Locazione di immobili: quando conviene il forfettario

La locazione di immobili porta con sé un importante carico di imposizione, quando gestita come persona fisica non imprenditore, in quanto sui canoni si applicano le aliquote Irpef ordinarie (dal 23 al 43%).

Solo nel caso di immobili abitativi è possibile optare, in sede di registrazione del contratto, per la c.d. cedolare secca, che rende fissa l’aliquota di imposta:

  • 21% sui canoni di locazione a regime ordinario (per le locazioni brevi sale al 26% dal secondo immobile locato);
  • 10% sui canoni dl locazione a canone concordato.

Esiste però un’altra opzione, spesso non presa in considerazione, che in alcuni casi può risultare più conveniente anche rispetto all’imposizione con cedolare secca: stiamo parlando del regime forfettario.

È infatti possibile gestire i propri immobili anche aprendo una partita Iva con l’applicazione del regime forfettario.

In questo caso si ottengono i seguenti vantaggi:

  • le imposte si applicano sull’86% dell’importo del canone, in quanto viene riconosciuta una spesa “forfettaria” del 14%;
  • l’imposizione è solo del 5% per i primi 5 anni e sale al 15% dal sesto anno in poi, rimanendo quindi più bassa della cedolare secca per i canoni di locazione a regime ordinario;
  • non va comunque applicata l’Iva e gli adempimenti contabili e fiscali sono semplificati;
  • le imposte si pagano sui canoni effettivamente percepiti e non su quelli meramente dichiarati.

Esistono però anche degli svantaggi:

  • il regime è applicabile solo fino ad un ammontare di ricavi di 85.000 euro;
  • è necessario versare i contributi previdenziali sul reddito dichiarato, seppure sia possibile abbatterli di un terzo;
  • non è possibile detrarre alcuna spesa (es. detrazioni per ristrutturazioni edilizie).

Per capire quando conviene una opzione rispetto all’altra vanno fatti degli idonei calcoli di convenienza caso per caso. Facciamo qualche esempio.

Locazione di singolo immobile abitativo in regime ordinario – Canone annuo 15.000 euro

In questo caso è possibile optare per la cedolare secca. Vediamo il costo delle due opzioni:

  • Cedolare secca
    • Euro 15.000 x 21% - Imposta dovuta 3.150 euro
    • Costo totale Euro 3.150
  • Forfettario
    • Euro 15.000 x 86% al quale si applica il 5% nei primi 5 anni – Imposta dovuta 645 euro
    • Contributi INPS fissi da versare – 2.957,30 euro
    • Costi di consulenza – 700 euro
    • Costo totale Euro 4.302,30

In questo caso l’opzione per il forfettario non è conveniente.

Locazione di singolo immobile abitativo in regime ordinario – Canone annuo 30.000 euro

In questo caso è possibile optare per la cedolare secca. Vediamo il costo delle due opzioni:

  • Cedolare secca
    • Euro 30.000 x 21% - Imposta dovuta 6.300 euro
    • Costo totale Euro 6.300
  • Forfettario
    • Euro 30.000 x 86% al quale si applica il 5% nei primi 5 anni – Imposta dovuta 1.290 euro
    • Contributi INPS fissi da versare – 2.957,30 euro
    • Costi di consulenza – 700 euro
    • Costo totale Euro 4.947,30

Quando gli importi delle locazioni salgono, anche la convenienza di adesione al forfettario cresce.

Locazione di immobili commerciali – Canone annuo 54.000 euro

In questo la cedolare secca non è applicabile.

  • Tassazione ordinaria
    • Il canone viene abbattuto forfettariamente del 5%;
    • Euro 28.000 x 23% + Euro 23.300 x 35% - Imposta dovuta 14.595 euro
    • Costo totale Euro 14.595
  • Forfettario
    • Euro 54.000 x 86% al quale si applica il 5% nei primi 5 anni – Imposta dovuta 2.322 euro (dal secondo anno, a causa del versamento dei contributi che sono detraibili, l’imposta scenderà a 1.946,59 euro)
    • Contributi INPS fissi da versare – 2.957,30 euro
    • Contributi INPS a percentuale da versare – 4.550,83 euro
    • Costi di consulenza – 700 euro
    • Costo totale Euro 10.530,13.

Anche in questo caso il forfettario risulta da preferire.

E’ quindi necessario conoscere questa possibile opzione e valutare, insieme al vostro commercialista, qual è la situazione più conveniente applicabile al caso concreto.

Regime fiscale delle locazioni brevi: tutte le regole da conoscere

Le locazioni brevi sono contratti di affitto di immobili destinati a uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, conclusi da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, direttamente o tramite intermediari anche online (come Airbnb o Booking). Dal punto di vista fiscale, per questi contratti è prevista l’applicazione della cedolare secca.

Secondo la normativa vigente, il regime fiscale delle locazioni brevi è applicabile esclusivamente in presenza di massimo 4 appartamenti locati per ciascun periodo d'imposta. Se il numero supera tale limite, la locazione è considerata svolta in forma imprenditoriale con conseguente obbligo di apertura della partita IVA e impossibilità di optare per la cedolare secca.

Registrazione del contratto

Non è obbligatoria la registrazione per contratti di durata inferiore ai 30 giorni annui. Tuttavia, nel caso di più contratti stipulati nello stesso anno con lo stesso inquilino, il limite dei 30 giorni si applica considerando la durata complessiva delle locazioni.

Irpef e cedolare secca

In via ordinaria, i redditi derivanti da locazioni brevi sono soggetti a Irpef. Se la locazione non prevede servizi accessori, e non è svolta con professionalità e organizzazione, i proventi sono classificati come reddito da fabbricati.

Quando invece la locazione include servizi aggiuntivi (colazione, trasferimenti, guide turistiche, ecc.) o è svolta con organizzazione professionale, si configura un’attività commerciale, e i redditi possono essere qualificati come redditi diversi o redditi d’impresa.

In alternativa all'Irpef ordinaria, qualora il reddito sia qualificabile come reddito da fabbricati, è possibile optare per la cedolare secca, che prevede un'aliquota standard del 26%, ridotta al 21% soltanto per una singola unità immobiliare indicata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi.

Ruolo degli intermediari

Gli intermediari immobiliari e le piattaforme online che facilitano la locazione devono effettuare una ritenuta d'acconto del 21% sui canoni corrisposti al proprietario. Tale ritenuta dovrà poi essere scomputata dal proprietario nella dichiarazione dei redditi, eventualmente versando l’eventuale saldo.

Adempimenti dichiarativi

La scelta del regime fiscale (ordinario o cedolare secca) deve essere comunicata tramite la dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui i redditi sono maturati o i corrispettivi riscossi. Nel caso di comproprietà, solo il proprietario che stipula il contratto può scomputare la ritenuta subita direttamente, mentre gli altri comproprietari devono dichiarare il reddito pro-quota.

In conclusione, è fondamentale valutare attentamente le caratteristiche della propria attività locativa per determinare il corretto inquadramento fiscale e adempiere agli obblighi di legge evitando sanzioni.

Dal 2024 aumenta la cedolare secca sulle locazioni brevi

Il regime fiscale delle locazioni brevi, cioè dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durate non superiore a 30 giorni, ha fin qui goduto di una imposizione agevolata, data la possibilità di applicare il meccanismo della cedolare secca con applicazione dell’aliquota del 21%.

La legge di bilancio 2024, pur mantenendo un’imposizione di sicuro favore, riduce il vantaggio fiscale collegato a tale tipologia di contratti prevedendo:

  • il mantenimento dell’aliquota del 21% per i redditi derivanti dalla prima o unica unità immobiliare locata, individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi
  • l’incremento dell’aliquota al 26% per tutte le unità immobiliari locate successive alla prima.

È quindi evidente che, in sede di dichiarazione, sarà importante valutare la convenienza fiscale della cedolare secca con aliquota maggiorata, in quanto la percentuale è superiore a quella del primo scaglione Irpef (23%) e va quindi valutato se applicare la cedolare secca per quegli immobili o se applicare per gli stessi la tassazione ordinaria a scaglioni.

Al fine di evitare l’elusione della normativa, la legge di bilancio interviene anche sui soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici, nel momento in cui mettono in contatto persone alla ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare e incassano i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve o sublocazione, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei già menzionati canoni o corrispettivi.

Questi soggetti, in questi casi, diventano sostituti d’imposta e applicano una ritenuta d’acconto del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario, provvedendo al successivo versamento.

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