Cartelle di pagamento: stralcio fino a 1.000 euro

La manovra economica ha previsto lo stralcio automatico dei debiti fino a 1.000 euro risultanti dai ruoli affidati agli agenti della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2015. L’importo da prendere a riferimento è da intendersi comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione al ruolo e sanzioni.

Lo stralcio automatico, però, riguarderà solo i ruoli affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti previdenziali.

Sono comunque escluse:

  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti e le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea, vale a dire, i dazi e i diritti doganali e i contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero;
  • l’IVA riscossa all’importazione.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese le violazioni del Codice della Strada, il beneficio riguarderà solo gli interessi.

Dalla data dell’1.1.2023 fino alla data dell’annullamento, per le cartelle oggetto di possibile stralcio, è sospesa l’attività di riscossione dei debiti e non maturano interessi di mora. Lo stralcio verrà effettuato alla data del 31.3.2023.

Un discorso a parte va fatto per gli enti locali in quanto per i debiti tributari di loro competenza lo stralcio è efficace limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi e sanzioni, con esclusione quindi dell’imposta che risulta integralmente dovuta oltre al rimborso delle spese per procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

I comuni possono comunque stabilire di non applicare neanche lo stralcio parziale, con delibera da adottarsi entro il 31 gennaio 2023 e da inviare all’Agente per la Riscossione.

Cartelle di pagamento: con la Legge di Bilancio arriva la mini-rottamazione

La Legge di Bilancio, oltre a prevedere lo stralcio automatico dei debiti fino a 1.000 euro, introduce una nuova rottamazione delle cartelle per i debiti affidati all’Agente della Riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Per i suddetti debiti, è possibile beneficiare dello stralcio di:

  • interessi
  • sanzioni
  • interessi di mora
  • aggio

mentre devono essere corrisposte per intero le somme a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per procedure esecutive e di notifica della cartella.

Per beneficiare della rottamazione bisognerà presentare entro il 30 aprile 2023 una dichiarazione di definizione all’Agente della Riscossione, con modalità esclusivamente telematiche, nella quale:

  • si sceglieranno i ruoli oggetto di definizione
  • si sceglierà il numero di rate in cui suddividere il pagamento, nel numero massimo di 18 trimestrali
  • si indicheranno eventuali giudizi pendenti assumendo l’impegno alla rinuncia agli stessi

In caso di scelta del pagamento rateale:

  • la prima e la seconda rata, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute, dovranno essere versate il 31 luglio e il 30 novembre 2023
  • le restanti rate, di pari ammontare, dovranno essere versate ogni anno il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre
  • sono dovuti interessi al tasso del 2 per cento annuo

A seguito della presentazione della dichiarazione di definizione, per i carichi cui la dichiarazione si riferisce:

  • sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza
  • sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data della presentazione
  • non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche
  • non possono essere avviate nuove procedure esecutive
  • non possono essere proseguite le procedure esecutive già avviate
  • il debitore non è considerato inadempiente sia ai fini delle possibilità di compensazione che in merito al possibile fermo dei pagamenti della PA
  • il debitore si considera adempiente ai fini del rilascio del DURC

Decreto sostegni – Ulteriore rinvio del pagamento delle cartelle e definizione avvisi bonari

Il Decreto sostegni interviene al contempo sul pagamento dei debiti derivanti da cartelle e accertamenti esecutivi e sull’introduzione di una nuova definizione degli avvisi bonari.

Proroga del termine di pagamento delle cartelle, avvisi esecutivi e avvisi di addebito INPS

Con il decreto viene stabilito che i pagamenti dei summenzionati atti, scadenti dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021, dovranno essere effettuati entro il 31 maggio 2021. Entro la medesima data sarà possibile richiedere la dilazione dei ruoli per evitare di subire azioni cautelari ed esecutive.

Analogo intervento riguarda le rate da rottamazione dei ruoli. A seguito del Decreto sostegni:

  • per le rate scadute nel 2020, il pagamento dovrà avvenire entro il 31 luglio 2021
  • per le rate in scadenza nel 2021 sino al 31 luglio 2021, il pagamento dovrà avvenire entro il 30 novembre 2021

Definizione degli avvisi bonari

Il Decreto sostegni introduce anche una definizione degli avvisi bonari, derivanti da liquidazioni delle dichiarazioni dei redditi per i periodi d’imposta 2017 e 2018, limitata esclusivamente ai titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto e che abbiano subito una riduzione del volume d’affari nel 2020 maggiore del 30% rispetto al volume d’affari del 2019.

Il beneficio, effettivamente non così appetibile, consiste nel solo stralcio delle sanzioni amministrative e delle somme aggiuntive, rimanendo quindi inalterato il dovuto in merito alla sorte capitale.

Sarà l’Agenzia delle Entrate ad inviare al contribuente (via Pec o raccomandata) una comunicazione con la proposta di definizione agevolata, che il contribuente potrà accettare o meno, pagando il dovuto.

 

Decreto sostegni – Annullati i ruoli 2000-2010 sino a 5.000 euro

Il tanto annunciato stralcio automatico delle cartelle di pagamento è arrivato, ricalcando quanto già avvenuto con l’art. 4 del D.L. 119/2018 sulle cartelle fino a 1.000 euro.

Con il Decreto Sostegni il “condono” riguarderà tutti i singoli carichi consegnati agli Agenti della riscossione nel periodo compreso dall’1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Conterà quindi non tanto la data di notifica della cartella ma la data, antecedente, in cui l’ente creditore ha consegnato il ruolo all’Agente della Riscossione.

Lo stralcio avverrà secondo modalità da definirsi con un apposito decreto del Ministero delle Finanze, e riguarderà tutti i singoli carichi fino a 5.000 euro. Questo significa che non bisognerà andare a vedere il totale della cartella, ma il totale dei singoli ruoli contenuti in una cartella che, in alcuni casi, possono essere più d’uno.

Unica condizione per accedere allo stralcio, quella di non aver conseguito un reddito imponibile superiore a 30.000 euro nell’anno 2019.

L’annullamento di diritto riguarderà anche i carichi ricompresi nelle precedenti rottamazioni dei ruoli o saldi e stralcio, comportando quindi una riduzione del dovuto anche per chi ha già avuto accesso alle misure agevolative dei precedenti condoni.

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Il Decreto Rilancio modifica il calendario delle scadenza fiscali

Il Decreto Rilancio “proroga le proroghe” dei versamenti previsti dai DL Cura Italia e Liquidità

I Decreti Cura Italia e Liquidità disponevano, a determinate condizioni, una serie di sospensioni dei versamenti dovuti per ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dell’Iva, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Con il Decreto Rilancio viene disposta un’ulteriore proroga dei suddetti versamenti. Vediamo le proroghe in dettaglio:

  • Imprese e professionisti con ricavi non superiori a 2 milioni di euro:
    • Tipo di versamento rinviato: Ritenute sui redditi di lavoro dipendente – Iva – Contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria
    • Scadenza originaria: 08.03.2020 – 31.03.2020
    • Proroga prevista dal DL Cura Italia: 31.05.2020
    • Proroga prevista dal DL Rilancio: 16.09.2020 (in un’unica soluzione o in 4 rate mensili)
  • Imprese operanti in particolari settori particolarmente danneggiati dalla crisi:
    • Tipo di versamento rinviato: Ritenute sui redditi di lavoro dipendente – Iva – Contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria
    • Scadenza originaria: 02.03.2020 – 31.03.2020
    • Proroga prevista dal DL Cura Italia: 31.05.2020
    • Proroga prevista dal DL Rilancio: 16.09.2020 (in un’unica soluzione o in 4 rate mensili)
  • Imprese e professionisti che hanno subito una riduzione del fatturato del 33% (o superiore al 50% se di più rilevante dimensione) nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi dell’anno 2019:
    • Tipo di versamento rinviato: Ritenute sui redditi di lavoro dipendente – Iva – Contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria
    • Scadenza originaria: 01.04.2020 – 31.05.2020
    • Proroga prevista dal DL Liquidità: 30.06.2020
    • Proroga prevista dal DL Rilancio: 16.09.2020 (in un’unica soluzione o in 4 rate mensili)
  • Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche:
    • Tipo di versamento rinviato: Ritenute sui redditi di lavoro dipendente – Contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria
    • Scadenza originaria: 01.04.2020 – 31.05.2020
    • Proroga prevista dal DL Cura Italia: 30.06.2020
    • Proroga prevista dal DL Rilancio: 16.09.2020 (in un’unica soluzione o in 4 rate mensili)

Oltre alle proroghe dei versamenti in autoliquidazione, il Decreto Rilancio proroga anche le seguenti tipologie di versamento:

  • Avvisi bonari e rate avvisi bonari:
    • Scadenza originaria: 09.03.2020 – 31.05.2020
    • Scadenza prorogata dal DL Rilancio: 16.09.2020 (in un’unica soluzione o in 4 rate mensili)
  • Atti di accertamento con adesione, accordi conciliativi, atti di mediazione, atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita, atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione, atti di recupero crediti d’imposta, avvisi di liquidazione emessi per omesso o carente versamento di imposta di registro, donazione, sostitutiva sui finanziamenti ed imposta sulle assicurazioni:
    • Scadenza originaria: 09.03.2020 – 31.05.2020
    • Scadenza prorogata dal DL Rilancio: 16.09.2020 (in un’unica soluzione o in 4 rate mensili)
  • Pace fiscale (processi verbali di constatazione, avvisi di accertamento, liti pendenti, violazioni formali):
    • Scadenza originaria: 09.03.2020 – 31.05.2020
    • Scadenza prorogata dal DL Rilancio: 16.09.2020 (in un’unica soluzione o in 4 rate mensili)
  • Cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi affidati all’Agente della Riscossione, ingiunzioni fiscali degli Enti locali:
    • Scadenza originaria: 08.03.2020 – 31.08.2020
    • Scadenza prorogata dal DL Rilancio: 30.09.2020 (in un’unica soluzione)
  • Pace fiscale (rottamazione bis – rottamazione ter – saldo e stralcio)
    • Scadenza originaria: 28.02.2020 – 30.11.2020
    • Scadenza prorogata dal DL Rilancio: 10.12.2020 (in un’unica soluzione)
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