Durante l’audizione del 28 aprile 2021 in Commissione Attività Produttiva, l’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) interviene sulla spettanza del superbonus per la sostituzione di finestre e serramenti, affermando che il diritto al superbonus 110% spetta solo se non c’è una modifica di forma e dimensioni.

Secondo la posizione espressa dell'Enea quindi per la sostituzione di finestre, il superbonus 110% e l’ecobonus 50% spettano solo per le sostituzioni degli infissi a parità di superficie e di forma. Questa regola non è valida nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione; in questo caso si prende a riferimento geometrico, dimensionale e di posizione la situazione post opera.

Solo due le concessioni dell’Enea sul punto:

  • è ammissibile una tolleranza di un 2% di modifica dimensionale solo se dovuta a ragioni tecniche non eludibili;
  • la modifica delle dimensioni del serramento è ammissibile solo se derivante esclusivamente dal restringimento della bucatura esterna nel caso di contemporanea installazione di un cappotto termico esterno o di installazione di impianto radiante a pavimento derivanti esclusivamente dal suo innalzamento.