Con l’avvio del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è subito emersa una criticità relativa alle c.d. segnalazioni dei creditori pubblici qualificati.

Tra le norme introdotte dal Codice, infatti, sono previste delle soglie debitorie nei confronti di alcune tipologie di enti pubblici (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS) superate le quali l’ente ha l’obbligo di segnalare all’imprenditore e all’organo di controllo, se presente, la possibile esistenza di uno stato di crisi con l’invito a richiedere la composizione negoziata della crisi se ne ricorrono i presupposti. Il mancato avvio della composizione negoziata a seguito di segnalazione può essere fonte di responsabilità per l’imprenditore e per l’organo di controllo.

La criticità che è subito saltata all’occhio ha riguardato i debiti Iva. La segnalazione, in questi casi, scattava infatti a seguito di un debito, risultante dalle liquidazioni periodiche, di importo superiore a 5.000 euro e la segnalazione doveva essere inviata entro 60 giorni dalla comunicazione delle suddette liquidazioni. Quindi anche aziende con volumi d’affari importanti rischiavano la segnalazione per debiti irrisori, con tutte le conseguenze del caso.

In sede di conversione del Decreto Semplificazioni si è posto rimedio a questa stortura, intervenendo sia su importo che su tempistiche. Adesso infatti la segnalazione per i debiti Iva:

  • scatta solo se l’importo del debito risulta superiore al 10% del volume d’affari dell’anno precedente e comunque la segnalazione partirà solo se verrà superata la soglia di 20.000 euro
  • le tempistiche della segnalazione si ampliano, passando da 60 giorni a 150 giorni decorrente dal termine di presentazione delle LIPE.