Proroga del versamento del secondo acconto per imposte sui redditi e Irap

Il Decreto Ristori quater, intervenendo fuori tempo massimo, introduce alcune proroghe dei versamenti dell’acconto per imposte sui redditi e Irap in scadenza al 30 novembre.

Proroga generalizzata

La prima proroga investe tutti i contribuenti, concedendo una breve proroga dalla scadenza naturale, il 30 novembre, al 10 dicembre.

Proroga al 30 aprile 2021 per soggetti ISA

I contribuenti soggetti agli Indicatori Sintetici di Affidabilità (ISA) beneficiavano già della proroga al 30 aprile 2021, che viene qui riconfermata, se, in alternativa:

  • nel primo semestre dell’anno 2020 hanno registrato una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente;
  • indipendentemente dall’andamento del fatturato o dei corrispettivi, gestiscono ristoranti nelle c.d. “zone arancioni” oppure che, nel contempo, esercitano nelle c.d. “zone rosse” una delle attività sospese o limitate per la pandemia, di cui agli allegati 1 e 2 dei precedenti Decreti Ristori.

Proroga per diminuzione del fatturato

Una delle novità del Decreto Ristori quater è l’estensione della proroga al 30 aprile 2021 anche per imprese e professionisti, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel 1° semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Proroga per le zone a rischio

Altra estensione operata dal Decreto Ristori quater riguarda imprese e professionisti che, a prescindere dai requisiti relativi a ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, operano nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 del D.L. 149/2020 e hanno domicilio fiscale nelle zone rosse o, per i soli esercenti attività di ristorazione, nelle zone arancioni.

Slittano le scadenze fiscali di novembre, ma non per tutti.

Per alleviare parzialmente il peso economico della pandemia su chi ne ha subito di più le conseguenze negative, il Decreto Ristori quater introduce una mini proroga per i versamenti del mese di dicembre relativi:

  • ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati (artt. 23 e 24 Dpr 600/1973), e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che vengono operate in qualità di sostituti d'imposta;
  • ai versamenti relativi all'Iva;
  • ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

Per beneficiare della proroga sono però necessari due requisiti concomitanti:

  • l’impresa o il professionista non devono aver avuto ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019
  • i predetti soggetti devono aver avuto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Non devono rispettare i suddetti requisiti, e quindi beneficiano in automatico della disposizione:

  • i soggetti che hanno intrapreso l’attività di impresa, arte o professione successivamente al 30 novembre 2019
  • ii soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1 Dpcm 3.11.2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
  • i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità (zone rosse e arancioni) e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26.11.2020 con le ordinanze del Ministro della salute;
  • ii soggetti che operano nei settori economici individuati nell'allegato 2 D.L. 149/2020, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse) come individuate alla data del 26.11.2020 con le ordinanze del Ministro della salute.

Gli importi sospesi andranno versati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o, mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dalla suddetta data.

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