 a un massimo di 10 partecipanti. Il percorso si articola in due fasi:

  • la prima, di 80 ore, comprende attività di orientamento, sviluppo delle competenze trasversali, formazione manageriale di base e approfondimenti in ambito fiscale, amministrativo e giuridico;
  • la seconda, di 20 ore, consiste in un accompagnamento personalizzato finalizzato alla predisposizione del business plan e alla preparazione della documentazione necessaria per accedere a eventuali agevolazioni finanziarie.

L'intero percorso punta a trasformare l'idea imprenditoriale in un progetto strutturato e sostenibile, capace di accedere successivamente a misure di sostegno pubbliche.

Agevolazione concedibile

Il finanziamento ai soggetti attuatori è calcolato tramite unità di costo standard (UCS), parametrate alle ore erogate, alla partecipazione degli allievi e alla qualità degli output prodotti.

Per la fase formativa collettiva (80 ore), il contributo orario è pari a:

  • 82,26 euro/ora per i docenti di fascia A
  • 65,81 euro/ora per la fascia B
  • 41,13 euro/ora per la fascia C.

A questi importi si aggiunge una quota di 0,45 euro per ogni ora frequentata da ciascun allievo.

Per la fase di accompagnamento individuale o in piccoli gruppi (20 ore), il contributo riconosciuto è pari a 22,50 euro per ora e per allievo.

Il 70% del contributo complessivo viene liquidato in base alle ore effettivamente svolte; il restante 30% è subordinato alla verifica della completezza e qualità della documentazione prodotta dagli allievi (business plan e documento di accompagnamento).

Come presentare domanda

Le candidature si presentano esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma dedicata del progetto, raggiungibile all'indirizzo yisusicilia2.diventaimprenditore.eu.

Il bando è aperto a sportello, con valutazione in ordine di presentazione fino a esaurimento delle risorse, e comunque non oltre il 31 ottobre 2027.

I soggetti attuatori devono compilare online la domanda, dichiarare il possesso dei requisiti, indicare le sedi formative disponibili e allegare la documentazione prevista.

In caso di ammissione, dovranno sottoscrivere una convenzione con l'Ente Nazionale per il Microcredito prima di avviare i corsi.

I docenti presentano invece un modulo di candidatura separato, allegando curriculum vitae in formato europeo aggiornato, firmato e corredato delle dichiarazioni richieste.

Le candidature ammesse confluiranno in appositi Albi aggiornati periodicamente dall'ENM, dai quali verranno selezionati i soggetti chiamati a realizzare concretamente le attività formative.

Sviluppo Competenze: contributo a fondo perduto per la formazione nelle PMI del Sud

Il MIMIT ha aperto uno strumento dedicato alle piccole e medie imprese del Mezzogiorno che vogliono investire nella formazione del personale su tematiche digitali e green.

Soggetti interessati

Possono accedere le micro, piccole e medie imprese con sede operativa in una delle seguenti regioni:

  • Basilicata
  • Calabria
  • Campania
  • Molise
  • Puglia
  • Sardegna
  • Sicilia

Alla data di presentazione della domanda l'impresa deve:

  • essere regolarmente iscritta e attiva al Registro delle imprese;
  • non trovarsi in liquidazione o in procedura concorsuale;
  • e avere depositato almeno un bilancio approvato. Per le imprese individuali e le società di persone è sufficiente aver presentato almeno una dichiarazione dei redditi.

Sono escluse le imprese con aiuti di Stato irregolari non rimborsati e quelle che operano in settori esclusi dalla normativa europea di riferimento.

Un'attenzione specifica meritano le imprese che appartengono alla filiera automotive o alla filiera della moda, tessile e arredamento: il 40% delle risorse disponibili è riservato a queste categorie.

Interventi ammissibili

L'agevolazione finanzia percorsi di formazione rivolti al personale dipendente su temi strategici per la transizione tecnologica, digitale e verde. In concreto, le aree tematiche ammesse sono:

  • aerospazio e difesa;
  • salute, alimentazione, qualità della vita;
  • industria intelligente e sostenibile, energia e ambiente;
  • turismo, patrimonio culturale e industria della creatività;
  • agenda digitale, smart communities, sistemi di mobilità intelligente;
  • tecnologie digitali;
  • tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse;
  • biotecnologie;
  • processi di transizione verde e digitale.

I costi ammissibili includono i compensi dei formatori, le spese di partecipazione (viaggio, alloggio, materiali), i costi di consulenza strettamente connessi alla formazione e il costo del personale dipendente per le ore trascorse in aula.

Ogni progetto deve avere costi ammissibili compresi tra 10.000 e 60.000 euro. La formazione deve essere erogata da soggetti qualificati e indipendenti dall'impresa, con esperienza dimostrabile almeno triennale nelle materie oggetto del percorso.

È possibile partecipare anche nell'ambito di progetti integrati sovraregionali, che coinvolgono fino a 10 imprese: in questo caso i limiti di costo si applicano a ciascuna impresa partecipante.

Agevolazione concedibile

Il contributo a fondo perduto è pari al 50% delle spese ammissibili, calcolato su base de minimis.

Per i progetti integrati sovraregionali la percentuale sale:

  • al 70% per micro e piccole imprese (+20 punti);
  • al 60% per le medie imprese (+10 punti).

La dotazione complessiva del programma è di 50 milioni di euro. Le domande vengono valutate con procedura a graduatoria: non vince chi arriva prima, ma chi ottiene il punteggio più alto in base a criteri stabiliti dal decreto ministeriale del 4 settembre 2025.

Come presentare domanda

Le domande si presentano esclusivamente online tramite la piattaforma di Invitalia (www.invitalia.it), a partire dalle ore 12:00 del 21 aprile 2026 fino alle ore 12:00 del 23 giugno 2026.

Il contratto con il fornitore della formazione deve essere firmato dopo la presentazione della domanda. Una volta ottenuta la concessione dell'agevolazione, la formazione deve avviarsi entro 6 mesi e concludersi entro 12 mesi dalla data di concessione (con possibilità di proroga di ulteriori 6 mesi).

Fondo nuove competenze: un’opportunità per la formazione dei dipendenti

Si è aperta la finestra utile per presentare domande a valere sul Fondo Nuove Competenze, gestito dal Ministero del Lavoro, con lo scopo di fornire contributi ai lavoratori privati che abbiano sottoscritto accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle competenze del proprio personale in ambito delle tecnologie digitali e della transizione ecologica.

In particolare, possono accedere al bando:

  • Sistemi formativi: gruppi di imprese guidati da una grande azienda (Big Player) che funge da capofila.
  • Filiere formative: insiemi di piccole e medie imprese, preferibilmente operanti in distretti territoriali o filiere produttive specifiche.
  • Singoli datori di lavoro: imprese che presentano autonomamente progetti formativi per i propri dipendenti.

Il Fondo copre:

  • Il 100% dei contributi assistenziali e previdenziali dei dipendenti (al netto degli eventuali sgravi contributivi);
  • il 60% della retribuzione oraria delle ore destinate alla formazione, che sale all’80% in caso di domande presentate da Sistemi formativi e Filiere formative e al 100%:
    • in caso di disoccupati da almeno 12 mesi, assunti con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato;
    • In caso di lavoratori assunti con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

Gli ambiti di formazione coperti dal bando sono i seguenti:

  • Sistemi tecnologici e digitali
  • Introduzione e sviluppo dell’intelligenza artificiale
  • Sostenibilità e impatto ambientale
  • Economia circolare
  • Transizione ecologica
  • Efficientamento energetico
  • Welfare aziendale e benessere organizzativo

Le domande di accesso potranno essere presentate dal 10.02.2025 al 10.04.2025 e verranno valutate in ordine cronologico

Pienamente operativo il nuovo credito d’imposta 5.0

Con l’approvazione del Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 24 luglio 2024 e del conseguente decreto direttoriale del 6 agosto 2024, diventa pienamente operativo l’incentivo volto a finanziarie le attività del Piano Transizione 5.0, cioè quello volto ad agevolare la transizione del sistema produttivo verso un modello di produzione efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle fonti rinnovabili. Vediamo in cosa consiste il credito d’imposta e le modalità di accesso allo stesso.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d’impresa.

Sono esclusivi i soggetti in situazione di difficoltà finanziaria, che sono stati oggetto di sanzioni interdittive 231 o ai sensi del codice antimafia o che non rispettino le norme sulla sicurezza e gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Investimenti agevolati

Sono ammissibili i progetti avviati dall’1/1/2024 e fino al 31/12/2025 aventi ad oggetto investimenti in beni materiali e/o immateriali nuovi previsti dalla normativa 4.0 (quelli, cioè, di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016) tramite i quali si realizzi una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% per la struttura produttiva o, in alternativa, di almeno il 5% del processo interessato dall’investimento.

Nell’ambito del progetto sono inoltre agevolabili i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, l’incentivo è limitato ai soli impianti basati su pannelli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%.

È inoltre prevista una maggiorazione della base di calcolo per gli impianti che includono i pannelli a maggiore efficienza previsti alle lettere b) e c) comma 1 art. 12, DL 181/2023, ossia:

  • 120% del costo per i moduli fotovoltaici con celle con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 %;
  • 140% del costo per i moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem con un’efficienza di cella almeno pari al 24 %.

Sono infine finanziate le spese per la formazione del personale, con riferimento a percorsi di durata non inferiore a 12 ore, a condizione che:

  • siano finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi;
  • siano coerenti con gli investimenti effettuati nei beni strumentali;
  • rientrino nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali;
  • non superino, in ogni caso, il limite massimo di 300 mila euro.

Le spese per la formazione devono inoltre essere necessariamente erogate da soggetti esterni scelti tra le seguenti tipologie:

  • i soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa;
  • le università, pubbliche o private, ed enti pubblici di ricerca;
  • i soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
  • i soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alle vigenti disposizioni Uni En ISO 9001 settore EA 37;
  • i centri di competenza ad alta specializzazione di cui all'art. 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  • gli European Digital Innovation Hubs e Seal of Excellence selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione C/2021/7911 e definiti dall'art. 16 del regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma Europa Digitale per il periodo 2021-2027;
  • gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy).

L’importo complessivo dei costi ammissibili non può comunque superare i 50 milioni di euro annui per ciascun soggetto beneficiario.

Ammontare del credito d’imposta

Il credito d’imposta è modulato in funzione della quota d’investimento e della riduzione dei consumi energetici. Nello specifico:

  • se si realizza un risparmio energetico a livello di struttura produttiva tra il 3% e il 6% o a livello di processo interessato tra il 5% e il 10%:
    • per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro il credito d’imposta è pari al 35%
    • per gli investimenti da 2,5 milioni di euro a 10 milioni di euro il credito d’imposta è pari al 15%
    • per gli investimenti da 10 a 50 milioni di euro il credito d’imposta è pari al 5%;
  • se si realizza un risparmio energetico a livello di struttura produttiva tra il 6% e il 10% o a livello di processo interessato tra il 10% e il 15%:
    • per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro il credito d’imposta è pari al 40%
    • per gli investimenti da 2,5 milioni di euro a 10 milioni di euro il credito d’imposta è pari al 20%
    • per gli investimenti da 10 a 50 milioni di euro il credito d’imposta è pari al 10%;
  • se si realizza un risparmio energetico a livello di struttura produttiva oltre il 10% o a livello di processo interessato oltre il 15%:
    • per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro il credito d’imposta è pari al 45%
    • per gli investimenti da 2,5 milioni di euro a 10 milioni di euro il credito d’imposta è pari al 25%
    • per gli investimenti da 10 a 50 milioni di euro il credito d’imposta è pari al 15%.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il credito d’imposta non è cumulabile con i crediti 4.0 e con il credito d’imposta ZES Unica – Mezzogiorno.

Il credito d’imposta, utilizzabile in compensazione nel modello F24, può essere utilizzato integralmente entro il 31/12/2025. L’eccedenza non utilizzata è riportata in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.

Modalità di accesso

Il credito d’imposta va prenotato dai soggetti beneficiari attraverso l’invio di una Comunicazione ex-ante tramite la piattaforma informativa presente sul sito del GSE.

Entro 30 giorni dalla conferma del credito prenotato, l’impresa trasmette una Comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione dei beni 4.0 e degli impianti di autoproduzione di energia elettrica.

Infine, a seguito del completamento del progetto, il soggetto beneficiario trasmette una Comunicazione di completamento, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato.

La piattaforma per la presentazione delle Comunicazioni ex-ante e della Comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini è operativa dal 7 agosto 2024 mentre con successivo provvedimento verrà comunicata l’apertura della piattaforma per la presentazione delle Comunicazioni di completamento.

Obbligo di certificazione

Sia la Comunicazione ex-ante che la Comunicazione ex-post dovranno contenere un’apposita certificazione da parte di un valutatore indipendente scelto fra le seguenti tipologie di soggetti:

  • Gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati da organismo accreditato (UNI CEI 11339);
  • Le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato (UNI CEI 11352);
  • Gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.

La Certificazione ex-ante dovrà attestare la riduzione dei consumi energetici conseguibili mediante gli investimenti progettati.

La Certificazione ex-post dovrà attestare l’effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alla certificazione ex ante e l’avvenuta interconnessione alla sede produttiva/di fornitura.

Per le PMI le spese di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta fino a 10.000 euro.

Perizia tecnica e certificazione contabile

Per gli investimenti in beni strumentali 4.0 è comunque prevista la redazione di una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale che attesti le caratteristiche tecniche dei beni e l’avvenuta interconnessione al sistema aziendale. Per i beni di costo unitario inferiore a 300.000 euro l’onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione sostitutiva da parte del rappresentante legale dell’impresa richiedente.

L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione contabile rilasciata da soggetti incaricati alla revisione legale dei conti o, in assenza di obbligo, da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nella sezione A del Registro dei Revisori.

Le spese sostenute per la certificazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta fino a 5.000 euro.

Fatture con l’estero: cosa cambia dall’1 luglio 2022

Dall’ 1 luglio 2022 scatta una piccola rivoluzione per la fatturazione in entrata e in uscita con l’estero. Fino al 30 giugno, infatti, le fatture con l’estero sfuggivano al meccanismo della fatturazione elettronica, permanendo esclusivamente l’obbligo di comunicazione chiamato “esterometro”.

Dall’1 luglio 2022 l’esterometro scompare e vi sarà l’obbligo, sia per le fatture estere attive che per le fatture estere passive, di fare la comunicazione attraverso il Sistema d’Interscambio.

Operazioni attive

Per le operazioni attive (cioè le fatture emesse), quindi, anche se la fatturazione verso operatori esteri non è elettronica e la fattura sarà la copia analogica direttamente inviata al cliente estero (ad esempio una mail con allegato un pdf), sarà necessario procedere comunque all’invio della medesima fattura in formato elettronico al Sistema d’Interscambio inserendo la stringa “XXXXXXX” quale codice destinatario.

Inoltre tale comunicazione andrà fatta entro il termine di emissione della fattura cioè, nella maggior parte dei casi, entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o della prestazione.

La comunicazione è facoltativa esclusivamente per le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale.

Operazioni passive

Per le operazioni passive (cioè le fatture ricevute), la situazione si complica. Prima del 2022 non esisteva una modalità di comunicazione di dette operazioni tramite il Sistema d’Interscambio e l’unica opzione possibile era rappresentata dalla compilazione dell’esterometro.

Dal 2022, invece, per ogni fattura ricevuta da operatore estero l’impresa dovrà farsi carico di generare un documento elettronico da trasmettere al Sistema d’Interscambio per l’integrazione dell’Iva. La tipologia di documento che dovrà essere indicata in fattura sarà una delle seguenti:

  • Documento elettronico TD17 per gli acquisti di servizi dall’estero, per i quali il cliente italiano è debitore d’imposta ed è tenuto ad applicare l’Iva con la procedura di integrazione o di autofatturazione, a seconda che il fornitore sia stabilito in altro Paese UE o in altro Paese extra-UE;
  • Documento elettronico TD18 per gli acquisti intracomunitari di beni, per i quali il cessionario italiano è tenuto ad applicare l’imposta con la procedura di integrazione;
  • Documento elettronico TD19 per gli acquisti di beni dall’estero, per i quali il cliente italiano è debitore d’imposta ed è tenuto ad applicare l’Iva con la procedura di integrazione o di autofatturazione, a seconda che il fornitore sia stabilito in altro Paese UE o in un Paese extra-UE.

La trasmissione delle operazioni passive al Sistema d’Interscambio dovrà essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

La comunicazione è facoltativa esclusivamente per le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale.

Sanzioni

A seguito della modifica normativa, dall’1 gennaio cambiano anche le sanzioni applicabili. Per ciascuna fattura non comunicata, la sanzione sarà pari a 2 euro, entro il limite massimo di 400 euro mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il termine massimo di 200 euro mensili, se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni successivi alle scadenze o se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Formazione 4.0

Investimenti e formazione 4.0: il decreto Aiuti migliora le percentuali fruibili

Doppio intervento del Decreto Aiuti sulle spese connesse con il piano impresa 4.0.

Un primo intervento riguarda gli investimenti in beni immateriali 4.0 che, nella versione previgente, prevedevano la possibilità di fruire di un credito d’imposta del 20% nell’anno 2022. Con il decreto, la percentuale viene incrementata al 50% per tutti gli acquisti effettuati sino al 31.12.2022 (ovvero entro il 30.06.2023 se al 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

Il secondo intervento riguarda invece il credito d’imposta formazione 4.0. Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, le aliquote del credito d'imposta del 50% e del 40% precedentemente previste  per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, sono rispettivamente aumentate al 70% e al 50%, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro 30 giorni dal 18.05.2022 e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale.

Con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente al 18.05.2022 che non soddisfino le condizioni citate, le misure del credito d'imposta sono rispettivamente diminuite al 40% e al 35%.

Studio Mamì - Studio

PROROGA PER IL BONUS FORMAZIONE 4.0

Con la legge di bilancio 2020 viene prorogato, semplificato e potenziato il bonus formazione 4.0. Vediamo le novità.

Il credito d’imposta in esame riguarda le attività formative finalizzate all’acquisizione e al consolidamento di competenze e conoscenze nelle seguenti tecnologie:
• big data e analisi dei dati
• cloud e fog computing
• cyber security
• simulazione e sistemi cyber-fisici
• prototipazione rapida
• sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata
• robotica avanzata e collaborativa
• interfaccia uomo macchina
• manifattura additiva (o stampa tridimensionale)
• internet delle cose e delle macchine
• integrazione digitale dei processi aziendali

L’attività formativa deve essere destinata al personale dipendente dell’impresa beneficiaria e deve interessare uno o più dei seguenti ambiti aziendali: vendita e marketing; informatica e tecniche; tecnologie di produzione.

Le attività formative possono essere organizzate direttamente dall’impresa con proprio personale docente o con personale docente esterno assistito da un tutor interno. E’ possibile anche appaltare l’attività formativa ai seguenti soggetti esterni:

• soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa;
• università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate;
• soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali;
• soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla disciplina europea;
• Istituti tecnici superiori.

Il credito d’imposta si calcola sulle spese sostenute relative al personale dipendente impegnato nell’attività formativa, limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione. Sono agevolabili anche le spese relative al personale dipendente che partecipi alle attività formative con il ruolo di docente o tutor. In questo caso, però, le spese ammissibili non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua del dipendente.

A seguito delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2020, il credito d’imposta spetta nella misura del 50% delle spese ammissibili per le piccole imprese, del 40% per le medie e del 30% per le grandi, nel limite massimo annuale di:

• 300.000 euro per le piccole imprese;
• 250.000 euro per le medie e grandi imprese.

La misura passa al 60% qualora i destinatari dell’attività di formazione rientrino tra i lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.

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