Agenzie di viaggio e ritenute sulle provvigioni: dal 1° maggio 2026 finisce l'esonero

Dal 1° maggio 2026 (termine prorogato rispetto all’1 marzo previsto dalla Legge di Bilancio) le agenzie di viaggio e turismo, gli agenti marittimi e aerei e gli agenti di imprese petrolifere non possono più beneficiare dell'esonero dalla ritenuta d'acconto sulle provvigioni.

La legge di Bilancio 2026 ha chiuso un'eccezione storica, allineando queste categorie alle regole ordinarie già in vigore per tutti gli altri soggetti che percepiscono provvigioni.

Chi è coinvolto

La misura riguarda due fronti distinti: i soggetti che ricevono le provvigioni e quelli che le pagano.

Sono ora soggetti a ritenuta d'acconto i compensi corrisposti a:

  • agenzie di viaggio e turismo;
  • agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
  • agenti e commissionari di imprese petrolifere, per le prestazioni rese direttamente.

I sostituti d'imposta che effettuano i pagamenti — imprese, enti, professionisti — diventano obbligati all'applicazione, al versamento e alla certificazione della ritenuta.

Cosa cambia rispetto al passato

Fino al 30 aprile 2026, l'articolo 25-bis, comma 5, del DPR 600/1973 esonerare espressamente questi soggetti dall'applicazione della ritenuta sulle provvigioni relative a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.

La legge di Bilancio 2026 (art. 1, commi 140-142, della L. 199/2025) ha eliminato questa esenzione.

Non si tratta di una novità assoluta nel metodo: la strada era già stata percorsa nel 2024 per il settore assicurativo, con l'abrogazione dell'esonero per agenti e mediatori assicurativi a partire dal 1° aprile 2024.

Le aliquote applicabili

La ritenuta si applica nella misura ordinaria o ridotta, a seconda della struttura operativa del percipiente:

  • 11,50% (pari al 23% sul 50% della provvigione) se l'agente non si avvale in modo continuativo di dipendenti o collaboratori terzi;
  • 4,60% (pari al 23% sul 20% della provvigione) se l'agente dichiara di avvalersi stabilmente di dipendenti o collaboratori. In questo caso è necessaria un'apposita dichiarazione scritta da inviare al sostituto d'imposta, con validità annuale e da rinnovare ogni anno al persistere dei requisiti.

Come si applica operativamente

Dal punto di vista pratico, le regole da seguire sono le stesse già in uso per le altre provvigioni soggette a ritenuta:

  1. Fattura elettronica: il percipiente (l'agenzia o l'agente) deve indicare la ritenuta d'acconto nel documento emesso.
  2. Versamento con F24: il sostituto d'imposta versa la ritenuta entro il 16 del mese successivo a quello in cui ha effettuato il pagamento. Il codice tributo da utilizzare dovrebbe rimanere il 1040, in attesa di eventuali chiarimenti ufficiali dall'Agenzia delle Entrate.
  3. Certificazione Unica: entro i termini ordinari dell'anno successivo, il sostituto d'imposta consegna al percipiente e trasmette all'Agenzia delle Entrate la CU, compilando il quadro dedicato ai redditi di lavoro autonomo.

Compensazioni: dal 1° luglio al via i nuovi limiti

Così come previsto dalla Legge di bilancio 2024, dal 1° luglio scatta un nuovo divieto di compensazione a cui i contribuenti dovranno prestare massima attenzione per evitare di vedersi respinti gli F24 inviati.

Oltre a prevedere che tutti gli F24 che presentano compensazioni debbano obbligatoriamente passare per i canali telematici, viene stabilito il divieto di compensazione per tutti i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

Nel calcolo della soglia dei 100.000 euro vanno quindi inclusi i debiti per i quali:

  • sia scaduto il termine di pagamento del debito;
  • non siano in essere provvedimenti di sospensione di qualsiasi genere;
  • non siano in essere piani di rateazione.

È stato altresì chiarito che il limite dei 100.000 euro è un limite assoluto. Quindi anche qualora un contribuente abbia, ad esempio, crediti per 150.000 euro debiti iscritti a ruolo per 110.000 euro, non potrà utilizzare nessun credito in compensazione, neanche l’eccedenza dei 150.000 euro rispetto ai 110.000.

Il divieto non riguarda i crediti nei confronti di INPS e INAIL che saranno quindi normalmente compensabili anche in presenza di somme iscritte a ruolo superiori a 100.000 euro.

Una volta inviato l’F24 con la compensazione:

  • l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio;
  • qualora, in esito all’attività di controllo, i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto.

Si ricorda altresì che è tutt’ora in vigore l’art. 31 del D.L. 78/20210 che prevedeva a decorrere dal giorno 1° gennaio 2011 il divieto di compensazioni in caso di debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti, d’importo superiore a euro 1.500, limitando la possibilità per il contribuente di effettuare compensazioni di tributi a credito maturati nei confronti dell’Erario (IVA, Irpef, Ires, imposte sostitutive, ritenute alla fonte ecc.) attraverso il mod. F24. In caso di utilizzo di crediti non compensabili è prevista una sanzione amministrativa pari al 50% di quanto indebitamente compensato.

È quindi essenziale che il contribuente proceda, prima di ogni compensazione, a verificare l’esistenza di cartelle esattoriali emesse nei propri confronti, scadute e non ancora pagate, relative a debiti verso l’Erario, autorizzando espressamente il proprio commercialista all’effettuazione delle compensazioni nel caso ne ricorrano i requisiti.

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Decreto fiscale: stretta sulle compensazioni

Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 vede finalmente la luce ed appare chiara la volontà di imporre una ulteriore “stretta” in materia di compensazioni.

L’art. 3 del decreto, rubricato “Contrasto alle indebite compensazioni” interviene sull’articolo 17, comma 1, D.Lgs. 241/1997, estendendo la disciplina finora riservata al comparto Iva alle imposte dirette.

Più precisamente, viene previsto che anche il credito maturato nell’ambito delle imposte dirette, di importo superiore a euro 5.000, possa essere utilizzato in compensazione soltanto dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; i crediti di importo inferiore a 5.000 euro, invece, continuano a poter essere compensati sin dal 1° giorno successivo la chiusura del periodo d’imposta (quindi, per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare, sin dal 1° gennaio) e non richiedono l’apposizione del visto di conformità in dichiarazione.

Questa norma rappresenta un pesante aggravio per le imprese in termini finanziari, in quanto la dichiarazione relativa a imposte sui redditi e Irap viene presentata molto tempo dopo la dichiarazione Iva e questo comporterà l’immobilizzo di liquidità per un tempo molto lungo.

La stessa disposizione normativa prevede inoltre l’estensione a  tutti i contribuenti dell’obbligo di presentare il modello F24 con compensazioni mediante gli strumenti telematici offerti dall’Agenzia delle entrate.

Prima dell’intervento modificativo, invece, i privati erano obbligati ad utilizzare i canali Entratel/Fisconline solo nel caso di compensazione totale (c.d. “F24 a zero”), non essendo invece previsto il medesimo obbligo in caso di compensazione parziale; solo per i titolari di partita Iva gli obblighi si estendevano infatti anche ai casi di compensazione parziale.

Tutte le compensazioni dei crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 dovranno invece “viaggiare” sui canali Entratel/Fisconline.

Infine la stessa disposizione prevede una sanzione pesante, pari ad Euro 1.000,00 per ogni singola delega, nel caso di presenza di crediti in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione nella delega F24. Quest’ultima disposizione si applicherà alle deleghe di pagamento presentate a partire dal marzo 2020.

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