Possibilità di condono tombale per chi aderisce al concordato

Nel tentativo di rendere più appetibile l’adesione al concordato preventivo biennale di cui abbiamo parlato in un precedente intervento, in sede di conversione del Decreto Omnibus (D.L. 113/2024) è stato introdotto un “ravvedimento speciale” (in realtà un condono) per le annualità dal 2018 al 2022.

Il condono può essere perfezionato versando, per ogni annualità, un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’Irap.

L’imposta sostitutiva sui redditi sarà tanto più alta quanto più basso sarà il livello di affidabilità fiscale ISA per quell’anno e, nello specifico, sarà pari:

  • al 10%, per indici ISA pari o superiori a 8;
  • al 12% per indici ISA pari o superiori a 6 ma inferiori a 8;
  • al 15% per indici ISA inferiori a 6.

Per tener conto del periodo COVID, l’imposta sostitutiva viene ridotta del 30% per i periodi d’imposta 2020 e 2021.

Ai fini Irap l’imposta sostitutiva sarà pari al 3,9%.

In ogni caso l’importo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi non potrà essere, per ogni annualità, inferiore a Euro 1.000.

Ma su cosa si calcolerà questa imposta sostitutiva? Anche qui entrano in ballo gli ISA, perché il reddito tassabile ai fini delle imposte sui redditi sarà pari ad una percentuale del reddito dichiarato in detto anno e questa percentuale sarà via via crescente al diminuire del voto ISA, secondo la seguente scala:

  • 5% per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
  • 10% per i soggetti con punteggio ISA tra 8 e 10;
  • 20% per i soggetti con punteggio ISA tra 6 e 8;
  • 30% per i soggetti con punteggio ISA tra 4 e 6;
  • 40% per i soggetti con punteggio ISA tra 3 e 4;
  • 50% per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

Analogo calcolo andrà effettuato per calcolare la base imponibile ai fini Irap ma, in questo caso, si partirà dal valore della produzione netta dichiarato per ciascuna annualità.

Il versamento dell’imposta sostitutiva andrà effettuato entro il 31.03.2025 in un’unica soluzione o tramite pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili.

L’effetto del condono è quello di fatto di inibire, per le annualità sanate, gli accertamenti aventi ad oggetto il reddito d’impresa o di lavoro autonomo, salvo i casi in cui:

  • intervenga la decadenza dal concordato preventivo biennale, visto che i due istituti sono intimamente legati
  • venga applicata, nei confronti dei soggetti condonati, una misura cautelare o un provvedimento di rinvio a giudizio per reati tributari
  • non si perfezioni il condono per mancato versamento delle rate.

“Salva casa”: cosa prevede il nuovo decreto del Governo

Il nuovo decreto “Salva casa”, con il quale vengano emanate disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica, ha lo scopo di intervenire sulle casistiche di irregolarità minori, incidendo sulle cosiddette lievi difformità. Vediamo le previsioni principali.

Attività in edilizia libera

Rientrano tra gli interventi in edilizia libera:

  • gli interventi di realizzazione e installazione di porticati;
  • le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera.

In ogni caso, tali opere non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche.

Stato legittimo dell’immobile

Diversamente da quanto avveniva in passato, per dimostrare lo stato legittimo basterà la presentazione del titolo abilitativo relativo all'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o l'intera unità immobiliare, sempre che tale titolo sia stato rilasciato all'esito di un provvedimento di verifica dell'esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che l'ha legittimata.

Cambio di destinazione d’uso

È sempre consentito il cambio di destinazione d’uso, senza opere, all’interno della stessa categoria funzionale.

Allo stesso modo, saranno ammessi quelli senza opere tra categorie funzionali residenziali, turistico/ricettiva, produttiva/direzionale e commerciale in edifici situati in centri storici.

Per effettuare il cambio basterà la SCIA.

Sanzione demolitoria

Nei casi in cui l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico, il comune, previo parere delle amministrazioni competenti, può, altresì, provvedere all'alienazione del bene e dell'area di sedime, condizionando sospensivamente il contratto alla effettiva rimozione da parte dell'acquirente delle opere abusive.

È preclusa la partecipazione del responsabile dell'abuso alla procedura di alienazione. Il valore venale

dell'immobile è determinato dall'agenzia del territorio tenendo conto dei costi per la rimozione delle opere abusive.

Tolleranze costruttive

Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, la tolleranza costruttiva è stata riparametrata. La soglia del 2% è stata adattata in funzione della superficie utile dell’unità immobiliare, variando dal 2% al 5%. In questi casi, se l’immobile è soggetto a vincolo paesaggistico, non è necessaria l’autorizzazione paesaggistica. Sono state specificate anche alcune casistiche rientranti nelle tolleranze geometriche che non devono però limitare i diritti dei terzi.

Eliminazione doppia conformità

Viene superata la doppia conformità urbanistica e edilizia per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo edilizio e per quelli eseguiti in assenza o difformità dalla SCIA. È sufficiente provare la conformità urbanistica al momento della domanda e la conformità edilizia all’epoca della realizzazione. Inoltre, viene introdotto il meccanismo del silenzio-assenso se il Comune non si esprime entro 45 giorni per il permesso in sanatoria e 30 giorni per la SCIA in sanatoria. È comunque previsto il pagamento di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile in seguito agli interventi.

Strutture amovibili temporanee realizzate durante l’emergenza COVID-19

Prevista la possibilità di mantenere le strutture amovibili realizzate durante il periodo dell’emerganza da COVID-19 previa CILA, se:

  • sono rispettate le prescrizioni urbanistiche comunali e le normative di settore;
  • le strutture sono utilizzate solo per finalità sanitarie, assistenziali, educative (non sono dunque compresi i dehors realizzati da bar e ristoranti);
  • viene dimostrata la perdurante necessità di utilizzo.

Certificazione dei corrispettivi: in arrivo un mini-condono.

Con l’approvazione del Decreto Energia, il Governo ha introdotto una sanatoria delle irregolarità commesse dagli esercenti nel certificare i corrispettivi nel periodo dall’1.1.2022 al 30.6.2023.

Le irregolarità sanabili sono le seguenti:

  • mancata o non tempestiva memorizzazione e/o trasmissione dei corrispettivi;
  • memorizzazione e/o trasmissione incompleta o non veritiera dei dati dei corrispettivi;
  • mancata trasmissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto;
  • emissione di ricevute fiscali o scontrini fiscali per un importo inferiore a quello effettivo.

Il condono ricomprende anche le violazioni già oggetto di constatazione al 31.10.2023, purché non sia stato ricevuto l’atto di contestazione al momento del ravvedimento, consentendo di applicare il ravvedimento operoso che sarebbe altrimenti inibito.

Sarà quindi possibile:

  • ridurre la sanzione a 1/7 per le violazioni commesse nel 2022
  • ridurre la sanzione a 1/8 per le violazioni commesse nel 2023

Per ottenere il beneficio, il ravvedimento operoso dovrà essere completato entro il 15 dicembre 2023.

E’ evidente che, nel caso in cui le violazioni hanno comportato una mancata contabilizzazione di ricavi (ad esempio una mancata emissione di scontrini per l’anno 2022), si dovrà provvedere al ravvedimento delle imposte sui redditi per evitare la sanzione da infedele dichiarazione.

Il ravvedimento, inoltre, dovrà riguardare anche le LIPE già presentate.

Infine va considerato che in sede di ravvedimento non è possibile beneficiare del cumulo giuridico, cioè di quel meccanismo che prevede l’irrogazione di una unica pena nel caso di più violazioni, applicando la sanzione per la violazione più grave aumentata fino al triplo. Va quindi attentamente valutato, calcoli alla mano, se nel caso specifico vi sarà un beneficio maggiore in caso di ravvedimento o attendendo la contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Decreto sostegni – Ulteriore rinvio del pagamento delle cartelle e definizione avvisi bonari

Il Decreto sostegni interviene al contempo sul pagamento dei debiti derivanti da cartelle e accertamenti esecutivi e sull’introduzione di una nuova definizione degli avvisi bonari.

Proroga del termine di pagamento delle cartelle, avvisi esecutivi e avvisi di addebito INPS

Con il decreto viene stabilito che i pagamenti dei summenzionati atti, scadenti dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021, dovranno essere effettuati entro il 31 maggio 2021. Entro la medesima data sarà possibile richiedere la dilazione dei ruoli per evitare di subire azioni cautelari ed esecutive.

Analogo intervento riguarda le rate da rottamazione dei ruoli. A seguito del Decreto sostegni:

  • per le rate scadute nel 2020, il pagamento dovrà avvenire entro il 31 luglio 2021
  • per le rate in scadenza nel 2021 sino al 31 luglio 2021, il pagamento dovrà avvenire entro il 30 novembre 2021

Definizione degli avvisi bonari

Il Decreto sostegni introduce anche una definizione degli avvisi bonari, derivanti da liquidazioni delle dichiarazioni dei redditi per i periodi d’imposta 2017 e 2018, limitata esclusivamente ai titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto e che abbiano subito una riduzione del volume d’affari nel 2020 maggiore del 30% rispetto al volume d’affari del 2019.

Il beneficio, effettivamente non così appetibile, consiste nel solo stralcio delle sanzioni amministrative e delle somme aggiuntive, rimanendo quindi inalterato il dovuto in merito alla sorte capitale.

Sarà l’Agenzia delle Entrate ad inviare al contribuente (via Pec o raccomandata) una comunicazione con la proposta di definizione agevolata, che il contribuente potrà accettare o meno, pagando il dovuto.

 

Decreto sostegni – Annullati i ruoli 2000-2010 sino a 5.000 euro

Il tanto annunciato stralcio automatico delle cartelle di pagamento è arrivato, ricalcando quanto già avvenuto con l’art. 4 del D.L. 119/2018 sulle cartelle fino a 1.000 euro.

Con il Decreto Sostegni il “condono” riguarderà tutti i singoli carichi consegnati agli Agenti della riscossione nel periodo compreso dall’1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Conterà quindi non tanto la data di notifica della cartella ma la data, antecedente, in cui l’ente creditore ha consegnato il ruolo all’Agente della Riscossione.

Lo stralcio avverrà secondo modalità da definirsi con un apposito decreto del Ministero delle Finanze, e riguarderà tutti i singoli carichi fino a 5.000 euro. Questo significa che non bisognerà andare a vedere il totale della cartella, ma il totale dei singoli ruoli contenuti in una cartella che, in alcuni casi, possono essere più d’uno.

Unica condizione per accedere allo stralcio, quella di non aver conseguito un reddito imponibile superiore a 30.000 euro nell’anno 2019.

L’annullamento di diritto riguarderà anche i carichi ricompresi nelle precedenti rottamazioni dei ruoli o saldi e stralcio, comportando quindi una riduzione del dovuto anche per chi ha già avuto accesso alle misure agevolative dei precedenti condoni.

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