Operativo il monitoraggio degli scambi su piattaforme digitali

Con provvedimento del 20 novembre 2023 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le regole per lo scambio automatico, a livello europeo, delle informazioni nel settore fiscale forniti dai gestori di piattaforme online.

Entro il 31 gennaio 2024 i gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e, in alcuni casi, i gestori stranieri non-UE, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi realizzati attraverso le loro piattaforme. Successivamente l’Italia riceverà i medesimi dati da parte degli altri Stati Ue e potrà utilizzarli ai fini della propria attività di controllo.

L’obbligo di comunicazione riguarda i seguenti settori di attività:

  • e-commerce;
  • affitto di beni immobili;
  • offerta di servizi personali (intendendosi per tali i servizi basati sulla durata o sull’esecuzione di compiti da parte di una o più persone e svolti su richiesta di un utente, on ine od offline, dopo essere stati facilitati dalla piattaforma);
  • noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.

Sono invece esclusi dalla comunicazione:

  • i grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero (ovvero quelli con oltre 2.000 attività “pertinenti”), per i quali l’Amministrazione Finanziaria dispone di altri flussi di dati;
  • i piccoli inserzionisti (venditori per i quali il gestore di piattaforma ha facilitato meno di 30 attività pertinenti e l’importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non supera la soglia di 2.000 euro nell’anno).

Sono obbligati alla comunicazione i gestori di piattaforme che rientrano in almeno uno dei casi seguenti:

  • sono residenti ai fini fiscali in Italia;
  • sono costituiti, disciplinati o regolamentati secondo la legge dello Stato;
  • hanno la sede di direzione (compresa la sede di direzione effettiva) nel territorio dello Stato;
  • hanno in Italia una stabile organizzazione.

Sono inoltre obbligati gli FPO (Foreign Platform Operator), ossia i gestori stranieri non qualificati non-Ue, tenuti a comunicare i dati all'Agenzia delle Entrate: è il caso, ad esempio, degli operatori che facilitano la locazione di immobili situati in Italia. Nello specifico, i gestori di piattaforma obbligati all’adempimento sono tenuti a comunicare le seguenti informazioni:

  • codice fiscale (o l’IIN) del soggetto che effettua la comunicazione;
  • indirizzo di posta elettronica del soggetto che effettua la comunicazione;
  • informazioni previste dall’art. 11, c. 1 D.Lgs. 32/2023, tra cui quelle relative ai venditori registrati e che svolgono attività pertinente sulla piattaforma;
  • codice fiscale italiano (ove presente) dei venditori oggetto di comunicazione cui si riferiscono le informazioni.

Come già detto questi dati verranno condivisi a livello europeo, aiutando le autorità fiscali dei singoli Stati ad intercettare casi di evasione di imposte che spesso si verificano per il tramite di questi portali (es. imprese che vendono sui portali mascherandosi come privati, attività alberghiere mascherate da locazioni da parte di privati, ecc.)

E-commerce con vendita intracomunitaria: da luglio cambia tutto.

Dall’1 luglio 2021 il mondo dell’e-commerce, al quale tante aziende nostrane si sono approcciate anche a causa dell’emergenza COVID, subirà delle importanti modifiche a seguito del recepimento della direttiva (UE) 2017/2455 che interesserà le seguenti tipologie di operazioni transfrontaliera:

  • vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi effettuate da fornitori e fornitori presunti (fatta eccezione per i beni sottoposti ad accisa);
  • vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o fornitori presunti;
  • vendite di beni sul mercato interno da parte di fornitori presunti;
  • prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE o da parte di soggetti passivi stabiliti nell’UE, ma non nello Stato membro di consumo a favore di persone che non sono soggetti passivi (consumatori finali).

Vediamo in particolare cosa cambia per le vendite a distanza intracomunitarie (che coinvolgono quindi anche le vendite tramite e-commerce o commercio elettronico indiretto).

Vendite intracomunitarie a distanza di beni a consumatori finali

Fino ad oggi ogni paese comunitario fissava una soglia (da 35.000 euro a 100.000 euro) al di sotto della quale le vendite effettuate a consumatori finali di quel paese si consideravano fatte nel paese di provenienza del bene, con relativa applicazione dell’Iva di quel paese.

Per esempio un commerciante italiano che vendeva beni a distanza a consumatori finali francesi, se non superava la soglia annua di 35.000 euro di fatturato poteva vendere applicando l’Iva italiana. Superata tale soglia vi era la necessità, per il commerciante italiano, di identificarsi in Francia aprendo lì una relativa partita Iva e applicando l’Iva francese sulle vendite effettuate.

Dall’1 luglio le soglie vengono uniformate al ribasso, stabilendo un’unica soglia di 10.000 euro valevole per la somma delle vendite effettuate in tutti gli stati UE, al superare della quale sarà necessario alternativamente:

  • identificarsi nel paese di destinazione della merce con una propria partita Iva, applicando quindi l’Iva del paese di destinazione
  • aderire al sistema OSS, che consente di fare un’unica dichiarazione Iva ed effettuare un unico pagamento su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel periodo, interloquendo con la sola Agenzia delle Entrate.

Da un lato avremo quindi una semplificazione perché, registrandosi sul sito dell’Agenzia delle Entrate con il sistema OSS, potremo vendere a distanza in tutta la UE anche sopra soglia senza dovere aprire singole partite Iva in ogni singolo Stato.

Dall’altro, con l’abbassamento delle soglie, il sistema si complica se la soglia si supera perché andranno applicate alle singole vendite le aliquote Iva dello Stato di destinazione del bene e non più quelle italiane. Quindi un commerciante italiano che, nell’esempio precedente, fatturava 20.000 euro di vendite a distanza con la Francia, prima poteva vendere applicando l’Iva italiana, mentre da luglio dovrà applicare le aliquote Iva francesi.

In particolare, dato che per le vendite effettuate nei confronti di privati consumatori stabiliti in un altro Stato UE per un valore superiore a € 10.000 le aliquote IVA da applicare saranno quelle dei Paesi comunitari di destinazione dei beni, le imprese dovranno avere un data base costantemente aggiornato che contenga le aliquote IVA di tutti i Paesi UE.

E-commerce con vendita intracomunitaria: da luglio cambia tutto.

Dall’1 luglio 2021 il mondo dell’e-commerce, al quale tante aziende nostrane si sono approcciate anche a causa dell’emergenza COVID, subirà delle importanti modifiche a seguito del recepimento della direttiva (UE) 2017/2455 che interesserà le seguenti tipologie di operazioni transfrontaliera:

  • vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi effettuate da fornitori e fornitori presunti (fatta eccezione per i beni sottoposti ad accisa);
  • vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o fornitori presunti;
  • vendite di beni sul mercato interno da parte di fornitori presunti;
  • prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE o da parte di soggetti passivi stabiliti nell’UE, ma non nello Stato membro di consumo a favore di persone che non sono soggetti passivi (consumatori finali).

Vediamo in particolare cosa cambia per le vendite a distanza intracomunitarie (che coinvolgono quindi anche le vendite tramite e-commerce o commercio elettronico indiretto).

Vendite intracomunitarie a distanza di beni a consumatori finali

Fino ad oggi ogni paese comunitario fissava una soglia (da 35.000 euro a 100.000 euro) al di sotto della quale le vendite effettuate a consumatori finali di quel paese si consideravano fatte nel paese di provenienza del bene, con relativa applicazione dell’Iva di quel paese.

Per esempio un commerciante italiano che vendeva beni a distanza a consumatori finali francesi, se non superava la soglia annua di 35.000 euro di fatturato poteva vendere applicando l’Iva italiana. Superata tale soglia vi era la necessità, per il commerciante italiano, di identificarsi in Francia aprendo lì una relativa partita Iva e applicando l’Iva francese sulle vendite effettuate.

Dall’1 luglio le soglie vengono uniformate al ribasso, stabilendo un’unica soglia di 10.000 euro valevole per la somma delle vendite effettuate in tutti gli stati UE, al superare della quale sarà necessario alternativamente:

  • identificarsi nel paese di destinazione della merce con una propria partita Iva, applicando quindi l’Iva del paese di destinazione
  • aderire al sistema OSS, che consente di fare un’unica dichiarazione Iva ed effettuare un unico pagamento su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel periodo, interloquendo con la sola Agenzia delle Entrate.

Da un lato avremo quindi una semplificazione perché, registrandosi sul sito dell’Agenzia delle Entrate con il sistema OSS, potremo vendere a distanza in tutta la UE anche sopra soglia senza dovere aprire singole partite Iva in ogni singolo Stato.

Dall’altro, con l’abbassamento delle soglie, il sistema si complica se la soglia si supera perché andranno applicate alle singole vendite le aliquote Iva dello Stato di destinazione del bene e non più quelle italiane. Quindi un commerciante italiano che, nell’esempio precedente, fatturava 20.000 euro di vendite a distanza con la Francia, prima poteva vendere applicando l’Iva italiana, mentre da luglio dovrà applicare le aliquote Iva francesi.

In particolare, dato che per le vendite effettuate nei confronti di privati consumatori stabiliti in un altro Stato UE per un valore superiore a € 10.000 le aliquote IVA da applicare saranno quelle dei Paesi comunitari di destinazione dei beni, le imprese dovranno avere un data base costantemente aggiornato che contenga le aliquote IVA di tutti i Paesi UE.

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