Così come previsto dai precedenti accordi tra Unione Europea e Regno Unito, dall’1 gennaio 2021 quest’ultimo non fa più parte del mercato unico.

Nonostante la stipula in extremis di un accordo commerciale di cooperazione, che si applica in via provvisoria fino al 28 febbraio 2021 in attesa della ratifica, e per i cui dettagli applicativi si dovranno attendere apposite circolari dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane, esistono già degli aspetti che andranno considerati nei rapporti con il Regno Unito da attuarsi dall’1 gennaio 2021. Vediamo quali.

Cessioni ed acquisti di beni

Per quanto attiene alle cessioni di beni verso il Regno Unito:

  • fino al 31 dicembre 2020 erano considerate cessioni intracomunitarie ex art. 41, D.L. 331/93
  • dall’1 gennaio 2021 saranno esportazioni non imponibili ex art. 8, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. 633/72

Per quanto riguarda gli acquisti dal Regno Unito:

  • fino al 31 dicembre 2020 erano soggetti al meccanismo dell’inversione contabile, ex art. 38 del D.L. 331/93, con integrazione della fattura ricevuta
  • dall’1 gennaio 2021, pur rimanendo soggetti al meccanismo dell’inversione contabile, ma tramite autofattura, verranno trattati come importazioni ai sensi degli artt. 67 e 68 del D.P.R. 633/73

Prestazioni di servizi

In merito alle prestazioni di servizi:

  • fino al 31 dicembre 2020 venivano effettuate ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. 633/72
  • dall’1 gennaio 2021:
    • in caso di prestazioni rese a operatori del Regno Unito, andranno fatturate ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 633/72 come “operazione non soggetta”
    • in caso di prestazioni ricevute da operatori del Regno Unito, è obbligatoria l’applicazione del reverse charge tramite emissione di autofattura.

Modelli Intrastat

Dall’1 gennaio 2021 non sarà più necessario presentare gli elenchi riepilogativi Intrastat per le operazioni con il Regno Unito.

Esenzione dazi

L’esenzione da dazi nel Regno Unito per i prodotti di origine UE viene concessa alle seguenti condizioni: