Adeguati assetti organizzativi: cosa fare e quali responsabilità?

Con l’approvazione del nuovo Codice della Crisi d’Impresa, un nuovo importante obbligo è stato posto a carico di tutte le realtà imprenditoriali, sia quelle svolte in forma societaria che quelle svolte in forma di impresa individuale.

Il nuovo art. 2086 del Codice civile dispone infatti che l’imprenditore debba istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa e della perdita della continuità aziendale. L’istituzione degli adeguati assetti serve quindi per intercettare le situazioni di crisi, intervenendo prima che queste sfocino nell’insolvenza, cioè nell’incapacità di soddisfare i propri creditori.

Qual è il compito degli adeguati assetti? Ce lo dice lo stesso Codice della Crisi d’impresa secondo il quale essi devono consentire:

  • di rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico finanziario;
  • di verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi;
  • ricavare informazioni necessarie a poter compilare la lista di controllo per il perseguimento del risanamento previsto dallo stesso Codice;
  • consentano di rilevare i seguenti segnali di allarme:
    • esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
    • esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
    • esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purchè rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
    • esistenza delle seguenti situazioni relative a debiti tributari o previdenziali:
      • ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali per un ammontare superiore:
        • per le imprese con lavoratori subordinati/parasubordinati, al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di euro 15.000;
        • per le altre imprese all’importo di euro 5.000
      • esistenza di un debito verso Inail scaduto da oltre novanta giorni e superiore a 5.000 euro;
      • esistenza di un debito Iva scaduto e non versato di importo superiore a 5.000 euro e, comunque, non inferiore al 10% dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione Iva dell’anno precedente. O, in ogni caso, quando il debito è superiore ad euro 20.000;
      • esistenza di debiti verso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, scaduti da oltre novanta giorni e superiori:
        • per le imprese individuali a euro 100.000;
        • per le società di persone a euro 200.000;
        • per le altre società a euro 500.000.

Cosa succede se non si adottano gli adeguati assetti? La conseguenza è la responsabilità personale di amministratori e imprenditori individuali nei confronti dei creditori sociali per il danno loro causato. Quindi qualora la crisi, non intercettata per tempo in assenza degli adeguati assetti, sfoci in una liquidazione giudiziale (la nuova versione del fallimento), l’imprenditore individuale o gli amministratori possono essere oggetto di azione di responsabilità da parte del curatore qualora il comportamento omissivo abbia causato un danno.

E’ quindi essenziale che gli imprenditori e gli amministratori si attivino per tempo, istituendo – anche in collaborazione con i propri consulenti - gli adeguati assetti organizzativi attraverso strumenti quali, a solo titolo esemplificativo:

  • analisi di bilancio che verifichi la situazione economico, finanziaria e patrimoniale della società;
  • piano di tesoreria o rendiconto finanziario che rilevi tempestivamente situazioni di squilibrio finanziario.
  • relazioni dell’organo amministrativo circa l’andamento gestionale e la sua prevedibile evoluzione, anche in relazione ai nuovi investimenti;
  • sistema di gestione dei crediti commerciali - con adozione di procedure finalizzate a minimizzare l’emersione di perdite su crediti o pagamenti tardivi – e rapporto periodico sullo stato complessivo dei crediti;
  • bilancio previsionale e piano industriale e strategico.

Debiti Iva: modificate le soglie per la segnalazione ai fini della crisi d’impresa

Con l’avvio del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è subito emersa una criticità relativa alle c.d. segnalazioni dei creditori pubblici qualificati.

Tra le norme introdotte dal Codice, infatti, sono previste delle soglie debitorie nei confronti di alcune tipologie di enti pubblici (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS) superate le quali l’ente ha l’obbligo di segnalare all’imprenditore e all’organo di controllo, se presente, la possibile esistenza di uno stato di crisi con l’invito a richiedere la composizione negoziata della crisi se ne ricorrono i presupposti. Il mancato avvio della composizione negoziata a seguito di segnalazione può essere fonte di responsabilità per l’imprenditore e per l’organo di controllo.

La criticità che è subito saltata all’occhio ha riguardato i debiti Iva. La segnalazione, in questi casi, scattava infatti a seguito di un debito, risultante dalle liquidazioni periodiche, di importo superiore a 5.000 euro e la segnalazione doveva essere inviata entro 60 giorni dalla comunicazione delle suddette liquidazioni. Quindi anche aziende con volumi d’affari importanti rischiavano la segnalazione per debiti irrisori, con tutte le conseguenze del caso.

In sede di conversione del Decreto Semplificazioni si è posto rimedio a questa stortura, intervenendo sia su importo che su tempistiche. Adesso infatti la segnalazione per i debiti Iva:

  • scatta solo se l’importo del debito risulta superiore al 10% del volume d’affari dell’anno precedente e comunque la segnalazione partirà solo se verrà superata la soglia di 20.000 euro
  • le tempistiche della segnalazione si ampliano, passando da 60 giorni a 150 giorni decorrente dal termine di presentazione delle LIPE.
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