Nuove procedure per l’accertamento dell’aliquota Iva applicabile

La determinazione della corretta aliquota Iva applicabile alla cessione di un bene non è sempre semplice.

Il Decreto Iva contiene delle tabelle in allegato che identificano una serie di prodotti o di servizi che beneficiano delle aliquote Iva ridotte dl 4%, 5% e 10% ma, in alcuni casi, un bene non è facilmente inquadrabile nelle categorie indicate dal legislatore.

Nei casi in cui vi è dubbio sull’aliquota applicabile alla cessione di un bene, è necessario far riferimento alla classificazione doganale del bene – che è riportata nelle suddette tabelle – chiedendo all’Agenzia delle Dogane un accertamento tecnico che inquadri esattamente la categoria corrispondente al bene che si intende cedere. Tale accertamento andrà poi allegato ad apposita istanza di interpello che andrà inviata all’Agenzia delle Entrate per avere il riscontro definitivo sulla corretta aliquota applicabile.

Dal 1° maggio 2024 le modalità di presentazione delle istanze di accertamento tecnico sono state semplificate, consentendo al richiedente di utilizzare il canale telematico (indirizzo di posta certificata dir.dogane@pec.adm.gov.it) utilizzando il nuovo modello scaricabile dal portale dell’Agenzia delle Dogane.

Ogni domanda dovrà essere accompagnata da documenti tecnici specifici (schede tecniche, foto, analisi chimiche e campioni) necessari per una corretta valutazione dell’aliquota Iva applicabile. All’interno del modello occorre riportare la descrizione dettagliata della merce, indicandone la natura, la funzione o l’uso e la sua composizione, descrivendone le caratteristiche (ad esempio le dimensioni, il colore, l’imballaggio ed altre particolarità, nonché il processo di fabbricazione).

L'Agenzia delle Dogane si impegna a fornire una risposta alle istanze di accertamento tecnico entro 120 giorni dalla ricezione della domanda. Nel caso in cui sia necessario espletare l’analisi del campione merceologico da parte dei Laboratori chimici doganali, tale termine è sospeso fino all’esito delle analisi.

Prime indicazioni a seguito della Brexit

Così come previsto dai precedenti accordi tra Unione Europea e Regno Unito, dall’1 gennaio 2021 quest’ultimo non fa più parte del mercato unico.

Nonostante la stipula in extremis di un accordo commerciale di cooperazione, che si applica in via provvisoria fino al 28 febbraio 2021 in attesa della ratifica, e per i cui dettagli applicativi si dovranno attendere apposite circolari dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane, esistono già degli aspetti che andranno considerati nei rapporti con il Regno Unito da attuarsi dall’1 gennaio 2021. Vediamo quali.

Cessioni ed acquisti di beni

Per quanto attiene alle cessioni di beni verso il Regno Unito:

  • fino al 31 dicembre 2020 erano considerate cessioni intracomunitarie ex art. 41, D.L. 331/93
  • dall’1 gennaio 2021 saranno esportazioni non imponibili ex art. 8, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. 633/72

Per quanto riguarda gli acquisti dal Regno Unito:

  • fino al 31 dicembre 2020 erano soggetti al meccanismo dell’inversione contabile, ex art. 38 del D.L. 331/93, con integrazione della fattura ricevuta
  • dall’1 gennaio 2021, pur rimanendo soggetti al meccanismo dell’inversione contabile, ma tramite autofattura, verranno trattati come importazioni ai sensi degli artt. 67 e 68 del D.P.R. 633/73

Prestazioni di servizi

In merito alle prestazioni di servizi:

  • fino al 31 dicembre 2020 venivano effettuate ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. 633/72
  • dall’1 gennaio 2021:
    • in caso di prestazioni rese a operatori del Regno Unito, andranno fatturate ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 633/72 come “operazione non soggetta”
    • in caso di prestazioni ricevute da operatori del Regno Unito, è obbligatoria l’applicazione del reverse charge tramite emissione di autofattura.

Modelli Intrastat

Dall’1 gennaio 2021 non sarà più necessario presentare gli elenchi riepilogativi Intrastat per le operazioni con il Regno Unito.

Esenzione dazi

L’esenzione da dazi nel Regno Unito per i prodotti di origine UE viene concessa alle seguenti condizioni:

Semplifica la tua ricerca di informazioni utili

Iscriviti alla nostra Newsletter gratuita

Parla con noi

Se hai bisogno di una squadra di consulenti che ha a cuore le tue esigenze, vieni a trovarci allo studio.
Oppure chiama, manda una mail, un fax, un messaggio su whatsapp o sui social…
Ti servono solo un paio di minuti, contattaci adesso.

  • Via J.F.Kennedy, 63- 98051 Barcellona P.G. (ME)
  • +39 090 9796698

  • + 39 090 5720002
Studio Mamì - Logo Footer

Studio Mamì | Via J.F.Kennedy, 63 - 98051 Barcellona P.G. (ME) | Tel +39 090 9796698 - Fax +39 090 5720002 - info@studiomami.it | P. IVA: 02121020834

Privacy Policy
Cookie Policy
Credits
Firma Elettronica Avanzata

Benvenuto sul sito dello Studio Mamì

KbxBotIcon