Fatture elettroniche e corrispettivi telematici: l’Agenzia si muove per sanzionare i ritardi

In questi giorni i contribuenti stanno ricevendo delle nuove lettere di compliance con le quali avverte i contribuenti dell’esistenza di fatture elettroniche o corrispettivi telematici non inviati o inviati in ritardo, in modo da spingere al ravvedimento spontaneo.

Si ricorda che la normativa prevede specifiche sanzioni in caso di mancato rispetto dei termini per l’invio di fatture e corrispettivi.

Per le fatture la sanzione è pari dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio. La sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, cioè quando ad esempio una fattura di vendita, inviata in ritardo, è comunque confluita nella liquidazione Iva del mese o trimestre cui la fattura si riferisce.

Anche per il tardivo invio dei corrispettivi telematici è prevista una sanzione analoga, pari al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso.

A fronte della ricezione delle lettere di compliance, il contribuente avrà le seguenti opzioni:

  • se le irregolarità sono solo formali, cioè non hanno inciso sulla corretta determinazione e liquidazione del tributo, si potrà optare entro il 31 marzo per la sanatoria delle irregolarità formali prevista dall’ultima legge di bilancio, che consente di sanare tutte le irregolarità formali di un determinato anno versando 200 euro per ogni periodo d’imposta;
  • se le irregolarità sono sostanziali (o se sono formali ma si supera la data del 31 marzo) le opzioni possibili saranno:
    • il normale ravvedimento operoso, pagando una sanzione via via più ridotta quanto più velocemente si correggerà l’errore e si provvederà al versamento;
    • il ravvedimento speciale, previsto anch’esso dall’ultima Legge di Bilancio, che consente di definire il tutto versando un diciottesimo delle sanzioni ordinariamente previste per la mancata o tardiva emissione della fattura o per l’omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri.

Prestazioni sanitarie: ulteriore rinvio dell’obbligo di fattura elettronica e novità sul sistema TS

Con l’approvazione del Decreto Milleproroghe arriva la conferma di un ulteriore rinvio dell’obbligo di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie, quantomeno per il 2023.

Fattura elettronica prestazioni sanitarie

L’esonero dall’obbligo nasce dalla necessità di tutela della privacy di chi si rivolge ad un operatore sanitario per una prestazione, privacy che verrebbe potenzialmente compromessa dall’invio all’Agenzia delle Entrate dell’intera fattura elettronica. In attesa dell’introduzione di una metodologia che consenta di coniugare la fatturazione elettronica con il rispetto della privacy, quindi, la fattura andrà emessa sempre in formato cartaceo.

L’esonero interessa in prima battuta i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, cioè:

  • le aziende sanitarie locali
  • le aziende ospedaliere
  • gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
  • i policlinici universitari
  • le farmacie, pubbliche e private
  • i presidi di specialistica ambulatoriale
  • le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa
  • gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari
  • gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri
  • professionisti sanitari (psicologi, veterinari, infermieri, tecnici radiologici, ostetrici, ottici, iscritti all’albo dei biologi, iscritti ai nuovi albi professionali in base al decreto del Ministero della Salute del 13 marzo 2018)

L’esonero ha però in realtà una portata più ampia, in quanto interessa anche i soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Rinvio dell’invio telematico dei corrispettivi al sistema TS

Un altro rinvio contenuto del nel Decreto Milleproroghe riguarda l’invio telematico dei corrispettivi.

Il comma 6-quater dell’art. 2 del D.Lgs. 127/2015 prevedeva infatti che i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria potevano adempiere a tale obbligo anche tramite la memorizzazione elettronica e la trasmissione dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema Tessera Sanitaria.

Tale opzione sarebbe dovuta diventare un obbligo a partire dal 2023, con la sostituzione quindi dell’invio all’Agenzia delle Entrate con l’invio al Sistema Tessera Sanitaria di tutti i corrispettivi, ma adesso tale obbligo slitta all’1 gennaio 2024.

Rinvio dell’invio mensile al sistema TS

Un ultimo rinvio, questa volta disposto con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, riguarda l’obbligo di invio dei dati al sistema TS con cadenza mensile.

Tale obbligo viene rinviato di un ulteriore anno, mantenendo quindi la cadenza semestrale per tutto il 2023.

Riepiloghiamo quindi le scadenze di invio per quest’anno:

  • 30/9/2023 – Invio dei dati di spesa sanitaria per il 1° semestre 2023 (data pagamento dall’1/1/2023 al 30/6/2023
  • 6/10/2023 – Modifica dei dati inviati per il 1° semestre 2023
  • 31/1/2024 - Invio dei dati di spesa sanitaria per il 2° semestre 2023 (data pagamento dall’1/7/2023 al 31/12/2023
  • 7/2/2024 - Modifica dei dati inviati per il 2° semestre 2023
  • 16/3/2024 – Invio dei dati di spesa veterinaria da parte dei soggetti tenuti
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Prorogata la trasmissione telematica dei corrispettivi, rinviata la lotteria degli scontrini

I soggetti con volume d’affari fino a 400.000 euro avranno 6 mesi in più per adeguare i registratori telematici alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. La precedente proroga, scadente il 30 giugno, viene infatti estesa fino al 31 dicembre 2020.

Durante questo periodo i suddetti soggetti potranno continuare a utilizzare i vecchi registratori telematici, avendo cura di compilare il registro dei corrispettivi e di procedere all’invio telematico dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Contestualmente il Decreto rinvia all’1 gennaio 2021 l’avvio della lotteria degli scontrini, che subisce quindi un ulteriore battuta di arresto, e della possibilità dell’Agenzia delle Entrate di fornire le bozze precompilate dei documenti IVA e della liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

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