Certificazione dei corrispettivi: in arrivo un mini-condono.

Con l’approvazione del Decreto Energia, il Governo ha introdotto una sanatoria delle irregolarità commesse dagli esercenti nel certificare i corrispettivi nel periodo dall’1.1.2022 al 30.6.2023.

Le irregolarità sanabili sono le seguenti:

  • mancata o non tempestiva memorizzazione e/o trasmissione dei corrispettivi;
  • memorizzazione e/o trasmissione incompleta o non veritiera dei dati dei corrispettivi;
  • mancata trasmissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto;
  • emissione di ricevute fiscali o scontrini fiscali per un importo inferiore a quello effettivo.

Il condono ricomprende anche le violazioni già oggetto di constatazione al 31.10.2023, purché non sia stato ricevuto l’atto di contestazione al momento del ravvedimento, consentendo di applicare il ravvedimento operoso che sarebbe altrimenti inibito.

Sarà quindi possibile:

  • ridurre la sanzione a 1/7 per le violazioni commesse nel 2022
  • ridurre la sanzione a 1/8 per le violazioni commesse nel 2023

Per ottenere il beneficio, il ravvedimento operoso dovrà essere completato entro il 15 dicembre 2023.

E’ evidente che, nel caso in cui le violazioni hanno comportato una mancata contabilizzazione di ricavi (ad esempio una mancata emissione di scontrini per l’anno 2022), si dovrà provvedere al ravvedimento delle imposte sui redditi per evitare la sanzione da infedele dichiarazione.

Il ravvedimento, inoltre, dovrà riguardare anche le LIPE già presentate.

Infine va considerato che in sede di ravvedimento non è possibile beneficiare del cumulo giuridico, cioè di quel meccanismo che prevede l’irrogazione di una unica pena nel caso di più violazioni, applicando la sanzione per la violazione più grave aumentata fino al triplo. Va quindi attentamente valutato, calcoli alla mano, se nel caso specifico vi sarà un beneficio maggiore in caso di ravvedimento o attendendo la contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Registratori telematici inattivi per ferie o chiusura stagionale: nuovi obblighi per gli esercenti

Con provvedimento del 18 gennaio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha approvato le nuove specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

Tra le novità che possono impattare sull’operatività degli esercenti, è stata introdotta quella riguardante l’interruzione dell’attività superiore a 12 giorni.

A partire dall’1 luglio 2023, quando l’esercente deve interrompere l’attività per una qualsiasi motivazione (ferie, chiusura stagionale, ecc.) e tale sospensione avverrà per un periodo superiore a 12 giorni o quando non si conosce a priori la durata dell’inattività, è necessario porre il registratore telematico nello stato “Fuori servizio” per comunicare al sistema l’inizio del periodo di inattività. Sarà poi il registratore telematico a riattivarsi automaticamente alla prima trasmissione utile.

L’Agenzia delle Entrate ha però precisato che tale adeguamenti (e la relativa comunicazione) sono obbligatori solo per i registratori telematici omologati dalla data dell’1 luglio 2023 o per i quali è stata richiesta una variante a partire da tale data.

Se, invece, il registratore telematico è entrato in funzione prima dell’1 luglio 2023 (e quindi di regola è stato acquistato prima di tale data) la mancata trasmissione dell’informazione preventiva:

  • non comporta in nessun caso l’applicazione di un’autonoma sanzione;
  • la segnalazione di “anomalia” sarà gestita come in passato dall’Agenzia delle Entrate e la suddetta comunicazione è quindi una facoltà e non un obbligo.

Si consiglia comunque di contattare il fornitore del proprio registratore telematico per avere informazioni su come attivare il periodo “Fuori servizio” direttamente dal registratore stesso, in modo da poter procedere in autonomia qualora si volesse effettuare la comunicazione facoltativamente o per obbligo.

Corrispettivi telematici: perché è importante il controllo da parte del cliente

Con l’entrata in vigore dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, tale attività avviene in forma automatica attraverso gli stessi registratori telematici la cui manutenzione deve essere affidata ad un’azienda specializzata che si occupi dell’assistenza tecnica, della manutenzione periodica e dell’aggiornamento costante dei tracciati informatici

Oltre a dover stipulare un apposito contratto con una ditta specializzata, è però di grande importanza rammentare che spetta al contribuente la verifica dell’avvenuta trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate, chiamando il tecnico in caso di anomalie.

Il controllo è importante per evitare pesanti sanzioni in quanto anche in presenza di violazioni formali (che consistono nella omessa, tardiva o infedele trasmissione telematica dei corrispettivi), anche qualora non incidano sulla corretta liquidazione Iva, la sanzione applicabile è di Euro 100 per ogni singola trasmissione omessa, tardiva o infedele.

È evidente che questo tipo di controllo non può essere demandato al commercialista in quanto quest’ultimo non ha diretto accesso al registratore di cassa e quindi, anche qualora si avvedesse di un errore al momento della registrazione contabile dei corrispettivi, lo farebbe quando ormai la violazione si è consumata e quindi la sanzione è irrogabile. Se, ad esempio, il registratore di cassa non trasmettesse i corrispettivi relativi a 15 giorni di luglio e il commercialista se ne avvedesse già nel mese successivo, il contribuente potrebbe comunque subire una sanzione di 1.500 euro.

E’ quindi importante che ogni contribuente obbligato alla trasmissione telematica dei corrispettivi impari ad accedere al portale dell’Agenzia delle Entrate “FATTURE E CORRISPETTIVI” accessibile all’indirizzo https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/ per verificare che il proprio registratore telematico spedisca correttamente i dati dei corrispettivi giornalieri, dei giorni di chiusura, degli importi assoggettati ad Iva (o non assoggettati ad iva per i clienti in regime forfettario).

In particolar modo andrà verificato:

  • che l’imponibile e l’Iva dei corrispettivi giornalieri corrispondano con quelli effettivi (in questo senso si consiglia di mantenere compilato il registro dei corrispettivi anche se non più obbligatorio)
  • che il registratore telematico abbia comunicato giornalmente i corrispettivi
  • che il registratore telematico abbia comunicato correttamente i giorni di chiusura e di inattività
  • controllare il dettaglio di ogni singola spedizione per verificare la corretta applicazione delle aliquote Iva.

Fatture elettroniche e corrispettivi telematici: l’Agenzia si muove per sanzionare i ritardi

In questi giorni i contribuenti stanno ricevendo delle nuove lettere di compliance con le quali avverte i contribuenti dell’esistenza di fatture elettroniche o corrispettivi telematici non inviati o inviati in ritardo, in modo da spingere al ravvedimento spontaneo.

Si ricorda che la normativa prevede specifiche sanzioni in caso di mancato rispetto dei termini per l’invio di fatture e corrispettivi.

Per le fatture la sanzione è pari dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio. La sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, cioè quando ad esempio una fattura di vendita, inviata in ritardo, è comunque confluita nella liquidazione Iva del mese o trimestre cui la fattura si riferisce.

Anche per il tardivo invio dei corrispettivi telematici è prevista una sanzione analoga, pari al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso.

A fronte della ricezione delle lettere di compliance, il contribuente avrà le seguenti opzioni:

  • se le irregolarità sono solo formali, cioè non hanno inciso sulla corretta determinazione e liquidazione del tributo, si potrà optare entro il 31 marzo per la sanatoria delle irregolarità formali prevista dall’ultima legge di bilancio, che consente di sanare tutte le irregolarità formali di un determinato anno versando 200 euro per ogni periodo d’imposta;
  • se le irregolarità sono sostanziali (o se sono formali ma si supera la data del 31 marzo) le opzioni possibili saranno:
    • il normale ravvedimento operoso, pagando una sanzione via via più ridotta quanto più velocemente si correggerà l’errore e si provvederà al versamento;
    • il ravvedimento speciale, previsto anch’esso dall’ultima Legge di Bilancio, che consente di definire il tutto versando un diciottesimo delle sanzioni ordinariamente previste per la mancata o tardiva emissione della fattura o per l’omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri.

Prestazioni sanitarie: ulteriore rinvio dell’obbligo di fattura elettronica e novità sul sistema TS

Con l’approvazione del Decreto Milleproroghe arriva la conferma di un ulteriore rinvio dell’obbligo di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie, quantomeno per il 2023.

Fattura elettronica prestazioni sanitarie

L’esonero dall’obbligo nasce dalla necessità di tutela della privacy di chi si rivolge ad un operatore sanitario per una prestazione, privacy che verrebbe potenzialmente compromessa dall’invio all’Agenzia delle Entrate dell’intera fattura elettronica. In attesa dell’introduzione di una metodologia che consenta di coniugare la fatturazione elettronica con il rispetto della privacy, quindi, la fattura andrà emessa sempre in formato cartaceo.

L’esonero interessa in prima battuta i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, cioè:

  • le aziende sanitarie locali
  • le aziende ospedaliere
  • gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
  • i policlinici universitari
  • le farmacie, pubbliche e private
  • i presidi di specialistica ambulatoriale
  • le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa
  • gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari
  • gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri
  • professionisti sanitari (psicologi, veterinari, infermieri, tecnici radiologici, ostetrici, ottici, iscritti all’albo dei biologi, iscritti ai nuovi albi professionali in base al decreto del Ministero della Salute del 13 marzo 2018)

L’esonero ha però in realtà una portata più ampia, in quanto interessa anche i soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Rinvio dell’invio telematico dei corrispettivi al sistema TS

Un altro rinvio contenuto del nel Decreto Milleproroghe riguarda l’invio telematico dei corrispettivi.

Il comma 6-quater dell’art. 2 del D.Lgs. 127/2015 prevedeva infatti che i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria potevano adempiere a tale obbligo anche tramite la memorizzazione elettronica e la trasmissione dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema Tessera Sanitaria.

Tale opzione sarebbe dovuta diventare un obbligo a partire dal 2023, con la sostituzione quindi dell’invio all’Agenzia delle Entrate con l’invio al Sistema Tessera Sanitaria di tutti i corrispettivi, ma adesso tale obbligo slitta all’1 gennaio 2024.

Rinvio dell’invio mensile al sistema TS

Un ultimo rinvio, questa volta disposto con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, riguarda l’obbligo di invio dei dati al sistema TS con cadenza mensile.

Tale obbligo viene rinviato di un ulteriore anno, mantenendo quindi la cadenza semestrale per tutto il 2023.

Riepiloghiamo quindi le scadenze di invio per quest’anno:

  • 30/9/2023 – Invio dei dati di spesa sanitaria per il 1° semestre 2023 (data pagamento dall’1/1/2023 al 30/6/2023
  • 6/10/2023 – Modifica dei dati inviati per il 1° semestre 2023
  • 31/1/2024 - Invio dei dati di spesa sanitaria per il 2° semestre 2023 (data pagamento dall’1/7/2023 al 31/12/2023
  • 7/2/2024 - Modifica dei dati inviati per il 2° semestre 2023
  • 16/3/2024 – Invio dei dati di spesa veterinaria da parte dei soggetti tenuti
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Prorogata la trasmissione telematica dei corrispettivi, rinviata la lotteria degli scontrini

I soggetti con volume d’affari fino a 400.000 euro avranno 6 mesi in più per adeguare i registratori telematici alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. La precedente proroga, scadente il 30 giugno, viene infatti estesa fino al 31 dicembre 2020.

Durante questo periodo i suddetti soggetti potranno continuare a utilizzare i vecchi registratori telematici, avendo cura di compilare il registro dei corrispettivi e di procedere all’invio telematico dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Contestualmente il Decreto rinvia all’1 gennaio 2021 l’avvio della lotteria degli scontrini, che subisce quindi un ulteriore battuta di arresto, e della possibilità dell’Agenzia delle Entrate di fornire le bozze precompilate dei documenti IVA e della liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

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