Il regime fiscale delle locazioni brevi, cioè dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durate non superiore a 30 giorni, ha fin qui goduto di una imposizione agevolata, data la possibilità di applicare il meccanismo della cedolare secca con applicazione dell’aliquota del 21%.

La legge di bilancio 2024, pur mantenendo un’imposizione di sicuro favore, riduce il vantaggio fiscale collegato a tale tipologia di contratti prevedendo:

  • il mantenimento dell’aliquota del 21% per i redditi derivanti dalla prima o unica unità immobiliare locata, individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi
  • l’incremento dell’aliquota al 26% per tutte le unità immobiliari locate successive alla prima.

È quindi evidente che, in sede di dichiarazione, sarà importante valutare la convenienza fiscale della cedolare secca con aliquota maggiorata, in quanto la percentuale è superiore a quella del primo scaglione Irpef (23%) e va quindi valutato se applicare la cedolare secca per quegli immobili o se applicare per gli stessi la tassazione ordinaria a scaglioni.

Al fine di evitare l’elusione della normativa, la legge di bilancio interviene anche sui soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici, nel momento in cui mettono in contatto persone alla ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare e incassano i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve o sublocazione, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei già menzionati canoni o corrispettivi.

Questi soggetti, in questi casi, diventano sostituti d’imposta e applicano una ritenuta d’acconto del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario, provvedendo al successivo versamento.