Erogazioni liberali agli ETS: comunicazione obbligatoria entro il 16 marzo 2026 (e dal 2027 cambia tutto)

Dal 2026 le regole sulla comunicazione delle erogazioni liberali agli enti del Terzo settore cambiano in modo significativo. C'è una scadenza immediata da rispettare — il 16 marzo 2026 — e una novità strutturale che riguarderà tutti gli ETS a partire dall'anno in corso, con effetti sulla comunicazione da presentare nel 2027. Vediamo chi deve fare cosa e in quali tempi.

Chi sono i soggetti interessati

Sono coinvolti dall'obbligo (o dalla facoltà) di comunicazione:

  • gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, comprese le cooperative sociali, escluse le imprese sociali costituite in forma societaria;
  • le Onlus ancora iscritte all'Anagrafe unica nel 2025 (dal 1° gennaio 2026 tale anagrafe è soppressa);
  • le fondazioni e associazioni riconosciute con finalità statutarie di tutela di beni artistici, storici e paesaggistici;
  • le fondazioni e associazioni riconosciute che svolgono o promuovono attività di ricerca scientifica, individuate con DPCM.

Cosa prevede la norma e cosa cambia

Gli enti sopra elencati che nel 2024 hanno registrato entrate superiori a 220.000 euro sono obbligati a comunicare all'Agenzia delle Entrate le erogazioni liberali ricevute nel corso del 2025, entro il 16 marzo 2026.

Chi invece non supera quella soglia ha la semplice facoltà di effettuare la comunicazione: può farlo, ma non è sanzionato se non lo fa (salvo il caso in cui l'omissione o l'errore determinino un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata del donatore).

Novità dal 2026 in poi: obbligo per tutti gli ETS

Con l'entrata in vigore del nuovo regime fiscale del Terzo settore — operativo dal 1° gennaio 2026 per gli enti con esercizio coincidente con l'anno solare — l'obbligo di comunicazione si estende a tutti gli ETS, indipendentemente dal volume di entrate. La soglia dei 220.000 euro cessa di avere rilevanza per la platea degli ETS.

In concreto: entro il 16 marzo 2027, tutti gli ETS (comprese le cooperative sociali, escluse le imprese sociali in forma societaria) dovranno comunicare le erogazioni liberali ricevute nel 2026 ai sensi dell'art. 83 del Codice del Terzo settore.

Con questo ampliamento cessano di essere obbligati — salvo che non siano anche ETS — le Onlus (peraltro già soppresse dal 2026), le fondazioni artistico-culturali e le fondazioni di ricerca scientifica menzionate in precedenza.

Quali dati comunicare

Devono essere comunicati i dati delle erogazioni liberali effettuate da:

  • donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici;
  • altri donatori, ma solo se dal pagamento risulta il codice fiscale del soggetto erogante.

I versamenti devono essere stati effettuati tramite strumenti di pagamento tracciabili: banca, ufficio postale, carte di debito, credito o prepagate.

Non vanno comunicati i versamenti cumulativi effettuati da un unico soggetto in nome e per conto di più donatori.

Come si presenta la comunicazione

La trasmissione avviene in via telematica, utilizzando il software messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. L'invio può essere effettuato:

  • direttamente dall'ente, previo accreditamento ai servizi telematici dell'Agenzia;
  • tramite un intermediario abilitato (CAF o commercialista).

Cosa fare subito

Per gli ETS con esercizio coincidente con l'anno solare, è fondamentale agire su due fronti:

  • Adempiere alla scadenza del 16 marzo 2026, se nel 2024 le entrate hanno superato i 220.000 euro.
  • Organizzarsi da subito per il 2026, predisponendo un sistema di rilevazione delle donazioni tracciabili con codice fiscale del donatore, in vista della comunicazione obbligatoria da presentare entro il 16 marzo 2027.

Definite le modalità di comunicazione delle erogazioni liberali per il terzo settore

Con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate viene data attuazione a quanto previsto dal decreto del MEF del 3 febbraio 2021 che disciplina la trasmissione dei dati relativi alle erogazioni liberali ricevute dagli enti del Terzo Settore. La trasmissione dei dati è necessaria al fine di integrare i dati contenuti nella dichiarazione precompilata messa a disposizione ogni anno ai contribuenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Tale comunicazione, facoltativa per l’anno 2020, diviene obbligatoria dal 2021 per gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate superiori ad un milione di euro e dal 2022 per gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a 220.000 euro.

Il futuro obbligo di trasmissione, si applica quest’anno facoltativamente alle seguenti tipologie di enti:

  • ONLUS
  • Associazioni di promozione sociale
  • Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
  • Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

L’obbligo di trasmissione riguarda solo i dati delle erogazioni liberali effettuate:

  • da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici
  • dagli altri donatori qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante

non vanno comunicati i dati delle erogazioni effettuate da chi si è limitato a raccogliere le donazioni effettivamente operate da altri soggetti.

La scadenza per l’invio è fissata, per quest’anno, al 16 marzo 2021 ma il decreto del MEF prevede che non si applicheranno sanzioni in caso di omessa o errata trasmissione, a meno che l’errore nella comunicazione dei dati non determini un’indebita fruizione di detrazione o deduzioni nella dichiarazione precompilata.

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