Bonus edilizi: cosa cambia nel 2025

Dopo l’ubriacatura dei bonus edilizi di questi anni, che ha creato enormi problematiche ai conti pubblici, nel 2025 si assiste ad una brusca frenata in tema di bonus edilizi. Vediamo di seguito come cambiano le principali detrazioni previste dalla normativa in vigore.

Ristrutturazioni edilizie

Per gli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione ed in generale di recupero del patrimonio edilizio il più grosso cambiamento si registra per i possessori di seconde case.

Mentre, infatti, per la prima casa rimane inalterata la detrazione al 50% con un massimale di lavori di 96.000 euro, per le seconde case la percentuale si riduce al 36%. La percentuale scenderà per tutti al 30% a partire dal 2028 e con un massimale di 48.000 euro.

Ecobonus

Per quanto riguarda l’ecobonus le riduzioni rispetto al passato sono spesso maggiori.

Anche qui vanno distinti due periodi:

  • per il 2025, la detrazione sarà pari al 50% per i proprietari o titolari di diritti reali su abitazioni principali mentre sarà al 36% per tutti gli altri.
  • Per il 2026 e il 2027, la detrazione sarà pari al 36% per i proprietari o titolari di diritti reali su abitazioni principali mentre sarà al 30% per tutti gli altri.

Viene inoltre stabilito che non spetta alcuna detrazione per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Sismabonus

Decisamente ridotta la percentuale di detrazione per gli interventi sismabonus ordinari che, in passato, arrivavano fino all’85% degli interventi realizzati.

Dal 2025 il trattamento sarà il medesimo previsto per le ristrutturazioni e l’ecobonus, quindi per il 2025 il 50% per l’abitazione principale e il 36% per gli altri, nel 2026 e il 2027 il 36% per l’abitazione principale e il 30% per gli altri e poi il 30% fisso per tutti dal 2028 on poi.

Bonus mobili

Viene invece confermato il bonus mobili per il 2025, con una detrazione del 50% su una spesa massima di 5.000 euro. Il bonus spetta, come di consueto, solo se legato agli interventi di ristrutturazione e per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

Bonus barriere architettoniche

Conferma anche per il bonus barriere architettoniche al 75% fino al 31 dicembre 2025, con i seguenti limiti di spesa:

  • Euro 50.000 per edifici unifamiliari o unità immobiliari funzionalmente indipendenti con accesso autonomo dall'esterno;
  • Euro 40.000 moltiplicati per il numero di unità immobiliari in edifici composti da 2 a 8 unità;
  • Euro 30.000 moltiplicati per il numero di unità immobiliari in edifici con più di 8 unità.

Superbonus

Ormai agli sgoccioli l’agevolazione che ha fatto da padrona in questi anni.

È possibile ancora beneficiare dell’agevolazione al 65% ma la stessa spetta solo per gli interventi già avviati o per i quali, alla data del 15.10.2024, risulti:

  • presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
  • adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono effettuati dai condomini;
  • presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Viene inoltre data la possibilità di ripartire in 10 quote annuali le spese sostenute nell’anno 2023.

Per i bonus edilizi, cessione del credito e sconto in fattura fino al 2025

Al fine di agevolare la fruizione dei tanti bonus edilizi previsti dall’attuale normativa fiscale, la Legge di Bilancio ha prorogato la possibilità di avvalersi della cessione del credito e dello sconto in fattura in alternativa all’utilizzo delle detrazioni in dichiarazione dei redditi.

In particolare la possibilità di usufruire di cessione del credito e sconto in fattura:

  • viene prorogata al 2024 per la generalità dei bonus edilizi (recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, sismabonus, bonus facciate, installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica per veicoli elettrici)
  • viene prorogata fino al 2025 per il superbonus

Con la proroga è stata anche modificata la normativa antifrodi, introdotta dal D.L. 157/2021, che aveva imposto lo strumento del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità dei prezzi per usufruire della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi diversi dal superbonus.

In merito la Legge di bilancio ha escluso l’obbligo di visto di conformità e di asseverazione:

  • per gli interventi di edilizia libera ai sensi dell’art. 6 del T.U. Edilizia, del D.m. 2 marzo 2018 e della normativa regionale
  • per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro

eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio con esclusione però degli interventi relativi al bonus facciate.

Viene infine conformato che le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e per l’asseverazione della congruità dei prezzi rientrano tra le spese detraibili.

Escluso il superbonus se le finestre cambiano forma e dimensione

Durante l’audizione del 28 aprile 2021 in Commissione Attività Produttiva, l’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) interviene sulla spettanza del superbonus per la sostituzione di finestre e serramenti, affermando che il diritto al superbonus 110% spetta solo se non c’è una modifica di forma e dimensioni.

Secondo la posizione espressa dell'Enea quindi per la sostituzione di finestre, il superbonus 110% e l’ecobonus 50% spettano solo per le sostituzioni degli infissi a parità di superficie e di forma. Questa regola non è valida nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione; in questo caso si prende a riferimento geometrico, dimensionale e di posizione la situazione post opera.

Solo due le concessioni dell’Enea sul punto:

  • è ammissibile una tolleranza di un 2% di modifica dimensionale solo se dovuta a ragioni tecniche non eludibili;
  • la modifica delle dimensioni del serramento è ammissibile solo se derivante esclusivamente dal restringimento della bucatura esterna nel caso di contemporanea installazione di un cappotto termico esterno o di installazione di impianto radiante a pavimento derivanti esclusivamente dal suo innalzamento.
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