Nuova chance per il bonus baby-sitter

Il Decreto Ristori bis reintroduce, per alcune zone del paese, il bonus baby sitter previsto dai precedenti decreti emergenziali.

Il bonus è previsto a decorrere dal 9 novembre 2020 e solo per le aree del territorio nazionale identificate come “zone rosse” e nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado.

Per i genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole, iscritti alla Gestione separata o iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di 1 o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza prevista dal Dpcm 3.11.2020.

La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente a entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il beneficio si applica, in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei Dpcm 24.10.2020 e 3.11.2020. Le disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.

Regione Sicilia: predisposta la chiusura degli esercizi commerciali la domenica e i festivi

Si comunica ai Clienti con sede nella Regione Siciliana che, a far data dal 21 novembre 2020 e sino al 31 dicembre 2020 il Presidente della Regione Siciliana ha disposto la chiusura, nei giorni festivi e domenicali, di tutte le attività commerciali autorizzate, compresi i mercati rionali e le vendite ambulanti, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccherie.

E' comunque sempre consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.

Il nostro studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento

Eliminata la seconda rata IMU per le attività in zona rossa

Il Decreto Ristori bis, riprendendo l’agevolazione già prevista dal precedente decreto Ristori, estende l’agevolazione dell’eliminazione della seconda rata IMU per le seguenti attività, esercitate in zona rossa:

47.19.10 Grandi magazzini 200%

47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari 200%

47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa 200%

47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria 200%

47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine 200%

47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti 200%

47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) 200%

47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati 200%

47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori 200%

47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori 200%

47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa 200%

47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame 200%

47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico 200%

47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti 200%

47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico 200%

47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca 200%

47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati 200%

47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 200%

47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle 200%

47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte 200%

47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio 200%

47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria 200%

47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio 200%

47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte) 200%

47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato 200%

47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi 200%

47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere 200%

47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) 200%

47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti 200%

47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari 200%

47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo 200%

47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone) 200%

47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) 200%

47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca 200%

47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano 200%

47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato 200%

47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati 200%

47.79.40 Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet) 200%

47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli 200%

47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 200%

47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne 200%

47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca 200%

47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento 200%

47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie 200%

47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti 200%

47.89.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio200%

47.89.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso 200%

47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria 200%

47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico 200%

47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca 200%

47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) 200%

96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza 200%

96.02.03 Servizi di manicure e pedicure 200%

96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing 200%

96.09.03 Agenzie matrimoniali e d’incontro 200%

96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) 200%

96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca 200%

Le imprese che esercitano una delle suddette attività come attività prevalente non dovrà pagare la seconda rata Imu, in scadenza il 16 dicembre 2020, per gli immobili di loro proprietà nei quali esercitano l’attività (es. artigiano che svolge la propria attività nel laboratorio artigianale di sua proprietà).

Decreto Ristori-bis – Rinvio di alcune tipologie di versamenti fiscali e contributivi

Il Decreto Ristori-bis interviene disponendo alcune sospensioni e proroghe di versamenti di imposte e contributi a causa dell’epidemia da Coronavirus. Vediamo di cosa si tratta.

Slittamento dell’acconto di novembre per i soggetti ISA

Un primo intervento di proroga riguarda le imposte e dirette e l’Irap e, per la precisione, il pagamento del secondo acconto in scadenza il 30 novembre con una sua proroga al 30 aprile 2021.

La possibilità di proroga riguarda le categorie economiche elencate negli Allegato 1 e Allegato 2 del Decreto Ristori-bis per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) o che, anche se non hanno avuto gli ISA approvati, rientrano nelle seguenti categorie:

  • i contribuenti che adottano il regime fiscale forfetario o di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità;
  • i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale, aventi i requisiti indicati per fruire della proroga;
  • i soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli ISA (ad esempio, contribuenti che hanno iniziato o cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta o che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività).

Le suddette attività beneficiano tutte della proroga se si trovano all’interno delle zone rosse. Per le zone arancioni (come ad esempio la Sicilia) la proroga è prevista esclusivamente per gli esercenti l’attività di gestione di ristoranti.

Per tutte queste attività il versamento del secondo o unico acconto delle imposte sui redditi e IRAP dovuto entro il 30 novembre 2020 può essere effettuato entro il 30 aprile 2021 senza alcuna maggiorazione.

Rimane comunque in vigore la norma del Decreto Agosto che prevede un’analoga proroga, ma limitata ai soggetti ISA che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Sospensione dei versamenti di ritenute, addizionali e IVA di novembre

Una seconda opportunità del Decreto Ristori-bis riguarda la sospensione delle imposte dovute dai sostituti sui redditi di lavoro dipendente, addizionali e dell’Iva relativi al mese di novembre.

Così il 16 novembre, per i soggetti interessati, non dovranno essere effettuati i versamenti relativi:

  • ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati (articoli 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973) e alle trattenute relative all’addizionale IRPEF regionale e comunale, da parte dei soggetti che operano in qualità di sostituti d'imposta;
  • ai versamenti relativi all'IVA.

La sospensione si applica ai soggetti che:

  • esercitano le attività economiche sospese di cui al D.P.C.M. del 3 novembre 2020 (quali, ad esempio, palestre, piscine, musei, discoteche) indipendentemente dalla zona, sia essa gialla, arancione o rossa;
  • esercitano le attività dei servizi di ristorazione nelle zone rosse o arancioni;
  • operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 oppure esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e si trovano nelle zone rosse.

La sospensione è valida fino al 16 marzo 2021 ed entro quella data andrà versato l’intero importo in un’unica soluzione o suddiviso in 4 rate mensili.

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