E-fattura: come integrare il CUP dal 27 gennaio 2026

Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 ha previsto l’obbligo di inserimento nelle fatture per beni e servizi finanziati da incentivi pubblici di un codice, chiamato Codice Unico Progetto (CUP). Posto, però, che le fatture vengono emesse dai fornitori dei beni e servizi, mentre l’esigenza di inserimento del CUP è in capo all’acquirente, capitava spesso che le fatture elettroniche ricevute fossero prive di CUP o riportassero un CUP errato.

Dal 27 gennaio 2026, quindi, è stato attivato un nuovo servizio web dell’Agenzia delle Entrate per regolarizzare il Codice Unico di Progetto nelle fatture elettroniche già ricevute.

Soggetti interessati

Sono interessati alla novità:

  • Cessionari e committenti che ricevono fatture relative a acquisti di beni o servizi oggetto di incentivi pubblici (PNRR, Piano Nazionale Complementare, fondi coesione ecc.).
  • Intermediari delegati (professionisti, commercialisti, consulenti fiscali, CAF) muniti di delega specifica “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche” ai sensi del provvedimento AdE.

Cosa prevede il servizio

Dal 27 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha attivato nel portale “Fatture e Corrispettivi” un servizio web che consente di:

  • integrare il CUP mancante in una fattura elettronica già ricevuta;
  • correggere un CUP errato senza dover ricorrere alla riemissione della fattura da parte del fornitore;
  • consultare lo storico dei CUP associati alle fatture.

Prima di questa novità, l’unica modalità per inserire o correggere il CUP era chiedere al cedente/prestatore l’annullamento con nota di credito e la successiva riemissione della fattura, con tempi e oneri maggiori.

Modalità di accesso

E’ possibile accedere al servizio utilizzando le proprie credenziali personali (SPID/CNS/CIE) o tramite intermediario delegato.

L’accesso avviene attraverso il portale “Fatture e Corrispettivi” all’interno dell’Area Riservata dell’Agenzia delle Entrate, selezionando la funzione “Integrazione CUP” all’interno della sezione “Comunicazioni”.

La procedura non modifica l’XML originario: il CUP si associa digitalmente alla fattura, restando tracciato per fini di controllo e rendicontazione.

Il CUP originario inserito dal fornitore non può essere eliminato o sovrascritto mentre i CUP aggiunti tramite il servizio possono essere corretti o rimossi successivamente, se inseriti erroneamente.

Divieto di fattura elettronica per prestazioni sanitarie e veterinarie: ulteriore proroga

Dopo una mini-proroga al 31.03.2025, la conversione in legge del decreto di Milleproroghe ha ribadito, anche per quest’anno, il divieto di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie e veterinarie nei confronti di persone fisiche (non sono invece incluse nel divieto le prestazioni sanitarie verso persone giuridiche, come ad esempio un medico che fattura ad un poliambulatorio). Con questo articolo facciamo un piccolo riepilogo delle categorie interessate da questo divieto.

Soggetti che inviano al sistema tessera sanitaria

Una prima di categoria di soggetti cui si applica il divieto è quella di chi ha l’obbligo di alimentare la precompilata per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria. Nello specifico si tratta dei seguenti soggetti:

  • aziende sanitarie locali e ospedaliere;
  • IRCCS;
  • policlinici universitari;
  • farmacie pubbliche e private;
  • presidi di specialistica ambulatoriale;
  • strutture di assistenza protesica e integrativa e altri presidi e strutture accreditati al SSN;
  • strutture sanitarie autorizzate;
  • medici e odontoiatri iscritti all’Albo;
  • strutture sanitarie militari;
  • parafarmacie in possesso di codice identificativo unico del ministero;
  • psicologi;
  • infermieri (anche pediatrici);
  • ostetriche/i;
  • tecnici sanitari di radiologia medica;
  • ottici;
  • iscritti ai nuovi albi sanitari istituiti dalla riforma Lorenzini (es. igienisti dentali, fisioterapisti, podologi, logopedisti, dietisti, ecc.). Rimangono ancora dubbi su osteopati e chiropratici, in quanto il procedimento di formazione dei relativi albi non è ancora stato attuato.

Soggetti che non inviano al sistema tessera sanitaria

Oltre agli obbligati all’invio al Sistema Tessera Sanitaria, anche chi non ha obbligo di invio ha comunque il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.

A titolo esemplificativo:

  • le strutture sanitarie che erogano assistenza protesica (es. sanitarie, officine ortopediche, ecc.), se non operano in regime di autorizzazione;
  • parafarmacie e ottici inseriti in altre strutture (es. parafarmacie inserite nei supermercati), quando il documento fiscale viene emesso dalla struttura e non dall’operatore sanitario;
  • i professionisti sanitari che esercitano all’interno di una società di capitali che poi emette fattura nei confronti degli assistiti, quando la società di capitali non è accreditata presso il SSN e non è titolare di distinta autorizzazione sanitaria.

Veterinari

Per i veterinari il divieto di fattura elettronica è limitato alle prestazioni relative ai soli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva, e riguarda esclusivamente le spese veterinarie, cioè le prestazioni svolte dal medico veterinario, incluso l’addebito del costo dei medicinali somministrati o consegnati al proprietario e l’addebito del costo delle analisi di laboratorio.

Per i veterinari non vale invece l’estensione del divieto anche ai casi in cui non vi è obbligo di invio al Sistema Tessera Sanitari. Tra questi, ad esempio:

  • le strutture medico veterinarie organizzate in forma giuridica di società;
  • grossisti autorizzati alla vendita diretta al pubblico di medicinali veterinari senza obbligo di prescrizione;
  • pet store che vendono antiparassitari e disinfestanti;
  • prestazioni di cliniche e ospedali veterinari e laboratori di analisi veterinarie.

Decreto Milleproroghe 2025: le novità della conversione in legge

Ha completato l’iter parlamentare il Decreto Milleproroghe per l’anno 2025, e con la conversione in legge è importante evidenziare le principali novità portate dal compendio normativo. Vediamo insieme quelle di maggior interesse.

Fatturazione elettronica per operatori sanitari

Viene esteso a tutto il 2025 il divieto di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria. Il divieto, inizialmente previsto solo fino al 31 marzo 2025, si estende adesso a tutto l’anno.

Regime di esenzione Iva per gli Enti del Terzo Settore

Viene confermato anche in sede di conversione che il nuovo regime di esenzione Iva, previsto per alcune prestazione degli Enti del Terzo Settore, viene spostato all’1.1.2026. Nessun obbligo di partita Iva, quindi, per gli Enti associativi nell’anno 2025.

Svolgimento online delle assemblee di società

Viene estesa a tutto il 2025 la facoltà, per Società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, cooperative e mutue assicuratrici, fondazioni e associazioni, di svolgere le assemblee tramite il ricorso di mezzi di telecomunicazione, anche qualora questo non fosse previsto dalle proprie disposizioni statutarie.

Per tutto il 2025 è quindi possibile prevedere:

  • che il voto sia espresso in via elettronica o per corrispondenza;
  • che l’intervento in assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione;
  • l’assemblea si svolga, svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Riapertura rottamazione quater

Grazie ad una previsione contenuta nel decreto, coloro che hanno aderito alla rottamazione quater ma che per omesso, insufficiente o tardivo versamento sono stati considerati decaduti al 31.12.2024, possono essere riammessi presentando, entro il 30.04.2025, un’apposita dichiarazione all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, scegliendo il numero di rate in cui si intende effettuare il pagamento, nel numero massimo di 10.

Polizze assicurative per il rischio catastrofale

Viene confermata la proroga, dal 31.12.2024 al 31.03.2025, dell’obbligo per le imprese con sede o stabile organizzazione in Italia, di stipula di contratti assicurativi a copertura dei rischi catastrofali a danno dei beni materiali detenuti.

Fattura elettronica per prestazioni sanitarie: ancora un rinvio

Con l’approvazione del Decreto Milleproroghe, viene disposto un nuovo rinvio per l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica anche per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione.

Questo adempimento, che è ormai obbligo per tutte le altre imprese e lavoratori autonomi, è finora slittato per problematiche connesse con la privacy che, allo stato, non è stato risolto in quanto l’Agenzia delle Entrate non ha ancora completato il recepimento delle prescrizioni del Garante.

Diversamente dai precedenti rinvii - che risalgono all’anno 2019 - questa volta l’adempimento viene spostato in avanti di soli tre mesi, limitandolo come scadenza al 31 marzo 2025. Questo fa pensare che l’infrastruttura dell’Agenzia delle Entrate sia quasi pronta ad entrare in funzione.

Per i primi tre mesi dell’anno rimarrà in vigore il sistema attuale che comporta il divieto di emettere fattura elettronica per tutte le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche, e questo a prescindere da qualsiasi contestuale obbligo, per l’operatore sanitario, di effettuare l’invio dei dati al sistema TS.

In questi casi al cliente può essere rilasciata una fattura cartacea o una fattura in formato elettronico che non transiti dallo Sdi, assicurando comunque la sicurezza e la riservatezza.

L’obbligo di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie esiste invece per tutte le prestazioni che vengono effettuate verso committenti che non siano persone fisiche (es. un medico che fattura ad una struttura sanitaria privata).

Adesso attendiamo la fine di marzo 2025 per capire se questo sarà l’ultimo rinvio.

Arriva la delega unica per gli intermediari

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate è stata data attuazione alla previsione normativa che consente ai contribuenti di conferire un’unica delega, ad un massimo di due intermediari, per l’accesso a diversi servizi quali:

  • consultazione del Cassetto Fiscale;
  • servizi relativi alla fatturazione elettronica o dei corrispettivi telematici (consultazione e acquisizione delle fatture o dei dati utili ai fini IVA, registrazione dell’indirizzo telematico, consultazione e conservazione delle fatture elettroniche, ecc);
  • acquisizione dei dati ISA di tutte le informazioni per stabilire la proposta di concordato preventivo biennale;
  • altri servizi online relativi all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La delega avrà una durata di 4 anni, salvo revoca, e scadrà il 31 dicembre del quarto anno successivo al conferimento.

Il conferimento della delega può avvenire alternativamente:

  • tramite l’area personale di ciascun contribuente;
  • per il tramite di un intermediario

Prima della naturale scadenza e in assenza di variazioni, è possibile richiedere il rinnovo delle delega unica a decorrere dal 90esimo giorno precedente alla data di scadenza originaria della delega. La variazione di uno o più dati inseriti all’interno di una delega comporta in automatico la revoca della stessa in qualsiasi momento.

L’intermediario individuato dalla delega può infine rinunciare all’incarico comunicando la propria volontà, in qualsiasi momento, utilizzando una specifica funzionalità resa disponibile nella sua area riservata dell’Agenzia delle Entrate.

Dall’1 gennaio 2024 obbligo di fattura elettronica per tutti i forfettari

Con l’approssimarsi del 31 dicembre 2023 si avvicina anche il momento in cui scatterà l’obbligo di fattura elettronica per tutti i contribuenti in regime forfettario.

Già tale obbligo era scattato, a partire dal 1° luglio 2022, per tutti i contribuenti forfettari che avevano conseguito ricavi o compensi superiori a 25.000 euro nell’anno 2021. Per tutti gli altri la data da appuntarsi è quella del 1° gennaio 2024.

È quindi essenziale muoversi per tempo:

  • aderendo ad un servizio di fatturazione elettronica
  • oppure utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione sul portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate.

Sarà altresì importante ricordare i termini di emissione della fattura elettronica da rispettare a partire dal 1° gennaio:

  • le fatture immediate dovranno essere inviate elettronicamente allo SDI entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione;
  • le fatture differite dovranno essere inviate elettronicamente allo SDI entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

L’unica eccezione all’obbligo di fattura elettronica che, allo stato, dovrebbe essere confermato anche per il 2024, è riferito ai medici e sanitari ed è motivato per ragioni di tutela della privacy. Questi soggetti sopperiscono alla fatturazione elettronica con l’invio dei dati al sistema tessera sanitaria (TS), e l’esonero – che in realtà è un vero e proprio divieto – si limita ai soli soggetti obbligati all’invio al TS.

È quindi opportuno che i contribuenti forfettari - che non emettano già i documenti in formato elettronico – si attivino per tempo per non farsi trovare impreparati al momento dell’entrata in vigore del nuovo obbligo.

30 novembre: scade il versamento del bollo virtuale su fatture elettroniche

Con l’avvento della fatturazione elettronica, il tradizionale assolvimento dell’imposta di bollo con apposizione di una marca fisica è andato ovviamente scomparendo. Non è però scomparso l’obbligo di versamento dell’imposta che viene adesso effettuato attraverso l’apposizione di un “bollo virtuale”, cioè, indicando in un apposito campo della fattura elettronica che la stessa è soggetta ad imposta di bollo.

Sono tante le casistiche che possono comportare l’apposizione del bollo virtuale. Si pensi al caso delle prestazioni mediche, esenti sulla base dell’art. 10 del Decreto Iva, o di quelle fatture che riportano importi esclusi dalla base imponibile (ad esempio le spese anticipate in nome e per conto del cliente) o ancora importi fuori campo Iva (come tutte le operazioni dei c.d. forfetari).

In tutti questi casi, quando l’importo della fattura (o delle somme esenti o non imponibili o fuori campo Iva) è superiore a 77,47 euro sorge l’obbligo di apporre il bollo virtuale.

Ma se il bollo è virtuale, come si effettua il pagamento?

Di regola il pagamento va fatto per singoli trimestri, secondo questa scansione:

  • bollo virtuale relativo al I trimestre, versamento entro il 31 maggio
  • bollo virtuale relativo al II trimestre, versamento entro il 30 settembre
  • bollo virtuale relativo al III trimestre, versamento entro il 30 novembre
  • bollo virtuale relativo al IV trimestre, versamento entro il 28 febbraio

La norma prevede però che, se l’importo del bollo dovuto per il I trimestre o cumulativamente per il I e II trimestre non supera i 5.000 euro, il versamento può essere differito direttamente al 30 novembre, in uno con il versamento previsto per il III trimestre.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione sul portale “Fatture e Corrispettivi”:

  • l’Elenco A, che elenca le fatture per le quali l’utente ha inserito l’imposta di bollo virtuale. Questo elenco non è modificabile;
  • l’Elenco B, che elenca le fatture per le quali l’Agenzia ritiene vada apposto il bollo. Questo elenco è modificabile, in quanto l’utente può escludere tutte le fatture per le quali ritiene che il bollo non vada comunque apposto.

Fatture elettroniche e corrispettivi telematici: l’Agenzia si muove per sanzionare i ritardi

In questi giorni i contribuenti stanno ricevendo delle nuove lettere di compliance con le quali avverte i contribuenti dell’esistenza di fatture elettroniche o corrispettivi telematici non inviati o inviati in ritardo, in modo da spingere al ravvedimento spontaneo.

Si ricorda che la normativa prevede specifiche sanzioni in caso di mancato rispetto dei termini per l’invio di fatture e corrispettivi.

Per le fatture la sanzione è pari dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio. La sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, cioè quando ad esempio una fattura di vendita, inviata in ritardo, è comunque confluita nella liquidazione Iva del mese o trimestre cui la fattura si riferisce.

Anche per il tardivo invio dei corrispettivi telematici è prevista una sanzione analoga, pari al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso.

A fronte della ricezione delle lettere di compliance, il contribuente avrà le seguenti opzioni:

  • se le irregolarità sono solo formali, cioè non hanno inciso sulla corretta determinazione e liquidazione del tributo, si potrà optare entro il 31 marzo per la sanatoria delle irregolarità formali prevista dall’ultima legge di bilancio, che consente di sanare tutte le irregolarità formali di un determinato anno versando 200 euro per ogni periodo d’imposta;
  • se le irregolarità sono sostanziali (o se sono formali ma si supera la data del 31 marzo) le opzioni possibili saranno:
    • il normale ravvedimento operoso, pagando una sanzione via via più ridotta quanto più velocemente si correggerà l’errore e si provvederà al versamento;
    • il ravvedimento speciale, previsto anch’esso dall’ultima Legge di Bilancio, che consente di definire il tutto versando un diciottesimo delle sanzioni ordinariamente previste per la mancata o tardiva emissione della fattura o per l’omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri.

Prestazioni sanitarie: ulteriore rinvio dell’obbligo di fattura elettronica e novità sul sistema TS

Con l’approvazione del Decreto Milleproroghe arriva la conferma di un ulteriore rinvio dell’obbligo di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie, quantomeno per il 2023.

Fattura elettronica prestazioni sanitarie

L’esonero dall’obbligo nasce dalla necessità di tutela della privacy di chi si rivolge ad un operatore sanitario per una prestazione, privacy che verrebbe potenzialmente compromessa dall’invio all’Agenzia delle Entrate dell’intera fattura elettronica. In attesa dell’introduzione di una metodologia che consenta di coniugare la fatturazione elettronica con il rispetto della privacy, quindi, la fattura andrà emessa sempre in formato cartaceo.

L’esonero interessa in prima battuta i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, cioè:

  • le aziende sanitarie locali
  • le aziende ospedaliere
  • gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
  • i policlinici universitari
  • le farmacie, pubbliche e private
  • i presidi di specialistica ambulatoriale
  • le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa
  • gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari
  • gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri
  • professionisti sanitari (psicologi, veterinari, infermieri, tecnici radiologici, ostetrici, ottici, iscritti all’albo dei biologi, iscritti ai nuovi albi professionali in base al decreto del Ministero della Salute del 13 marzo 2018)

L’esonero ha però in realtà una portata più ampia, in quanto interessa anche i soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Rinvio dell’invio telematico dei corrispettivi al sistema TS

Un altro rinvio contenuto del nel Decreto Milleproroghe riguarda l’invio telematico dei corrispettivi.

Il comma 6-quater dell’art. 2 del D.Lgs. 127/2015 prevedeva infatti che i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria potevano adempiere a tale obbligo anche tramite la memorizzazione elettronica e la trasmissione dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema Tessera Sanitaria.

Tale opzione sarebbe dovuta diventare un obbligo a partire dal 2023, con la sostituzione quindi dell’invio all’Agenzia delle Entrate con l’invio al Sistema Tessera Sanitaria di tutti i corrispettivi, ma adesso tale obbligo slitta all’1 gennaio 2024.

Rinvio dell’invio mensile al sistema TS

Un ultimo rinvio, questa volta disposto con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, riguarda l’obbligo di invio dei dati al sistema TS con cadenza mensile.

Tale obbligo viene rinviato di un ulteriore anno, mantenendo quindi la cadenza semestrale per tutto il 2023.

Riepiloghiamo quindi le scadenze di invio per quest’anno:

  • 30/9/2023 – Invio dei dati di spesa sanitaria per il 1° semestre 2023 (data pagamento dall’1/1/2023 al 30/6/2023
  • 6/10/2023 – Modifica dei dati inviati per il 1° semestre 2023
  • 31/1/2024 - Invio dei dati di spesa sanitaria per il 2° semestre 2023 (data pagamento dall’1/7/2023 al 31/12/2023
  • 7/2/2024 - Modifica dei dati inviati per il 2° semestre 2023
  • 16/3/2024 – Invio dei dati di spesa veterinaria da parte dei soggetti tenuti
regime forfettario

Regime forfettario, obbligo di fatturazione elettronica con scadenze differenziate

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto PNRR che, tra le altre cose, presenta una serie di norme fiscali. Tra queste, l’attesa implementazione dell’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti forfettari.

Nello specifico il nuovo obbligo, che entrerà in vigore l’1 luglio 2022, riguarderà:

  • i soggetti passivi che hanno aderito al c.d. regime dei minimi
  • i soggetti passivi che hanno aderito al c.d. regime forfettario
  • i soggetti passivi che hanno optato per la legge 398/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito ricavi da attività commerciali inferiori a 65.000 euro

L’entrata in vigore dell’obbligo è stata però cadenzata in maniera diversa in base al volume dei ricavi o compensi conseguiti nell’anno precedente.

Per chi ha conseguito, nell’anno 2021, ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro, l’obbligo si applica dall’1 luglio 2022.

Per tutti gli altri soggetti, l’obbligo slitta all’1 gennaio 2024.

In ogni caso, per il terzo trimestre 2022 (luglio-settembre) non sono previste sanzioni a carico dei nuovi soggetti obbligati se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

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