Approvato il credito d’imposta 5.0 sulla transizione digitale e green

Nell’ambito del decreto PNRR, approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 febbraio 2024, è stato introdotto un nuovo credito d’imposta per la transizione 5.0, cioè quella digitale e green, destinato ad agevolare progetti di investimento che comportino un risparmio energetico del 3% a livello di impresa o del 5% a livello di processo produttivo.

Soggetti ammessi

Potranno beneficiare del nuovo credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

Sono però escluse:

  • le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  • le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.
  • le imprese che non rispettano le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e/o che non adempiono correttamente agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
  • le imprese che intendono effettuare investimenti destinati:
    • ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;
    • ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
    • ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
    • ad attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.

Investimenti agevolabili

Il credito d’imposta è riconosciuto per gli acquisti di beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, di cui agli allegati A e B alla legge di Bilancio 2017 (quelli, per intenderci, già previsti per il credito d’imposta 4.0) e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, i progetti di innovazione conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

Il risparmio energetico andrà calcolato in relazione ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio dell’effettuazione degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.

Rientrano inoltre tra i beni agevolabili:

  • i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo
  • i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

Sono inoltre agevolabili:

  • beni strumentali necessari all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (a eccezione delle biomasse), compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento ai moduli fotovoltaici, sono considerati ammissibili esclusivamente quelli di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del D.L. n. 181/2023. Gli investimenti in beni di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120% e 140% del loro costo. Per quanto riguarda l’energia solare, saranno agevolabili solo i pannelli fotovoltaici a elevate prestazioni, inclusi nel registro dell’Enea sulle produzioni europee;
  • spese per la formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, fino al massimo del 10% dell’investimento agevolabile e in ogni caso fino al massimo di 300.000 euro. Le attività formative dovranno essere erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.

Gli investimenti agevolabili sono esclusivamente quelli effettuati negli anni 2024 e 2025.

Ammontare del credito d’imposta

L’ammontare del credito varierà in funzione del grado di efficienza energetica raggiunto. In particolare gli investimenti vengono suddivisi in tre classi:

  • prima classe: riduzione dei consumi dal 3% al 6% per unità produttiva o dal 5% al 10% per il singolo processo produttivo
  • seconda classe: riduzione dei consumi superiore al 6% fino al 10% per unità produttiva o superiore al 10% e fino al 15% per il singolo processo produttivo
  • terza classe: riduzione dei consumi superiore al 10% per unità produttiva o superiore al 15% per il singolo processo produttivo

Per gli investimenti che rientrano nella prima classe, il credito d’imposta sarà pari:

  • al 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • al 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro
  • al 5% del costo, per la quota di investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro

Per gli investimenti che rientrano nella seconda classe, il credito d’imposta sarà pari:

  • al 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • al 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro
  • al 10% del costo, per la quota di investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro

Per gli investimenti che rientrano nella terza classe, il credito d’imposta sarà pari:

  • al 45% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • al 25% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro
  • al 15% del costo, per la quota di investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro

Cumulo

Il credito d’imposta 5.0 non sarà cumulabile:

  • con altre agevolazioni finanziate con fondi europei
  • con il credito d’imposta 4.0
  • con il credito d’imposta di cui alla ZES Unica

Adempimenti

Anche per il credito d’imposta 5.0 è previsto che fatture, documenti di trasporto e altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati contengano l’espresso riferimento alla norma agevolativa.

Sarà altresì necessario dotarsi di una certificazione rilasciata dal soggetto incaricato dalla revisione legale dei conti o, per le imprese non obbligate per legge alla revisione, di una certificazione rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale.

Andranno infine presentate apposite comunicazioni al MISE che dovranno attestare:

  • ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni agevolati
  • ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante
  • l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura rispetto all’ammissibilità e al completamento degli investimenti

Utilizzo

I crediti d’imposta potranno essere utilizzati in compensazione nel modello F24, anche in un’unica rata, ma entro il 31 dicembre 2025.

L’eccedenza potrà essere riportata in avanti ma andrà suddivisa in cinque quote annuali di pari importo.

Superbonus: possibile presentare istanza di fondo perduto per gli indigenti

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stato approvato il modello di istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto a favore dei soggetti indigenti previsto dall’ultima legge di bilancio.

Il contributo spetta esclusivamente per le spese sostenute, nell’ambito del superbonus, in relazione ai seguenti interventi:

  • efficienza energetica
  • sismabonus
  • fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

e nasce con lo scopo di supportare chi non riesce a finanziare la quota di lavori di ristrutturazione non coperta da incentivi fiscali a seguito del passaggio della detrazione dal 110% al 90% nel corso del 2023.

Il fondo è erogato alle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, che abbiano i seguenti requisiti:

  • un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro (calcolato dividendo la somma dei redditi posseduti dal contribuente, dal coniuge e dai familiari presenti nel nucleo per un numero di parti determinato secondo una tabella allegata dal D.Lgs. 34/2020);
  • i richiedenti siano titolari di diritto di proprietà o diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto dell’intervento, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini, sull’unità immobiliare facente parte del condominio;
  • che l’unità immobiliare oggetto di intervento sia adibita ad abitazione principale.

Ai fini dell’erogazione del contributo rilevano soltanto le spese sostenute per le quali i relativi bonifici risultano effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023.

La richiesta del fondo va presentata per via telematica a partire dal 2 ottobre e non oltre il 31 ottobre 2023.

Posto che le risorse stanziate sono limitate, l’Agenzia delle Entrate determinerà l’importo effettivo del contributo tenendo conto del rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti, come segue:

  • se il rapporto è superiore al 100 per cento (quindi le risorse sono sufficienti per tutti) il contributo sarà pari al 100% della parte di spese rimaste a carico del richiedente;
  • se il rapporto è compreso tra il 10 e il 100 per cento, il contributo sarà pari a detta percentuale applicata all’importo richiesto;
  • se il rapporto è inferiore al 10 per cento, il contributo sarà pari al 10 per cento dell’importo richiesto.
Superbonus

Nuovi prezziari applicabili agli interventi superbonus e ai bonus minori

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che fissa 34 nuovi massimali applicabili per gli interventi di efficienza energetica, così come previsto dal Decreto antifrodi per gli interventi superbonus e bonus minori.

In generale il decreto prevede un incremento lineare, rispetto ai valori della vecchia tabella, pari al 20% per tutti i casi, con la sola eccezione dei cappotti termici nelle zone più fredde, per i quali è prevista una crescita del 30% rispetto agli importi del 2020. E viene confermato che i costi esposti nelle tabelle andranno considerati al netto di Iva, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni.

Qualche dubbio permane sul momento dal quale i nuovi massimali saranno applicabili. Vista la formulazione ambigua del decreto, in attesa di un chiarimento ufficiale, se si vuole fare riferimento ai vecchi prezzi è opportuno depositare un titolo edilizio entro il prossimo 14 aprile. Dal giorno successivo si applicherà il nuovo decreto che diventerà il riferimento per tutte le asseverazioni di lavori di efficientamento energetico: cappotti termici, infissi, persiane, tapparelle, schermature solari, pompe di calore, generatori a biomasse, sistemi di building automation.

Solo per gli interventi non ricompresi nelle sue tabelle sarà possibile utilizzare gli altri prezzari, come il Dei o gli elenchi regionali. Quindi, una volta entrato in vigore (30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta), non ci saranno alternative al decreto del Mite.

Da ricordare, comunque, che questo decreto troverà applicazione per le asseverazioni legate al superbonus e per quelle dei bonus minori, quando una verifica di congruità sia prevista dalla legge, con l’esclusione quindi dei piccoli interventi e di quelli in edilizia libera.

Superbonus – Semplificazioni nella procedura di accesso al beneficio

Con il DL Semplificazioni appena approvato dal Consiglio dei Ministri in arrivo importanti semplificazioni per la fruizione del Superbonus 110% introdotto dal Decreto Rilancio.

In particolar modo viene disposto che tutti gli interventi agevolati con il Superbonus, con esclusione di demolizioni e ricostruzioni, saranno considerati manutenzioni straordinarie e potranno quindi essere richiesti con una semplice CILA (Comunicazione inizio lavori asseverata) in luogo della SCIA.

Con l’imminente modifica si prevede che nella CILA il tecnico, asseverando il tipo di intervento, può limitarsi ad attestare gli estremi del titolo che ha previsto la costruzione (es. numero di licenza edilizia) oppure il provvedimento che ha legittimato il manufatto (es. sanatoria) o dichiarare che la costruzione è stata completata prima del settembre 1967. Quindi non va più dichiarato lo stato legittimo dell’immobile.

Con la CILA si riducono le responsabilità per i tecnici, visto che gli errori sono considerati sempre veniali ed hanno una sanzione di 1000 euro che si riduce a 333 euro in caso di ravvedimento durante l’esecuzione dei lavori. Al contempo ci si mette al riparo da eventuali revoche dei benefici fiscali che sarebbero scattate in caso di difformità superiori al 2% di altezze, distacchi, cubatura e superfici coperte.

Ricapitolando, sulla base delle suddette modifiche, quindi

  • gli interventi potranno essere avviati anche senza la verifica di conformità dello stato legittimo
  • il bonus potrà essere fruito anche in presenza di abusi
  • la CILA dovrà riportare fedelmente gli interventi e quindi lo stato dei luoghi.

In seguito alle modifiche, inoltre, la decadenza del beneficio avverrà esclusivamente in caso:

  • di mancata presentazione della CILA
  • di interventi realizzati in difformità della CILA
  • di assenza dell’attestazione degli estremi del titolo abilitativo o dell’attestazione che la costruzione è stata completata in data antecedente all’1 settembre 1967
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni previste dall’art. 119, comma 14, del Decreto Rilancio (asseverazioni tecniche, APE, ecc.)
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