Superbonus

Nuovi prezziari applicabili agli interventi superbonus e ai bonus minori

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che fissa 34 nuovi massimali applicabili per gli interventi di efficienza energetica, così come previsto dal Decreto antifrodi per gli interventi superbonus e bonus minori.

In generale il decreto prevede un incremento lineare, rispetto ai valori della vecchia tabella, pari al 20% per tutti i casi, con la sola eccezione dei cappotti termici nelle zone più fredde, per i quali è prevista una crescita del 30% rispetto agli importi del 2020. E viene confermato che i costi esposti nelle tabelle andranno considerati al netto di Iva, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni.

Qualche dubbio permane sul momento dal quale i nuovi massimali saranno applicabili. Vista la formulazione ambigua del decreto, in attesa di un chiarimento ufficiale, se si vuole fare riferimento ai vecchi prezzi è opportuno depositare un titolo edilizio entro il prossimo 14 aprile. Dal giorno successivo si applicherà il nuovo decreto che diventerà il riferimento per tutte le asseverazioni di lavori di efficientamento energetico: cappotti termici, infissi, persiane, tapparelle, schermature solari, pompe di calore, generatori a biomasse, sistemi di building automation.

Solo per gli interventi non ricompresi nelle sue tabelle sarà possibile utilizzare gli altri prezzari, come il Dei o gli elenchi regionali. Quindi, una volta entrato in vigore (30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta), non ci saranno alternative al decreto del Mite.

Da ricordare, comunque, che questo decreto troverà applicazione per le asseverazioni legate al superbonus e per quelle dei bonus minori, quando una verifica di congruità sia prevista dalla legge, con l’esclusione quindi dei piccoli interventi e di quelli in edilizia libera.

Superbonus 110% - semplificazioni in arrivo

Superbonus – Semplificazioni nella procedura di accesso al beneficio

Con il DL Semplificazioni appena approvato dal Consiglio dei Ministri in arrivo importanti semplificazioni per la fruizione del Superbonus 110% introdotto dal Decreto Rilancio.

In particolar modo viene disposto che tutti gli interventi agevolati con il Superbonus, con esclusione di demolizioni e ricostruzioni, saranno considerati manutenzioni straordinarie e potranno quindi essere richiesti con una semplice CILA (Comunicazione inizio lavori asseverata) in luogo della SCIA.

Con l’imminente modifica si prevede che nella CILA il tecnico, asseverando il tipo di intervento, può limitarsi ad attestare gli estremi del titolo che ha previsto la costruzione (es. numero di licenza edilizia) oppure il provvedimento che ha legittimato il manufatto (es. sanatoria) o dichiarare che la costruzione è stata completata prima del settembre 1967. Quindi non va più dichiarato lo stato legittimo dell’immobile.

Con la CILA si riducono le responsabilità per i tecnici, visto che gli errori sono considerati sempre veniali ed hanno una sanzione di 1000 euro che si riduce a 333 euro in caso di ravvedimento durante l’esecuzione dei lavori. Al contempo ci si mette al riparo da eventuali revoche dei benefici fiscali che sarebbero scattate in caso di difformità superiori al 2% di altezze, distacchi, cubatura e superfici coperte.

Ricapitolando, sulla base delle suddette modifiche, quindi

  • gli interventi potranno essere avviati anche senza la verifica di conformità dello stato legittimo
  • il bonus potrà essere fruito anche in presenza di abusi
  • la CILA dovrà riportare fedelmente gli interventi e quindi lo stato dei luoghi.

In seguito alle modifiche, inoltre, la decadenza del beneficio avverrà esclusivamente in caso:

  • di mancata presentazione della CILA
  • di interventi realizzati in difformità della CILA
  • di assenza dell’attestazione degli estremi del titolo abilitativo o dell’attestazione che la costruzione è stata completata in data antecedente all’1 settembre 1967
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni previste dall’art. 119, comma 14, del Decreto Rilancio (asseverazioni tecniche, APE, ecc.)
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