Regione Siciliana: divieto di lavoro nelle ore calde in alcuni settori.

Con ordinanza del 17 luglio 2024 la Regione Siciliana ha emanato disposizioni urgenti per le attività lavorative nel settore agricolo, florovivaistico, edile ed affini in condizioni di esposizione prolungata al caldo.

L’ordinanza, tenendo conto dell’eccezionale ondata di caldo che ha investito l’isola e che le elevate temperature rendono rischioso lo svolgimento delle attività lavorative in alcuni settori nei quali il lavoro viene svolto prevalentemente in ambiente esterno, ha disposto con efficacia immediata e fino al 31 agosto:

  • il divieto di lavoro nei settori agricolo, florovivaistico, edile ed affini in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12:30 alle ore 16:00 nei giorni in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivitafisica-alta/ riferita ai “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”;
  • con riferimento alle attività svolte dai concessionari di pubblico servizio o connesse a ragioni di utilità, che i datori di lavori adottino idonee misure organizzative finalizzate a salvaguardare i livelli minimi delle prestazioni dei servizi pubblici essenziali.

In caso di inosservanza delle disposizioni già menzionate, si viene puniti ai sensi dell’art. 650 c.p., se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206.

“Salva casa”: cosa prevede il nuovo decreto del Governo

Il nuovo decreto “Salva casa”, con il quale vengano emanate disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica, ha lo scopo di intervenire sulle casistiche di irregolarità minori, incidendo sulle cosiddette lievi difformità. Vediamo le previsioni principali.

Attività in edilizia libera

Rientrano tra gli interventi in edilizia libera:

  • gli interventi di realizzazione e installazione di porticati;
  • le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera.

In ogni caso, tali opere non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche.

Stato legittimo dell’immobile

Diversamente da quanto avveniva in passato, per dimostrare lo stato legittimo basterà la presentazione del titolo abilitativo relativo all'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o l'intera unità immobiliare, sempre che tale titolo sia stato rilasciato all'esito di un provvedimento di verifica dell'esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che l'ha legittimata.

Cambio di destinazione d’uso

È sempre consentito il cambio di destinazione d’uso, senza opere, all’interno della stessa categoria funzionale.

Allo stesso modo, saranno ammessi quelli senza opere tra categorie funzionali residenziali, turistico/ricettiva, produttiva/direzionale e commerciale in edifici situati in centri storici.

Per effettuare il cambio basterà la SCIA.

Sanzione demolitoria

Nei casi in cui l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico, il comune, previo parere delle amministrazioni competenti, può, altresì, provvedere all'alienazione del bene e dell'area di sedime, condizionando sospensivamente il contratto alla effettiva rimozione da parte dell'acquirente delle opere abusive.

È preclusa la partecipazione del responsabile dell'abuso alla procedura di alienazione. Il valore venale

dell'immobile è determinato dall'agenzia del territorio tenendo conto dei costi per la rimozione delle opere abusive.

Tolleranze costruttive

Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, la tolleranza costruttiva è stata riparametrata. La soglia del 2% è stata adattata in funzione della superficie utile dell’unità immobiliare, variando dal 2% al 5%. In questi casi, se l’immobile è soggetto a vincolo paesaggistico, non è necessaria l’autorizzazione paesaggistica. Sono state specificate anche alcune casistiche rientranti nelle tolleranze geometriche che non devono però limitare i diritti dei terzi.

Eliminazione doppia conformità

Viene superata la doppia conformità urbanistica e edilizia per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo edilizio e per quelli eseguiti in assenza o difformità dalla SCIA. È sufficiente provare la conformità urbanistica al momento della domanda e la conformità edilizia all’epoca della realizzazione. Inoltre, viene introdotto il meccanismo del silenzio-assenso se il Comune non si esprime entro 45 giorni per il permesso in sanatoria e 30 giorni per la SCIA in sanatoria. È comunque previsto il pagamento di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile in seguito agli interventi.

Strutture amovibili temporanee realizzate durante l’emergenza COVID-19

Prevista la possibilità di mantenere le strutture amovibili realizzate durante il periodo dell’emerganza da COVID-19 previa CILA, se:

  • sono rispettate le prescrizioni urbanistiche comunali e le normative di settore;
  • le strutture sono utilizzate solo per finalità sanitarie, assistenziali, educative (non sono dunque compresi i dehors realizzati da bar e ristoranti);
  • viene dimostrata la perdurante necessità di utilizzo.

Congruità della manodopera in edilizia: scattata il 1° marzo 2023 la procedura di alert

Come ormai risaputo per chi opera in edilizia, dal 1° novembre 2021 è diventato operativo un sistema di verifica di congruità della manodopera per i cantieri in edilizia, volto a scongiurare il dumping contrattuale assicurando una più leale concorrenza sul mercato.

Il cosiddetto “DURC di congruità” è obbligatorio:

  • per i cantieri pubblici
  • per i cantieri privati il cui importo sia pari o superiore a 70.000 euro, al netto dell’Iva, inclusi gli oneri di sicurezza e di discarica.

Il suddetto DURC di congruità misura il rispetto di alcuni indici minimi di incidenza della manodopera sull’intero valore dell’opera. Se, sulla base del personale assunto e comunicato alla Cassa Edile, non si raggiunge quel livello minimo di incidenza della manodopera (con un margine di tolleranza del 5%), la Cassa Edile invita l’impresa a regolarizzare la propria posizione versando un importo pari alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilità per la congruità.

In mancanza della congruità, l’impresa viene iscritta nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI) con conseguenze negative sul rilascio del DURC e, ad esempio, in merito al riconoscimento dei benefici fiscali connessi ai bonus edilizi.

A seguito di un accordo con le parti sociali, dall’1 marzo 2023 parte un sistema di allerta connesso alla verifica della congruità, articolato nelle seguenti fasi:

  • a seguito dell’invio della denuncia di nuovo lavoro (DNL) alla Cassa competente, quest’ultima invia un messaggio PEC all’impresa affidataria (e al committente in caso di appalto pubblico), informandoli che l’opera denunciata è soggetta a verifica di congruità da richiedere prima di procedere al saldo finale, in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento lavori;
  • ogni giorno 3 di ciascun mese, verrà inviato all’impresa affidataria un riepilogo dei dati relativi alla congruità dei propri cantieri, per consentirne il costante monitoraggio;
  • per i lavori di durata pari o superiore ai 30 giorni, 20 giorni prima della fine dei lavori verrà inviata una PEC all’impresa affidataria (e al committente in caso di appalto pubblico), per ricordare che occorre richiedere l’attestazione di congruità e che il pagamento del saldo finale potrà avvenire solo dopo il rilascio della suddetta attestazione;
  • alla data di chiusura del cantiere, in caso di omessa richiesta della congruità, se il cantiere risulta congruo, la Cassa invita tramite PEC l’impresa affidataria (e il committente in caso di appalto pubblico) a richiedere l’attestazione di congruità ai fini del pagamento del saldo finale o a scaricarla direttamente dal portale. Se invece il cantiere non risulta congruo, la Cassa tramite PEC segnala la mancata congruità il primo giorno utile del mese successivo alla scadenza della denuncia di competenza del mese di chiusura del cantiere e la mancata richiesta di attestazione (in caso di mancata regolarizzazione e di richiesta di congruità); in seguito, si procederà a segnalare l’impresa affidataria come irregolare in BNI (Banca nazionale delle imprese irregolari) e tale irregolarità inciderà sulle successive verifiche di regolarità contributiva del DURC.

Bonus edilizi: con il venir meno della responsabilità solidale, problemi per i vecchi crediti

Il Decreto Aiuti-bis è intervenuto per sbloccare l’empasse sulla circolazione dei crediti connessi con i bonus edilizi qualificando meglio le casistiche in cui si verifica la cosiddetta “responsabilità solidale”, cioè quando l’acquirente di un credito (anche lo stesso fornitore che ha accettato lo sconto in fattura) può essere considerato responsabile nel caso in cui il credito ceduto/scontato risulti poi inesistente.

L’intervento legislativo specifica che la responsabilità si limita esclusivamente ai casi di dolo o colpa grave, escludendo la colpa lieve. Chi acquista è quindi responsabile soltanto se connivente in una frode o se, usando la normale diligenza, avrebbe potuto accorgersene.

Questa limitazione di responsabilità non è, però, per tutti. Essa è infatti limitata soltanto ai crediti che circolano assistiti da visti di conformità, asseverazioni di congruità e attestazioni tecniche. E per tutti gli altri?

La domanda è lecita perché esistono ancora in circolazione due tipologie di crediti non assistiti da visto e asseverazione:

  • i crediti per le spese sostenute sino al 12 novembre 2021, quando ancora visto e asseverazioni non erano neanche previsti legislativamente
  • i crediti per le spese relative a interventi in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, per i quali visto e asseverazioni non sono necessari

Per questi crediti il Decreto Aiuti-bis offre una possibilità di ravvedimento “ora per allora” per ottenere la limitazione della responsabilità: acquisire oggi il visto di conformità e l’asseverazione anche per i crediti che non lo prevedono.

Questa disposizione avrà quindi verosimilmente due conseguenze:

  • per i crediti ormai circolanti e sprovvisti di visto e asseverazione, si tenterà di sanare le mancanze documentali con gravi difficoltà, visto che per molte cose sarà necessario ottenere la collaborazione del primo cedente;
  • per i nuovi crediti che potrebbero circolare senza visto e asseverazione – quelli cioè legati ad interventi di edilizia libera o di importo non superiore a 10.000 euro – i cessionari chiederanno visto e asseverazioni anche quando non necessari, rendendo più lente e onerose le pratiche di cessione.

Limitata la cessione dei crediti fiscali derivanti da interventi edilizi

La storia dei bonus edilizi non sembra avere una fine, con continui cambiamenti normativi che stanno mettendo in seria difficoltà tutti gli operatori del settore.

Nel corso degli ultimi mesi, anche a causa delle numerose frodi frutto di un meccanismo di fruizione troppo lasco, il legislatore è dovuto intervenire più volte per porre filtri che limitassero i danni per l’Erario.

Dopo gli interventi previsti dal Decreto antifrodi, poi trasfuse nella legge di bilancio, arriva una nuova stretta all’utilizzo dell’istituto della cessione del credito/sconto in fattura per tutti i beneficiari delle detrazioni cui tale meccanismo era applicabile.

In particolare a seguito del Decreto Sostegni-ter il contribuente, beneficiario delle detrazioni, in luogo dello scomputo delle stesse in dichiarazione dei redditi potrà optare, alternativamente:

  • per lo sconto in fattura, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;
  • per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

In merito ai crediti già ceduti al 7 febbraio 2022, il decreto prevede che gli stessi potranno essere oggetto esclusivamente di un’ulteriore cessione e i contratti stipulati violando queste regole saranno considerati nulli.

Non solo Superbonus 110%. I bonus edilizi nella Legge di Bilancio

La Legge di Bilancio, tra proroghe e nuovi crediti d’imposta, interviene massicciamente nel settore dell’edilizia. Vediamo le principali novità.

Interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica

Come ormai da qualche anno, anche per il 2021 è stata disposta la proroga delle detrazioni Irpef (e anche Ires, nel caso di interventi di riqualificazione energetica) per gli interventi in oggetto, confermando anche l’aliquota del 50% e limite di spesa di 96.000 euro, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, e le aliquote differenziate – 65% e 50% - con i corrispondenti limiti di spesa per gli interventi di riqualificazione energetica.

L’unica novità è rappresentata dall’introduzione, tra gli interventi che beneficiano della detrazione del 50%, delle spese sostenute per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Bonus mobili

Proroga anche al bonus mobili, che esce però rafforzato dalla Legge di Bilancio. La detrazione del 50% per l’acquisto di mobili, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni), vede un aumento dell’importo complessivo agevolabile, che passa a 16.000 euro.

Bonus verde

Altro bonus, altra proroga, questa volta pedissequa. Il bonus verde, che prevede una detrazione Irpef del 36%, su una spesa massima di euro 5.000,00, per gli interventi riguardanti:

  • la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili

viene confermato in toto.

Bonus facciate

Prorogato anche il bonus facciate, agevolazione consistente in una detrazione dall’imposta lorda (Irpef o Ires) pari al 90% delle spese sostenute e concessa quando si eseguono interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali, inclusi anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, come individuate dal decreto ministeriale n.1444/1968, o in quelle a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Bonus idrico

Totalmente nuovo è invece il bonus idrico, nato al fine di perseguire il risparmio di risorse idriche.

Il bonus consiste in un’agevolazione, dell’importo massimo di 1.000 euro per ogni beneficiario e fino al 31 dicembre 2021, destinata a interventi di sostituzione:

  • di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;
  • di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

Il bonus idrico è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per:

  • la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
  • la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

Le modalità e i termini per l’ottenimento e l’erogazione del beneficio verranno decisi con un successivo decreto.

Prorogato il superbonus 110% fino al 2022.

Così come già ampiamente annunciato, la Legge di Bilancio 2021 estende l’arco temporale di riferimento per le spese oggetto di superbonus 110%, portandolo al 31.12.2022 per gli Istituti autonomi case popolari e al 30.06.2022 per tutti gli altri beneficiari.

Un’ulteriore estensione è prevista a condizione che, alla scadenza precedente, siano completati i lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. In questo caso la data ultima diventa il 30.06.2023 per gli Istituti autonomi case popolari e il 31.12.2022 per gli altri beneficiari.

Cambia anche la ripartizione della spesa in quote annuali:

  • per le spese sostenute fino al 31.12.2021 (fino al 30.06.2022 per gli IACP) rimane la ripartizione in 5 quote annuali
  • per le spese sostenute nel 2022 (dall’1.07.2022 per gli IACP) la ripartizione passa a 4 quote annuali.

Tra le altre modifiche previste:

  • vengono inclusi tra i beneficiari le persone fisiche con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche
  • gli interventi sulla coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa come interventi trainanti, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente
  • viene chiarito che una unità immobiliare può considerarsi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale
  • rientrano tra gli interventi trainati anche gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni
  • viene estesa l’agevolazione prevista per gli impianti solari fotovoltaici anche se installati su strutture pertinenziali agli edifici
  • per l’installazione delle colonnine di ricarica di veicoli elettrici vengono stabiliti dei limiti di spesa così regolati (l’agevolazione si intende per una colonnina di ricarica per unità immobiliare):
    • euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo
    • euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero massimo di 8 colonnine
    • euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero superiore a 8 colonnine
  • per gli interventi agevolati al 110% andrà esposto sul cantiere un cartello con la dicitura “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 7, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”
  • viene prorogata al 2022 la possibilità di optare per la cessione o per lo sconto in fattura
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Bonus casa: 6 incentivi fiscali per risparmiare

Un 2020 di vantaggi per chi decide di realizzare lavori in casa, sono infatti disponibili ben 6 tipi di detrazioni fiscali che coprono un’ampia gamma di interventi: bonus facciate, detrazione IRPEF per i lavori di ristrutturazione edilizia, ecobonus per interventi di risparmio energetico, sismabonus, bonus mobili e bonus verde. Vediamoli in dettaglio:

Bonus facciate

Uno sconto del 90% per le spese, sostenute nel 2020, per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nei centri storici o nelle aree parzialmente edificate (zone A o B ai sensi del D.M. n. 1444/1968). Il beneficio potrà essere recuperato in 10 anni e spetta solo per gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, nonché per gli interventi di sola pulitura e tinteggiatura esterna.

Bonus ristrutturazioni e bonus mobili

Confermati anche per il 2020 i cosiddetti bonus storici per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, con detrazione del 50% e limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Danno diritto alla medesima detrazione anche gli interventi di manutenzione ordinaria (per le sole parti comuni di edifici residenziali) e straordinaria. Sono ammesse anche le spese finalizzate alla sicurezza, al cablaggio dell’immobile, all’abbattimento delle barriere architettoniche e gli interventi di risparmio energetico non qualificato.

Prorogata per il 2020 anche la detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+

Ecobonus e sismabonus

Nel nuovo anno sarà possibile fruire dell’ecobonus per gli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti, con un tetto di spesa di 136.000 euro per ogni unità immobiliare di ciascun edificio con aliquote variano dal 50% al 75%.

Nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, realizzati nelle zone sismiche 1, 2, 3, finalizzati congiuntamente alla riqualificazione energetica alla riduzione del rischio sismico la detrazione arriva all’80% se i lavori comportano il passaggio ad una classe di rischio inferiore o all’85% se i lavori determinano il passaggio a 2 classi di rischio sismico inferiori.

Bonus verde

Il bonus verde consiste nella detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute per interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione, realizzazione pozzi e coperture a verde e di giardini pensili.

Sconto in fattura

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020, la possibilità di richiedere lo sconto in fattura è possibile soltanto per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni di edifici condominiali di importo pari almeno a 200.000 euro che interessano più del 50% della superficie disperdente esterna dell’edificio e comprendono anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio. Abrogato, invece, il meccanismo dello sconto in fattura in caso di sismabonus e per gli interventi di risparmi energetico che riguardano le singole unità immobiliari.

 

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