Dal 2020 scattano alcune novità in relazione alle lettere d’intento da emettere per usufruire delle agevolazioni previste per gli esportatori abituali.

Il soggetto che intende avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA, deve predisporre un’apposita dichiarazione redatta in conformità del modello previsto dall’Agenzia delle Entrate e trasmetterlo a quest’ultima, la quale rilascia un’apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione.

L’esportatore abituale non deve più quindi consegnare una copia della dichiarazione e della ricevuta al proprio fornitore, ma deve solo comunicare a quest’ultimo l’intenzione di avvalersi della possibilità di fare acquisti senza Iva e deve fornire il protocollo telematico affinché il fornitore possa indicarlo nella propria fattura.

Il fornitore, dal canto suo, dovrà riscontrare che il protocollo corrisponda ad una dichiarazione effettivamente inviata e inserirlo in fattura. E’ stato invece eliminato l’obbligo di annotare le dichiarazioni d’intento ricevute in un apposito registro e viene altresì meno l’obbligo di compilare il quadro VI “dichiarazioni d’intento ricevute” previsto nella Dichiarazione annuale IVA.

A fronte di una semplificazione negli adempimenti aumentano però le sanzioni in capo al fornitore che non effettua le adeguate verifiche prima di emettere una fattura senza Iva: la sanzione andrà dal 100% al 200% dell’IVA omessa, mentre finora la sanzione era fissa e andava da Euro 250 ad Euro 2.000.