Certificazione dei corrispettivi: in arrivo un mini-condono.

Con l’approvazione del Decreto Energia, il Governo ha introdotto una sanatoria delle irregolarità commesse dagli esercenti nel certificare i corrispettivi nel periodo dall’1.1.2022 al 30.6.2023.

Le irregolarità sanabili sono le seguenti:

  • mancata o non tempestiva memorizzazione e/o trasmissione dei corrispettivi;
  • memorizzazione e/o trasmissione incompleta o non veritiera dei dati dei corrispettivi;
  • mancata trasmissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto;
  • emissione di ricevute fiscali o scontrini fiscali per un importo inferiore a quello effettivo.

Il condono ricomprende anche le violazioni già oggetto di constatazione al 31.10.2023, purché non sia stato ricevuto l’atto di contestazione al momento del ravvedimento, consentendo di applicare il ravvedimento operoso che sarebbe altrimenti inibito.

Sarà quindi possibile:

  • ridurre la sanzione a 1/7 per le violazioni commesse nel 2022
  • ridurre la sanzione a 1/8 per le violazioni commesse nel 2023

Per ottenere il beneficio, il ravvedimento operoso dovrà essere completato entro il 15 dicembre 2023.

E’ evidente che, nel caso in cui le violazioni hanno comportato una mancata contabilizzazione di ricavi (ad esempio una mancata emissione di scontrini per l’anno 2022), si dovrà provvedere al ravvedimento delle imposte sui redditi per evitare la sanzione da infedele dichiarazione.

Il ravvedimento, inoltre, dovrà riguardare anche le LIPE già presentate.

Infine va considerato che in sede di ravvedimento non è possibile beneficiare del cumulo giuridico, cioè di quel meccanismo che prevede l’irrogazione di una unica pena nel caso di più violazioni, applicando la sanzione per la violazione più grave aumentata fino al triplo. Va quindi attentamente valutato, calcoli alla mano, se nel caso specifico vi sarà un beneficio maggiore in caso di ravvedimento o attendendo la contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria.

(COPY) Intestazione del blog 1200x600 px (9)

Decreto sostegni – Ulteriore rinvio del pagamento delle cartelle e definizione avvisi bonari

Il Decreto sostegni interviene al contempo sul pagamento dei debiti derivanti da cartelle e accertamenti esecutivi e sull’introduzione di una nuova definizione degli avvisi bonari.

Proroga del termine di pagamento delle cartelle, avvisi esecutivi e avvisi di addebito INPS

Con il decreto viene stabilito che i pagamenti dei summenzionati atti, scadenti dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021, dovranno essere effettuati entro il 31 maggio 2021. Entro la medesima data sarà possibile richiedere la dilazione dei ruoli per evitare di subire azioni cautelari ed esecutive.

Analogo intervento riguarda le rate da rottamazione dei ruoli. A seguito del Decreto sostegni:

  • per le rate scadute nel 2020, il pagamento dovrà avvenire entro il 31 luglio 2021
  • per le rate in scadenza nel 2021 sino al 31 luglio 2021, il pagamento dovrà avvenire entro il 30 novembre 2021

Definizione degli avvisi bonari

Il Decreto sostegni introduce anche una definizione degli avvisi bonari, derivanti da liquidazioni delle dichiarazioni dei redditi per i periodi d’imposta 2017 e 2018, limitata esclusivamente ai titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto e che abbiano subito una riduzione del volume d’affari nel 2020 maggiore del 30% rispetto al volume d’affari del 2019.

Il beneficio, effettivamente non così appetibile, consiste nel solo stralcio delle sanzioni amministrative e delle somme aggiuntive, rimanendo quindi inalterato il dovuto in merito alla sorte capitale.

Sarà l’Agenzia delle Entrate ad inviare al contribuente (via Pec o raccomandata) una comunicazione con la proposta di definizione agevolata, che il contribuente potrà accettare o meno, pagando il dovuto.

 

(COPY) Intestazione del blog 1200x600 px (8)

Decreto sostegni – Annullati i ruoli 2000-2010 sino a 5.000 euro

Il tanto annunciato stralcio automatico delle cartelle di pagamento è arrivato, ricalcando quanto già avvenuto con l’art. 4 del D.L. 119/2018 sulle cartelle fino a 1.000 euro.

Con il Decreto Sostegni il “condono” riguarderà tutti i singoli carichi consegnati agli Agenti della riscossione nel periodo compreso dall’1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Conterà quindi non tanto la data di notifica della cartella ma la data, antecedente, in cui l’ente creditore ha consegnato il ruolo all’Agente della Riscossione.

Lo stralcio avverrà secondo modalità da definirsi con un apposito decreto del Ministero delle Finanze, e riguarderà tutti i singoli carichi fino a 5.000 euro. Questo significa che non bisognerà andare a vedere il totale della cartella, ma il totale dei singoli ruoli contenuti in una cartella che, in alcuni casi, possono essere più d’uno.

Unica condizione per accedere allo stralcio, quella di non aver conseguito un reddito imponibile superiore a 30.000 euro nell’anno 2019.

L’annullamento di diritto riguarderà anche i carichi ricompresi nelle precedenti rottamazioni dei ruoli o saldi e stralcio, comportando quindi una riduzione del dovuto anche per chi ha già avuto accesso alle misure agevolative dei precedenti condoni.

Semplifica la tua ricerca di informazioni utili

Iscriviti alla nostra Newsletter gratuita

Parla con noi

Se hai bisogno di una squadra di consulenti che ha a cuore le tue esigenze, vieni a trovarci allo studio.
Oppure chiama, manda una mail, un fax, un messaggio su whatsapp o sui social…
Ti servono solo un paio di minuti, contattaci adesso.

  • Via J.F.Kennedy, 63- 98051 Barcellona P.G. (ME)
  • +39 090 9796698

  • + 39 090 5720002
Studio Mamì - Logo Footer

Studio Mamì | Via J.F.Kennedy, 63 - 98051 Barcellona P.G. (ME) | Tel +39 090 9796698 - Fax +39 090 5720002 - info@studiomami.it | P. IVA: 02121020834

Privacy Policy
Cookie Policy
Credits
Firma Elettronica Avanzata

Benvenuto sul sito dello Studio Mamì

KbxBotIcon