Dal 1° maggio 2026 (termine prorogato rispetto all’1 marzo previsto dalla Legge di Bilancio) le agenzie di viaggio e turismo, gli agenti marittimi e aerei e gli agenti di imprese petrolifere non possono più beneficiare dell'esonero dalla ritenuta d'acconto sulle provvigioni.
La legge di Bilancio 2026 ha chiuso un'eccezione storica, allineando queste categorie alle regole ordinarie già in vigore per tutti gli altri soggetti che percepiscono provvigioni.
Chi è coinvolto
La misura riguarda due fronti distinti: i soggetti che ricevono le provvigioni e quelli che le pagano.
Sono ora soggetti a ritenuta d'acconto i compensi corrisposti a:
- agenzie di viaggio e turismo;
- agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
- agenti e commissionari di imprese petrolifere, per le prestazioni rese direttamente.
I sostituti d'imposta che effettuano i pagamenti — imprese, enti, professionisti — diventano obbligati all'applicazione, al versamento e alla certificazione della ritenuta.
Cosa cambia rispetto al passato
Fino al 30 aprile 2026, l'articolo 25-bis, comma 5, del DPR 600/1973 esonerare espressamente questi soggetti dall'applicazione della ritenuta sulle provvigioni relative a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.
La legge di Bilancio 2026 (art. 1, commi 140-142, della L. 199/2025) ha eliminato questa esenzione.
Non si tratta di una novità assoluta nel metodo: la strada era già stata percorsa nel 2024 per il settore assicurativo, con l'abrogazione dell'esonero per agenti e mediatori assicurativi a partire dal 1° aprile 2024.
Le aliquote applicabili
La ritenuta si applica nella misura ordinaria o ridotta, a seconda della struttura operativa del percipiente:
- 11,50% (pari al 23% sul 50% della provvigione) se l'agente non si avvale in modo continuativo di dipendenti o collaboratori terzi;
- 4,60% (pari al 23% sul 20% della provvigione) se l'agente dichiara di avvalersi stabilmente di dipendenti o collaboratori. In questo caso è necessaria un'apposita dichiarazione scritta da inviare al sostituto d'imposta, con validità annuale e da rinnovare ogni anno al persistere dei requisiti.
Come si applica operativamente
Dal punto di vista pratico, le regole da seguire sono le stesse già in uso per le altre provvigioni soggette a ritenuta:
- Fattura elettronica: il percipiente (l'agenzia o l'agente) deve indicare la ritenuta d'acconto nel documento emesso.
- Versamento con F24: il sostituto d'imposta versa la ritenuta entro il 16 del mese successivo a quello in cui ha effettuato il pagamento. Il codice tributo da utilizzare dovrebbe rimanere il 1040, in attesa di eventuali chiarimenti ufficiali dall'Agenzia delle Entrate.
- Certificazione Unica: entro i termini ordinari dell'anno successivo, il sostituto d'imposta consegna al percipiente e trasmette all'Agenzia delle Entrate la CU, compilando il quadro dedicato ai redditi di lavoro autonomo.


