Al via il bonus elettrodomestici

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il decreto che rende operativo il c.d. “bonus elettrodomestici”, destinato ad agevolare l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica.

Soggetti beneficiari

Il beneficio è riservato alle famiglie residenti in Italia che vogliono sostituire un elettrodomestico con un altro ad alta efficienza energetica.

Il voucher può essere richiesto da un solo componente per ogni famiglia anagrafica e copre fino al 30% del costo di acquisto con un massimale:

  • di 100 euro per famiglia anagrafica;
  • di 200 euro per famiglia anagrafica con ISEE inferiore a 25.000 euro annui.

Il processo di acquisto prevede che il beneficiario consegni il vecchio elettrodomestico al venditore per il corretto smaltimento secondo la normativa RAEE. La piattaforma gestirà tutte le fasi, dalla verifica dei requisiti all'emissione del Voucher, fino al rimborso ai venditori, che avverrà mensilmente tramite Invitalia S.p.A.

Fasi operative

La misura sarà attuata in due fasi distinte:

  1. Registrazione di produttori e venditori
    • I produttori potranno registrarsi sulla piattaforma dedicata a partire dal 23 ottobre 2025;
    • I venditori potranno farlo dal 27 ottobre 2025.

L’iscrizione è necessaria per poter partecipare al sistema di erogazione del contributo e offrire ai clienti la possibilità di usufruire del bonus.

  1. Presentazione delle domande da parte dei cittadini
    In una seconda fase, i consumatori potranno richiedere il bonus direttamente tramite:

    • l’app IO;
    • oppure il portale web dedicato gestito dal MIMIT.
      Le date di apertura di questa seconda fase saranno comunicate con un successivo avviso ufficiale.

Sicilia: al via un bando per la riqualificazione energetica delle imprese

È stato pubblicato l’avviso pubblico “Sicilia efficiente: meno consumi, più futuro” che finanzia investimenti volti alla riqualificazione energetica delle imprese. Vediamone le caratteristiche principali.

Soggetti beneficiari

Il bando è riservato alle micro, piccole e medie imprese del settore privato (MPMI) che, tra l’altro:

  • dispongano di un’unità produttiva localizzata e operativa nel territorio della Regione siciliana;
  • siano validamente costituiti e iscritti come attivi da almeno 3 anni e abbiano approvato e depositato almeno tre bilanci di esercizio o documenti equipollenti;
  • siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e con il rispetto del CCNL;
  • siano in regola con la normativa antimafia;
  • posseggano un’adeguata capacità economico-finanziaria mediante attestazione rilasciata da un istituto di credito o asseverazione di un revisore dei conti o di una società di revisione.

Progetti ammissibili e agevolazione concessa

Sono ammissibili i programmi di investimento finalizzati all’efficientamento energetico di unità locali/produttive già esistenti e localizzate nel territorio regionale – attraverso la realizzazione di interventi sugli edifici, gli impianti, i macchinari e le attrezzature utilizzate nei processi di produzione e/o di erogazione dei servizi, nonché la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per mero autoconsumo – finalizzati nel loro complesso alla riduzione di almeno il 30% dei consumi energetici e delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra rispetto ai valori ex-ante.

Gli stessi programmi di investimento dovranno, a pena di inammissibilità, prevedere la realizzazione di interventi coerenti con le tipologie di seguito riepilogate:

  • interventi di efficientamento energetico dei processi produttivi agiti all’interno dell’unità locale oggetto di investimento;
  • interventi di efficientamento energetico degli edifici;
  • sostituzione degli impianti e dei macchinari con nuovi e più efficienti ubicati all’interno degli immobili aziendali;
  • realizzazione di impianti di per la produzione per autoconsumo di energia proveniente da fonte rinnovabile impiegati nei processi produttivi e/o di erogazione dei servizi.

I programmi di investimento dovranno prevalentemente puntare sull’efficientamento dei processi produttivi, potendo poi essere integrati con gli altri interventi complementari. Non sarà quindi ammissibile un progetto che preveda la sola sostituzione individuale di macchinari e/o impianti tecnologici specifici con soluzioni energeticamente più efficienti.

I programmi andranno completati entro 12 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione e dovranno avere un costo totale ammissibile non inferiore a 50.000 euro e non superiore a 500.000 euro.

Sui progetti presentati viene concesso un aiuto sotto forma di contributo in conto impianti nella misura massima del 60%.

Spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

  • acquisto di attrezzature, impianti, componenti, sistemi, programmi informatici e macchinari nuovi di fabbrica e relativa messa in opera;
  • acquisto di software dedicato alla gestione, controllo e programmazione del processo produttivo;
  • spese edili (compresi gli impianti generali) strettamente necessarie e funzionali alla realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e comunque non oltre il 20% del costo totale ammissibile per il programma di investimenti. Rientrano in questa categoria tutte le voci di spesa relative all’acquisizione di componenti e/o impianti generali non amovibili (es. impianti civili, serramenti, altro assimilabile);
  • spese tecniche per l’esecuzione di diagnosi energetiche (obbligatoria), ivi incluse le analisi dello scenario controfattuale, progettazione, direzione lavori, collaudo, sicurezza cantieri (intesi come costi delle prestazioni professionali) in misura non superiore al 10% delle spese ammissibili relative alle voci di cui alle lettere precedenti;
  • attestato di prestazione energetica (APE) dell’edificio ex-ante e APE realizzato a ultimazione dei lavori di efficientamento energetico (obbligatoria).

Non sono invece ammissibili:

  • le spese connesse all’acquisizione di beni, servizi e/o lavori resi o ceduti al soggetto beneficiario dagli amministratori o dai loro coniugi o parenti ed affini entro il secondo grado o da soggetti privi di terzietà nei confronti del soggetto richiedente come sopra definiti;
  • gli investimenti realizzati tramite locazione finanziaria, contratti c.d. “chiavi in mano” e acquisto con patto di riservato dominio a norma dell'art. 1523 del Codice civile;
  • le spese connesse con l’ordinario funzionamento ed esercizio dell’iniziativa del progetto realizzato diverse da quelle di cui al comma 1 (es. personale, consulenze ordinarie e continuative, utenze energetiche, materiali di consumo, servizi di telecomunicazioni, e similari);
  • le spese per l’acquisto di beni mediante ricorso a contratti di locazione finanziaria;
  • le spese per l’acquisizione di beni usati e/o ricondizionati;
  • le spese per l’acquisizione di azioni o quote di un'impresa;
  • gli interessi passivi, le commissioni per operazioni finanziarie, altri oneri meramente finanziari;
  • le spese sostenute mediante forme di pagamento di cui non può essere dimostrata la tracciabilità;
  • le ammende e le penali;
  • l’IVA connessa con gli acquisti di beni e servizi previsti all’interno del programma di spesa, fatta eccezione per i casi in cui la stessa risulti definitivamente sostenuta ed integralmente non recuperabile da parte del beneficiario;
  • le spese già sostenute con il contributo di altri programmi pubblici: internazionali, comunitari, nazionali o regionali;
  • la valorizzazione economica di quei beni messi a disposizione da terzi a titolo gratuito;
  • i costi connessi con l’acquisto e/o l’utilizzo di automezzi o autovetture a qualsiasi titolo utilizzati nei processi produttivi e/o di erogazione dei servizi esercitati dal soggetto proponente;
  • le spese di manutenzione ordinaria e/o straordinaria di automezzi e/o di altri attivi materiali utilizzati nella realizzazione del progetto;
  • le spese per l’acquisizione di beni per mera sostituzione di tecnologia;
  • gli altri oneri finanziari (interessi debitori, spese a perdite di cambio ecc.) diversi rispetto a quelli per le garanzie fideiussorie e di accensione conto corrente dedicato al progetto;
  • qualsiasi spesa relativa a controversie, ricorsi, recupero crediti ecc.;
  • le spese accessorie quali ad esempio spese per consulenze legali, parcelle notarili, altre consulenze tecniche non direttamente connesse con lo svolgimento dell'attività produttiva.

Presentazione della domanda

La presentazione della domanda avviene telematicamente e le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa a sportello.

La domanda andrà presentata a partire dalle ore 12:00 del 16/12/2025 fino alle ore 12:00 del 21/01/2026.

Conto Termico 3.0: pubblicato il decreto attuativo

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del 7 agosto 2025 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che dà attuazione al c.d. “Conto termico 3.0”, un incentivo per interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Soggetti beneficiari

Il Conto Termico 3.0 è destinato a una vasta platea di beneficiari, tra cui:

  • Amministrazioni pubbliche;
  • Soggetti privati, per interventi eseguiti su edifici dell’ambito terziario, cioè le unità immobiliari di categoria catastale:
    • A/10 (uffici);
    • gruppo B;
    • gruppo C con esclusione di C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte);
    • gruppo D ad esclusione di D/9 (edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio);
    • gruppo E ad esclusione di E/2 (ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio), E/4 (recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche) ed E/6 (fari, semafori, torri per rendere d’uso pubblico l’orologio comunale);
  • Soggetti privati, per interventi eseguiti su edifici appartenenti all’ambito residenziale, ma esclusivamente per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili

Sono assimilati alle amministrazioni pubbliche anche gli Enti del terzo settore che non svolgono attività di carattere economico.

INTERVENTI DI PICCOLE DIMENSIONI PER L’INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI

Interventi ammissibili

Sono ammissibili i seguenti interventi:

  • isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, anche unitamente all'eventuale installazione di sistemi di ventilazione meccanica;
  • sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
  • installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
  • trasformazione degli edifici esistenti in «edifici a energia quasi zero»;
  • sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;
  • installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, trasmissione ed elaborazione dei dati stessi;
  • installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, anche aperta al pubblico, presso l'edificio e le relative pertinenze, ovvero presso i parcheggi adiacenti, a condizione che l'intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche;
  • installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e/o opere di allacciamento alla rete, presso l'edificio o nelle relative pertinenze, a condizione che l'intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.

INTERVENTI DI PICCOLE DIMENSIONI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI

Interventi ammissibili

Sono ammissibili i seguenti interventi:

  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore per gli impianti con potenza termica utile superiore di 200 kW;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore, unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
  • installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m² e' richiesta l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore;
  • sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore;
  • interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti;
  • sostituzione funzionale o sostituzione totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti unita' di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili.

Agevolazione concedibile

L’ammontare dell’incentivo può arrivare al 65% delle spese sostenute.

Per gli interventi realizzati su edifici in comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per gli interventi realizzati su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere e di altre strutture sanitarie pubbliche, comprese quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero, l’incentivo è pari al 100% delle spese ammissibili.

Presentazione della domanda

La presentazione della domanda avviene telematicamente, attraverso il portale del GSE

Conto Termico 3.0: le novità per il 2025

È in corso di discussione in Conferenza Stato-Regioni il decreto che disciplina il conto termico 3.0, l’agevolazione che incentiva gli interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Soggetti beneficiari

Il Conto Termico 3.0 è destinato a una vasta platea di beneficiari, tra cui:

  • Pubbliche amministrazioni, che possono migliorare l’efficienza energetica del proprio patrimonio edilizio;
  • Imprese e soggetti privati, inclusi condomini, che intendono ridurre i consumi energetici;
  • Comunità energetiche rinnovabili, che possono investire in impianti condivisi per l’autoconsumo di energia pulita;
  • ESCO (Energy Service Company), che possono accedere all’incentivo per conto dei propri clienti, facilitando la realizzazione degli interventi.

Spese ammissibili

Tra le principali spese ammissibili rientrano:

  • Interventi di isolamento termico come la coibentazione di pareti, tetti e pavimenti per ridurre la dispersione di calore;
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: installazione di caldaie a condensazione, pompe di calore e sistemi ibridi ad alta efficienza;
  • Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o integrazione al riscaldamento;
  • Sistemi di building automation: implementazione di dispositivi per il controllo automatico degli impianti termici ed elettrici;
  • Installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica da fonte solare.

Agevolazione concedibile

L’ammontare dell’incentivo varia in base alla tipologia di intervento e alle caratteristiche dell’edificio. In generale, la copertura arriva fino al 65% delle spese sostenute. Tuttavia, in casi specifici, il contributo può raggiungere il 100%.

Ad esempio:

  • Fino al 100% per interventi su immobili scolastici pubblici o strutture sanitarie pubbliche, incluse quelle residenziali e assistenziali,
  • Fino al 100% per interventi realizzati in comuni con meno di 15.000 abitanti, un incentivo pensato per sostenere i territori più piccoli e svantaggiati.

Presentazione della domanda

Una volta completato l’iter di approvazione del decreto, dovrà essere seguita una procedura specifica:

  1. Presentazione della domanda: tramite il portale dedicato del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), fornendo tutta la documentazione richiesta.
  2. Valutazione della richiesta: il GSE esamina la domanda e verifica la conformità degli interventi alle disposizioni del decreto.
  3. Erogazione dell'incentivo: una volta approvata la richiesta, l'incentivo viene erogato direttamente al beneficiario, generalmente in un'unica soluzione per importi fino a 5.000 euro.

Approvato il credito d’imposta 5.0 sulla transizione digitale e green

Nell’ambito del decreto PNRR, approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 febbraio 2024, è stato introdotto un nuovo credito d’imposta per la transizione 5.0, cioè quella digitale e green, destinato ad agevolare progetti di investimento che comportino un risparmio energetico del 3% a livello di impresa o del 5% a livello di processo produttivo.

Soggetti ammessi

Potranno beneficiare del nuovo credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

Sono però escluse:

  • le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  • le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.
  • le imprese che non rispettano le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e/o che non adempiono correttamente agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
  • le imprese che intendono effettuare investimenti destinati:
    • ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;
    • ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
    • ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
    • ad attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.

Investimenti agevolabili

Il credito d’imposta è riconosciuto per gli acquisti di beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, di cui agli allegati A e B alla legge di Bilancio 2017 (quelli, per intenderci, già previsti per il credito d’imposta 4.0) e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, i progetti di innovazione conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

Il risparmio energetico andrà calcolato in relazione ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio dell’effettuazione degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.

Rientrano inoltre tra i beni agevolabili:

  • i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo
  • i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

Sono inoltre agevolabili:

  • beni strumentali necessari all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (a eccezione delle biomasse), compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento ai moduli fotovoltaici, sono considerati ammissibili esclusivamente quelli di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del D.L. n. 181/2023. Gli investimenti in beni di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120% e 140% del loro costo. Per quanto riguarda l’energia solare, saranno agevolabili solo i pannelli fotovoltaici a elevate prestazioni, inclusi nel registro dell’Enea sulle produzioni europee;
  • spese per la formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, fino al massimo del 10% dell’investimento agevolabile e in ogni caso fino al massimo di 300.000 euro. Le attività formative dovranno essere erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.

Gli investimenti agevolabili sono esclusivamente quelli effettuati negli anni 2024 e 2025.

Ammontare del credito d’imposta

L’ammontare del credito varierà in funzione del grado di efficienza energetica raggiunto. In particolare gli investimenti vengono suddivisi in tre classi:

  • prima classe: riduzione dei consumi dal 3% al 6% per unità produttiva o dal 5% al 10% per il singolo processo produttivo
  • seconda classe: riduzione dei consumi superiore al 6% fino al 10% per unità produttiva o superiore al 10% e fino al 15% per il singolo processo produttivo
  • terza classe: riduzione dei consumi superiore al 10% per unità produttiva o superiore al 15% per il singolo processo produttivo

Per gli investimenti che rientrano nella prima classe, il credito d’imposta sarà pari:

  • al 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • al 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro
  • al 5% del costo, per la quota di investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro

Per gli investimenti che rientrano nella seconda classe, il credito d’imposta sarà pari:

  • al 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • al 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro
  • al 10% del costo, per la quota di investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro

Per gli investimenti che rientrano nella terza classe, il credito d’imposta sarà pari:

  • al 45% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • al 25% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro
  • al 15% del costo, per la quota di investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro

Cumulo

Il credito d’imposta 5.0 non sarà cumulabile:

  • con altre agevolazioni finanziate con fondi europei
  • con il credito d’imposta 4.0
  • con il credito d’imposta di cui alla ZES Unica

Adempimenti

Anche per il credito d’imposta 5.0 è previsto che fatture, documenti di trasporto e altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati contengano l’espresso riferimento alla norma agevolativa.

Sarà altresì necessario dotarsi di una certificazione rilasciata dal soggetto incaricato dalla revisione legale dei conti o, per le imprese non obbligate per legge alla revisione, di una certificazione rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale.

Andranno infine presentate apposite comunicazioni al MISE che dovranno attestare:

  • ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni agevolati
  • ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante
  • l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura rispetto all’ammissibilità e al completamento degli investimenti

Utilizzo

I crediti d’imposta potranno essere utilizzati in compensazione nel modello F24, anche in un’unica rata, ma entro il 31 dicembre 2025.

L’eccedenza potrà essere riportata in avanti ma andrà suddivisa in cinque quote annuali di pari importo.

Superbonus: possibile presentare istanza di fondo perduto per gli indigenti

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stato approvato il modello di istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto a favore dei soggetti indigenti previsto dall’ultima legge di bilancio.

Il contributo spetta esclusivamente per le spese sostenute, nell’ambito del superbonus, in relazione ai seguenti interventi:

  • efficienza energetica
  • sismabonus
  • fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

e nasce con lo scopo di supportare chi non riesce a finanziare la quota di lavori di ristrutturazione non coperta da incentivi fiscali a seguito del passaggio della detrazione dal 110% al 90% nel corso del 2023.

Il fondo è erogato alle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, che abbiano i seguenti requisiti:

  • un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro (calcolato dividendo la somma dei redditi posseduti dal contribuente, dal coniuge e dai familiari presenti nel nucleo per un numero di parti determinato secondo una tabella allegata dal D.Lgs. 34/2020);
  • i richiedenti siano titolari di diritto di proprietà o diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto dell’intervento, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini, sull’unità immobiliare facente parte del condominio;
  • che l’unità immobiliare oggetto di intervento sia adibita ad abitazione principale.

Ai fini dell’erogazione del contributo rilevano soltanto le spese sostenute per le quali i relativi bonifici risultano effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023.

La richiesta del fondo va presentata per via telematica a partire dal 2 ottobre e non oltre il 31 ottobre 2023.

Posto che le risorse stanziate sono limitate, l’Agenzia delle Entrate determinerà l’importo effettivo del contributo tenendo conto del rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti, come segue:

  • se il rapporto è superiore al 100 per cento (quindi le risorse sono sufficienti per tutti) il contributo sarà pari al 100% della parte di spese rimaste a carico del richiedente;
  • se il rapporto è compreso tra il 10 e il 100 per cento, il contributo sarà pari a detta percentuale applicata all’importo richiesto;
  • se il rapporto è inferiore al 10 per cento, il contributo sarà pari al 10 per cento dell’importo richiesto.
Superbonus

Nuovi prezziari applicabili agli interventi superbonus e ai bonus minori

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che fissa 34 nuovi massimali applicabili per gli interventi di efficienza energetica, così come previsto dal Decreto antifrodi per gli interventi superbonus e bonus minori.

In generale il decreto prevede un incremento lineare, rispetto ai valori della vecchia tabella, pari al 20% per tutti i casi, con la sola eccezione dei cappotti termici nelle zone più fredde, per i quali è prevista una crescita del 30% rispetto agli importi del 2020. E viene confermato che i costi esposti nelle tabelle andranno considerati al netto di Iva, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni.

Qualche dubbio permane sul momento dal quale i nuovi massimali saranno applicabili. Vista la formulazione ambigua del decreto, in attesa di un chiarimento ufficiale, se si vuole fare riferimento ai vecchi prezzi è opportuno depositare un titolo edilizio entro il prossimo 14 aprile. Dal giorno successivo si applicherà il nuovo decreto che diventerà il riferimento per tutte le asseverazioni di lavori di efficientamento energetico: cappotti termici, infissi, persiane, tapparelle, schermature solari, pompe di calore, generatori a biomasse, sistemi di building automation.

Solo per gli interventi non ricompresi nelle sue tabelle sarà possibile utilizzare gli altri prezzari, come il Dei o gli elenchi regionali. Quindi, una volta entrato in vigore (30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta), non ci saranno alternative al decreto del Mite.

Da ricordare, comunque, che questo decreto troverà applicazione per le asseverazioni legate al superbonus e per quelle dei bonus minori, quando una verifica di congruità sia prevista dalla legge, con l’esclusione quindi dei piccoli interventi e di quelli in edilizia libera.

Superbonus – Semplificazioni nella procedura di accesso al beneficio

Con il DL Semplificazioni appena approvato dal Consiglio dei Ministri in arrivo importanti semplificazioni per la fruizione del Superbonus 110% introdotto dal Decreto Rilancio.

In particolar modo viene disposto che tutti gli interventi agevolati con il Superbonus, con esclusione di demolizioni e ricostruzioni, saranno considerati manutenzioni straordinarie e potranno quindi essere richiesti con una semplice CILA (Comunicazione inizio lavori asseverata) in luogo della SCIA.

Con l’imminente modifica si prevede che nella CILA il tecnico, asseverando il tipo di intervento, può limitarsi ad attestare gli estremi del titolo che ha previsto la costruzione (es. numero di licenza edilizia) oppure il provvedimento che ha legittimato il manufatto (es. sanatoria) o dichiarare che la costruzione è stata completata prima del settembre 1967. Quindi non va più dichiarato lo stato legittimo dell’immobile.

Con la CILA si riducono le responsabilità per i tecnici, visto che gli errori sono considerati sempre veniali ed hanno una sanzione di 1000 euro che si riduce a 333 euro in caso di ravvedimento durante l’esecuzione dei lavori. Al contempo ci si mette al riparo da eventuali revoche dei benefici fiscali che sarebbero scattate in caso di difformità superiori al 2% di altezze, distacchi, cubatura e superfici coperte.

Ricapitolando, sulla base delle suddette modifiche, quindi

  • gli interventi potranno essere avviati anche senza la verifica di conformità dello stato legittimo
  • il bonus potrà essere fruito anche in presenza di abusi
  • la CILA dovrà riportare fedelmente gli interventi e quindi lo stato dei luoghi.

In seguito alle modifiche, inoltre, la decadenza del beneficio avverrà esclusivamente in caso:

  • di mancata presentazione della CILA
  • di interventi realizzati in difformità della CILA
  • di assenza dell’attestazione degli estremi del titolo abilitativo o dell’attestazione che la costruzione è stata completata in data antecedente all’1 settembre 1967
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni previste dall’art. 119, comma 14, del Decreto Rilancio (asseverazioni tecniche, APE, ecc.)
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