Per i bonus edilizi, cessione del credito e sconto in fattura fino al 2025

Al fine di agevolare la fruizione dei tanti bonus edilizi previsti dall’attuale normativa fiscale, la Legge di Bilancio ha prorogato la possibilità di avvalersi della cessione del credito e dello sconto in fattura in alternativa all’utilizzo delle detrazioni in dichiarazione dei redditi.

In particolare la possibilità di usufruire di cessione del credito e sconto in fattura:

  • viene prorogata al 2024 per la generalità dei bonus edilizi (recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, sismabonus, bonus facciate, installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica per veicoli elettrici)
  • viene prorogata fino al 2025 per il superbonus

Con la proroga è stata anche modificata la normativa antifrodi, introdotta dal D.L. 157/2021, che aveva imposto lo strumento del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità dei prezzi per usufruire della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi diversi dal superbonus.

In merito la Legge di bilancio ha escluso l’obbligo di visto di conformità e di asseverazione:

  • per gli interventi di edilizia libera ai sensi dell’art. 6 del T.U. Edilizia, del D.m. 2 marzo 2018 e della normativa regionale
  • per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro

eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio con esclusione però degli interventi relativi al bonus facciate.

Viene infine conformato che le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e per l’asseverazione della congruità dei prezzi rientrano tra le spese detraibili.

Escluso il superbonus se le finestre cambiano forma e dimensione

Durante l’audizione del 28 aprile 2021 in Commissione Attività Produttiva, l’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) interviene sulla spettanza del superbonus per la sostituzione di finestre e serramenti, affermando che il diritto al superbonus 110% spetta solo se non c’è una modifica di forma e dimensioni.

Secondo la posizione espressa dell'Enea quindi per la sostituzione di finestre, il superbonus 110% e l’ecobonus 50% spettano solo per le sostituzioni degli infissi a parità di superficie e di forma. Questa regola non è valida nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione; in questo caso si prende a riferimento geometrico, dimensionale e di posizione la situazione post opera.

Solo due le concessioni dell’Enea sul punto:

  • è ammissibile una tolleranza di un 2% di modifica dimensionale solo se dovuta a ragioni tecniche non eludibili;
  • la modifica delle dimensioni del serramento è ammissibile solo se derivante esclusivamente dal restringimento della bucatura esterna nel caso di contemporanea installazione di un cappotto termico esterno o di installazione di impianto radiante a pavimento derivanti esclusivamente dal suo innalzamento.
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