Studio Mamì - News - Regime Forfettario

DEFINITE LE REGOLE PER LE DONAZIONI IN NATURA AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento che rende operative le regole per le donazioni in natura agli Enti del Terzo Settore che danno diritto:

  • alla detrazione Irpef del 30%, aumentata al 35% nel caso di donazioni a organizzazioni di volontariato
  • alla deducibilità dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato da persone fisiche, enti e società.

Nelle more dell’istituzione del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) l’agevolazione si applica alle sole associazioni di promozione sociale (APS), organizzazioni di volontariato (ODV) e alle ONLUS. A regime sarà applicabile a tutti gli Enti del Terzo Settore, ivi incluse le cooperative sociali e le imprese sociali costituite in forma di società.

Le regole prevedono che, per la quantificazione della donazione, andrà fatto riferimento al criterio del valore normale di cui all’art. 9 del TUIR. Se l’erogazione liberale ha per oggetto un bene strumentale detenuto da un imprenditore, l’ammontare della detrazione o della deduzione deve essere determinato con riferimento al residuo valore fiscale all’atto del trasferimento. Se invece trattasi di beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa o acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione, al fine di determinare il valore della donazione si dovrà considerare il minore tra il valore normale e quello applicando le disposizioni sulla valutazione delle rimanenze di cui all’art. 92 del TUIR.

Nel caso di donazioni di beni fuori dall’ambito dell’impresa e per i quali il valore della singola donazione superi i 30.000 euro o non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi sarà sempre necessaria una perizia giurata che attesti detto valore. La perizia dovrà avere una data non superiore a 90 giorni precedenti il trasferimento e dovrà essere conservata in copia dal destinatario della donazione.

Al fine di effettuare la donazione, il donatore dovrà disporre una dichiarazione scritta recante la descrizione analitica dei beni donati, con l’indicazione dei relativi valori. Il soggetto destinatario dovrà invece redigere una dichiarazione di impegno all’utilizzo dei beni donati nello svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

bilancio terzo settore

Ecco le Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore.

Lo scorso 9 agosto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto promosso dal ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro contenente le Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore.

Articolato e complesso, il documento dovrà contenere tutte le informazioni non rilevabili da altri documenti ufficiali, per la migliore comprensione della situazione e dell’andamento dell’ente.

I soggetti tenuti alla redazione del bilancio sociale sono:

  • gli enti di Terzo Settore diversi dalle imprese sociali, qualora abbiano ricavi o entrate superiori a un milione di euro annui;
  • tutte le imprese sociali, ivi comprese le cooperative sociali e i loro consorzi, indipendentemente dalla dimensione economica. I gruppi di imprese sociali sono tenuti a redigere il bilancio sociale in forma consolidata, cioè evidenziando gli esiti sociali di ciascun singolo ente, nonché del gruppo nel suo complesso;
  • i Centri di Servizio per il Volontariato, indipendentemente dalla loro dimensione economica.

Le disposizioni si applicano a partire dalla redazione del bilancio sociale relativo al primo esercizio successivo a quello in corso alla data di pubblicazione, cioè dall'esercizio 2020.

La redazione del documento, sulla base dell'attività svolta e della dimensione aziendale, assume caratteristiche di differente complessità anche in considerazione del quadro normativo applicabile, ponendosi l'obiettivo prioritario di veicolare le informazioni aziendali in modo trasparente ed esaustivo a beneficio di ogni potenziale fruitore, risultando a tutti gli effetti uno «strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da un'organizzazione».

Il documento dovrà fornire a tutti gli interessati informazioni aggiuntive e un quadro complessivo, dando conto dell'identità e del sistema dei valori di riferimento assunti dall'ente, nonché delle scelte strategiche e degli obiettivi di miglioramento.

Tra le numerose informazioni richieste alla compilazione, l'ente dovrà indicare la metodologia adottata per la redazione, le informazioni generali dell'ente e della struttura, del governo e dell'amministrazione, le persone che operano per l'ente, gli obiettivi e le attività, la situazione economico-finanziaria.

In aggiunta, dovranno essere indicati anche dettagli specifici relativi ai ricavi e all'impiego di lavoratori molto svantaggiati o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del dlgs 50/2016, nonché di persone beneficiarie di protezione internazionale.

 

 

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