Con nota 11508 dell’8 agosto 2024 il Ministeri del Lavoro ha fornito chiarimenti sull’obbligo, previsto dal Codice del Terzo Settore, di devoluzione dell’incremento patrimoniale per gli Enti del Terzo Settore.

Tale obbligo, fissato dal comma 2 dell’art. 50 del Codice del Terzo Settore, consiste nella necessità, per gli enti cancellati dal Registro Unico, si devolvere il proprio patrimonio limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l’Ente è stato iscritto al Registro.

Sul tema il Ministero precisa che:

  • per gli ETS provenienti dai preesistenti registri ODV e APS;
  • per gli ETS enti provenienti dall’ anagrafe delle ONLUS

se gli stessi si sono iscritti al RUNTS senza soluzione di continuità, l’obbligo di devoluzione riguarderà anche il patrimonio accumulato dall’ente in virtù della pregressa qualifica.

Per tutti gli altri enti non provenienti da registri pregressi, l’incremento patrimoniale sarà calcolato a partire dalla data di iscrizione al RUNTS.

Il Ministero specifica, inoltre, che non integra un’ipotesi di cancellazione dal RUNTS la c.d. migrazione di un ente da una ad altra sezione del RUNTS stesso in quanto la fattispecie in questione presuppone il mutamento della qualificazione soggettiva dell’ente (ad esempio da APS a ETS), che comunque permane all’interno del perimetro del Terzo settore.