Dall’1 gennaio 2024 obbligo di fattura elettronica per tutti i forfettari

Con l’approssimarsi del 31 dicembre 2023 si avvicina anche il momento in cui scatterà l’obbligo di fattura elettronica per tutti i contribuenti in regime forfettario.

Già tale obbligo era scattato, a partire dal 1° luglio 2022, per tutti i contribuenti forfettari che avevano conseguito ricavi o compensi superiori a 25.000 euro nell’anno 2021. Per tutti gli altri la data da appuntarsi è quella del 1° gennaio 2024.

È quindi essenziale muoversi per tempo:

  • aderendo ad un servizio di fatturazione elettronica
  • oppure utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione sul portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate.

Sarà altresì importante ricordare i termini di emissione della fattura elettronica da rispettare a partire dal 1° gennaio:

  • le fatture immediate dovranno essere inviate elettronicamente allo SDI entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione;
  • le fatture differite dovranno essere inviate elettronicamente allo SDI entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

L’unica eccezione all’obbligo di fattura elettronica che, allo stato, dovrebbe essere confermato anche per il 2024, è riferito ai medici e sanitari ed è motivato per ragioni di tutela della privacy. Questi soggetti sopperiscono alla fatturazione elettronica con l’invio dei dati al sistema tessera sanitaria (TS), e l’esonero – che in realtà è un vero e proprio divieto – si limita ai soli soggetti obbligati all’invio al TS.

È quindi opportuno che i contribuenti forfettari - che non emettano già i documenti in formato elettronico – si attivino per tempo per non farsi trovare impreparati al momento dell’entrata in vigore del nuovo obbligo.

30 novembre: scade il versamento del bollo virtuale su fatture elettroniche

Con l’avvento della fatturazione elettronica, il tradizionale assolvimento dell’imposta di bollo con apposizione di una marca fisica è andato ovviamente scomparendo. Non è però scomparso l’obbligo di versamento dell’imposta che viene adesso effettuato attraverso l’apposizione di un “bollo virtuale”, cioè, indicando in un apposito campo della fattura elettronica che la stessa è soggetta ad imposta di bollo.

Sono tante le casistiche che possono comportare l’apposizione del bollo virtuale. Si pensi al caso delle prestazioni mediche, esenti sulla base dell’art. 10 del Decreto Iva, o di quelle fatture che riportano importi esclusi dalla base imponibile (ad esempio le spese anticipate in nome e per conto del cliente) o ancora importi fuori campo Iva (come tutte le operazioni dei c.d. forfetari).

In tutti questi casi, quando l’importo della fattura (o delle somme esenti o non imponibili o fuori campo Iva) è superiore a 77,47 euro sorge l’obbligo di apporre il bollo virtuale.

Ma se il bollo è virtuale, come si effettua il pagamento?

Di regola il pagamento va fatto per singoli trimestri, secondo questa scansione:

  • bollo virtuale relativo al I trimestre, versamento entro il 31 maggio
  • bollo virtuale relativo al II trimestre, versamento entro il 30 settembre
  • bollo virtuale relativo al III trimestre, versamento entro il 30 novembre
  • bollo virtuale relativo al IV trimestre, versamento entro il 28 febbraio

La norma prevede però che, se l’importo del bollo dovuto per il I trimestre o cumulativamente per il I e II trimestre non supera i 5.000 euro, il versamento può essere differito direttamente al 30 novembre, in uno con il versamento previsto per il III trimestre.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione sul portale “Fatture e Corrispettivi”:

  • l’Elenco A, che elenca le fatture per le quali l’utente ha inserito l’imposta di bollo virtuale. Questo elenco non è modificabile;
  • l’Elenco B, che elenca le fatture per le quali l’Agenzia ritiene vada apposto il bollo. Questo elenco è modificabile, in quanto l’utente può escludere tutte le fatture per le quali ritiene che il bollo non vada comunque apposto.

Fatture elettroniche e corrispettivi telematici: l’Agenzia si muove per sanzionare i ritardi

In questi giorni i contribuenti stanno ricevendo delle nuove lettere di compliance con le quali avverte i contribuenti dell’esistenza di fatture elettroniche o corrispettivi telematici non inviati o inviati in ritardo, in modo da spingere al ravvedimento spontaneo.

Si ricorda che la normativa prevede specifiche sanzioni in caso di mancato rispetto dei termini per l’invio di fatture e corrispettivi.

Per le fatture la sanzione è pari dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio. La sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, cioè quando ad esempio una fattura di vendita, inviata in ritardo, è comunque confluita nella liquidazione Iva del mese o trimestre cui la fattura si riferisce.

Anche per il tardivo invio dei corrispettivi telematici è prevista una sanzione analoga, pari al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso.

A fronte della ricezione delle lettere di compliance, il contribuente avrà le seguenti opzioni:

  • se le irregolarità sono solo formali, cioè non hanno inciso sulla corretta determinazione e liquidazione del tributo, si potrà optare entro il 31 marzo per la sanatoria delle irregolarità formali prevista dall’ultima legge di bilancio, che consente di sanare tutte le irregolarità formali di un determinato anno versando 200 euro per ogni periodo d’imposta;
  • se le irregolarità sono sostanziali (o se sono formali ma si supera la data del 31 marzo) le opzioni possibili saranno:
    • il normale ravvedimento operoso, pagando una sanzione via via più ridotta quanto più velocemente si correggerà l’errore e si provvederà al versamento;
    • il ravvedimento speciale, previsto anch’esso dall’ultima Legge di Bilancio, che consente di definire il tutto versando un diciottesimo delle sanzioni ordinariamente previste per la mancata o tardiva emissione della fattura o per l’omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri.

Prestazioni sanitarie: ulteriore rinvio dell’obbligo di fattura elettronica e novità sul sistema TS

Con l’approvazione del Decreto Milleproroghe arriva la conferma di un ulteriore rinvio dell’obbligo di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie, quantomeno per il 2023.

Fattura elettronica prestazioni sanitarie

L’esonero dall’obbligo nasce dalla necessità di tutela della privacy di chi si rivolge ad un operatore sanitario per una prestazione, privacy che verrebbe potenzialmente compromessa dall’invio all’Agenzia delle Entrate dell’intera fattura elettronica. In attesa dell’introduzione di una metodologia che consenta di coniugare la fatturazione elettronica con il rispetto della privacy, quindi, la fattura andrà emessa sempre in formato cartaceo.

L’esonero interessa in prima battuta i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, cioè:

  • le aziende sanitarie locali
  • le aziende ospedaliere
  • gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
  • i policlinici universitari
  • le farmacie, pubbliche e private
  • i presidi di specialistica ambulatoriale
  • le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa
  • gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari
  • gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri
  • professionisti sanitari (psicologi, veterinari, infermieri, tecnici radiologici, ostetrici, ottici, iscritti all’albo dei biologi, iscritti ai nuovi albi professionali in base al decreto del Ministero della Salute del 13 marzo 2018)

L’esonero ha però in realtà una portata più ampia, in quanto interessa anche i soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Rinvio dell’invio telematico dei corrispettivi al sistema TS

Un altro rinvio contenuto del nel Decreto Milleproroghe riguarda l’invio telematico dei corrispettivi.

Il comma 6-quater dell’art. 2 del D.Lgs. 127/2015 prevedeva infatti che i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria potevano adempiere a tale obbligo anche tramite la memorizzazione elettronica e la trasmissione dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema Tessera Sanitaria.

Tale opzione sarebbe dovuta diventare un obbligo a partire dal 2023, con la sostituzione quindi dell’invio all’Agenzia delle Entrate con l’invio al Sistema Tessera Sanitaria di tutti i corrispettivi, ma adesso tale obbligo slitta all’1 gennaio 2024.

Rinvio dell’invio mensile al sistema TS

Un ultimo rinvio, questa volta disposto con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, riguarda l’obbligo di invio dei dati al sistema TS con cadenza mensile.

Tale obbligo viene rinviato di un ulteriore anno, mantenendo quindi la cadenza semestrale per tutto il 2023.

Riepiloghiamo quindi le scadenze di invio per quest’anno:

  • 30/9/2023 – Invio dei dati di spesa sanitaria per il 1° semestre 2023 (data pagamento dall’1/1/2023 al 30/6/2023
  • 6/10/2023 – Modifica dei dati inviati per il 1° semestre 2023
  • 31/1/2024 - Invio dei dati di spesa sanitaria per il 2° semestre 2023 (data pagamento dall’1/7/2023 al 31/12/2023
  • 7/2/2024 - Modifica dei dati inviati per il 2° semestre 2023
  • 16/3/2024 – Invio dei dati di spesa veterinaria da parte dei soggetti tenuti
regime forfettario

Regime forfettario, obbligo di fatturazione elettronica con scadenze differenziate

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto PNRR che, tra le altre cose, presenta una serie di norme fiscali. Tra queste, l’attesa implementazione dell’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti forfettari.

Nello specifico il nuovo obbligo, che entrerà in vigore l’1 luglio 2022, riguarderà:

  • i soggetti passivi che hanno aderito al c.d. regime dei minimi
  • i soggetti passivi che hanno aderito al c.d. regime forfettario
  • i soggetti passivi che hanno optato per la legge 398/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito ricavi da attività commerciali inferiori a 65.000 euro

L’entrata in vigore dell’obbligo è stata però cadenzata in maniera diversa in base al volume dei ricavi o compensi conseguiti nell’anno precedente.

Per chi ha conseguito, nell’anno 2021, ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro, l’obbligo si applica dall’1 luglio 2022.

Per tutti gli altri soggetti, l’obbligo slitta all’1 gennaio 2024.

In ogni caso, per il terzo trimestre 2022 (luglio-settembre) non sono previste sanzioni a carico dei nuovi soggetti obbligati se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

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Esterometro: cosa cambia dal 2022.

Con l’avvento della fattura elettronica, con il transito dai server dell’Agenzia delle Entrate di tutte le fatture attive e passive tra operatori italiani, le uniche fatture che “sfuggono” al controllo sono quelle che le imprese emettono o ricevono da operatori esteri.

Ad oggi i dati di queste fatture vengono comunicati all’Agenzia attraverso il cosiddetto “esterometro”, una comunicazione trimestrale che compendia il contenuto di questi documenti. In alternativa era possibile evitare di compilare l’esterometro, per le sole fatture attive, trasmettendole ugualmente al Sistema d’Interscambio – pur non essendoci l’obbligo – inserendo la stringa “XXXXXXX” quale codice destinatario.

Dall’1 gennaio 2022 l’esterometro scompare e vi sarà l’obbligo, sia per le fatture attive che per le fatture passive, di fare la comunicazione attraverso il Sistema d’Interscambio.

Operazioni attive

Per le operazioni attive (cioè le fatture emesse), quindi, anche se la fatturazione verso operatori esteri non è elettronica e la fattura sarà la copia direttamente inviata al cliente estero, sarà necessario procedere comunque all’invio della medesima fattura in formato elettronico inserendo la stringa “XXXXXXX” quale codice destinatario.

Inoltre tale comunicazione andrà fatta entro il termine di emissione della fattura cioè, nella maggior parte dei casi, entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o della prestazione.

Operazioni passive

Per le operazioni passive (cioè le fatture ricevute), la situazione si complica. Prima del 2022 non esisteva una modalità di comunicazione di dette operazioni tramite il Sistema d’Interscambio e l’unica opzione possibile era rappresentata dalla compilazione dell’esterometro.

Dal 2022, invece, per ogni fattura ricevuta da operatore estero l’impresa dovrà farsi carico di generare un documento elettronico da trasmettere al Sistema d’Interscambio per l’integrazione dell’Iva. La tipologia di documento che dovrà essere indicata in fattura sarà una delle seguenti:

  • Documento elettronico TD17 per gli acquisti di servizi dall’estero, per i quali il cliente italiano è debitore d’imposta ed è tenuto ad applicare l’Iva con la procedura di integrazione o di autofatturazione, a seconda che il fornitore sia stabilito in altro Paese UE o in altro Paese extra-UE;
  • Documento elettronico TD18 per gli acquisti intracomunitari di beni, per i quali il cessionario italiano è tenuto ad applicare l’imposta con la procedura di integrazione;
  • Documento elettronico TD19 per gli acquisti di beni dall’estero, per i quali il cliente italiano è debitore d’imposta ed è tenuto ad applicare l’Iva con la procedura di integrazione o di autofatturazione, a seconda che il fornitore sia stabilito in altro Paese UE o in un Paese extra-UE.

La trasmissione delle operazioni passive al Sistema d’Interscambio dovrà essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

Sanzioni

A seguito della modifica normativa, dall’1 gennaio cambiano anche le sanzioni applicabili. Per ciascuna fattura non comunicata, la sanzione sarà pari a 2 euro, entro il limite massimo di 400 euro mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il termine massimo di 200 euro mensili, se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni successivi alle scadenze o se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Fatturazione elettronica per gli scambi con San Marino

Operazioni con San Marino, obbligo di fatturazione elettronica.

Con decreto del MEF del 21 giugno 2021 sono state dettate le nuove regole per l’estensione della fattura elettronica anche agli scambi tra l’Italia e la Repubblica di San Marino.

Gli accordi prevedono che le cessioni nei confronti di privati sono sempre soggette ad imposta nel Paese del fornitore, salvo quelle a distanza (compreso l'e-commerce indiretto) che sono imponibili nel Paese del cessionario se il fatturato delle vendite a distanza nell'anno solare precedente supera 28.000 euro.

Nulla cambia per i servizi. Le prestazioni verso operatori economici di San Marino che hanno comunicato l'identificativo, tuttavia, potranno essere documentate con fattura elettronica.

Le cessioni di beni verso San Marino sono documentate con fattura elettronica, ed eventualmente con nota di credito, mediante SdI. Le fatture verso privati continuano a essere documentate con fattura cartacea.

Le fatture elettroniche verso San Marino devono riportare il numero identificativo del cliente sanmarinese. In tal caso la cessione può essere considerata non imponibile ai sensi degli artt. 8 e 9, D.P.R. 633/1972. Sarà compito dello SdI trasmettere le fatture all'Ufficio Tributario di San Marino. Quest'ultimo verifica il regolare assolvimento dell'imposta, convalida la regolarità della fattura e comunica l'esito del controllo al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate attraverso apposito canale telematico.

Entro 4 mesi dall'emissione della fattura, il cedente italiano deve verificare sul proprio canale telematico l'esito del controllo. Qualora il controllo fosse negativo è onere del cedente emettere nota di variazione entro i successivi 30 giorni, integrando l'Iva senza incorrere in sanzioni ed interessi.

Se non vi è obbligo di emissione della fattura elettronica occorre emettere fattura cartacea in triplice copia ed attendere copia vidimata dall'Ufficio tributario sempre entro 4 mesi.

Anche le fatture passive che gli italiani ricevono da fornitori di San Marino diventeranno elettroniche in via facoltativa dal 1.10.2021 e obbligatoriamente dal 1.07.2022, ma solo per i fornitori con ricavi superiori a 100.000 euro. Le fatture passive possono avere Iva italiana esposta. In tal caso l'Iva è versata all'Erario italiano dal fornitore sanmarinese tramite l'Ufficio tributario e la detrazione dell'imposta per il cessionario italiano (soggetto passivo) è consentita solo a valle dei controlli di regolarità comunicati per via telematica.

Se le fatture sono ricevute senza addebito di imposta, sarà invece il cessionario italiano ad assolvere l'Iva mediante autofatturazione.

Le nuove norme entrano in vigore l’1 ottobre 2021 ma è concessa la possibilità di continuare ad utilizzare la modalità cartacea fino al 30 giugno 2022.

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