Il decreto collegato alla Legge di Bilancio 2024 introduce due importanti modifiche in tema di Iva che impattano sul mondo degli integratori alimentari e su quello delle prestazioni di chirurgia estetica.
Trattamento Iva degli integratori alimentari
Con il decreto viene finalmente fatta chiarezza sull’applicazione dell’aliquota IVA al 10% agli integratori alimentari, specificando chiaramente che la stessa è utilizzabile per tutti gli integratori alimentari di cui al D.Lgs. 169/2004 ai quali risulti applicabile, indipendentemente dalla forma in cui sono presentati e commercializzati, l'art. 16, c. 2 Dpr 633/1972 in quanto preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata.
L’assenza di questa specificazione comportava in passato l’obbligo, per chi volesse applicare l’IVA al 10% su integratore alimentare, di effettuare un doppio passaggio prima dall’Agenzia delle Dogane, per verificare con interpello se l’integratore era classificabile nella voce doganale 2106, e poi dall’Agenzia delle Entrate, con un ulteriore interpello per avere conferma dell’applicabilità dell’aliquota agevolata.
Prestazioni di chirurgia estetica
La modifica che impatta sulle prestazioni di chirurgia estetica mira a chiarire quando i chirurghi estetici possono essere ammessi al beneficio dell’esenzioni per la loro attività e quando, invece, andrà applicata l’Iva con aliquota ordinaria.
Il decreto chiarisce che, per poter beneficiare dell’esenzione da Iva le prestazioni dovranno essere accompagnate da una specifica attestazione medica che dimostri che l’intervento è diretto a curare malattie o problemi della salute oppure a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psicofisica, del paziente.
Il decreto chiarisce poi che tali elementi possono essere considerati impliciti negli interventi eseguiti fino all’entrata in vigore del decreto stesso.