Enti del Terzo Settore: deposito del bilancio entro il 30 giugno

Scade il 30 giugno il termine – fisso e non mobile – entro il quale gli enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore devono depositare il bilancio per l’esercizio 2022. Il termine è comunque il medesimo anche per gli enti con esercizio non coincidente con l’anno solare.

Si ricorda che gli Enti del Terzo Settore commerciali, aventi l’obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese, redigono il bilancio secondo i criteri previsti dal Codice Civile e depositano lo stesso presso il Registro delle Imprese e non presso il RUNTS.

Per quest’anno, però, valgono ancora le semplificazioni previste dal Ministero del Lavoro con nota del 5 aprile 2022 e abbiamo quindi quattro casistiche diverse a seconda della tipologia di ente e della data di iscrizione al RUNTS.

Onlus

Per le Onlus, che scompaiono a seguito dell’entrata in vigore del Codice del Terzo settore e dopo l’autorizzazione della Commissione UE, dovranno depositare il bilancio 2022 entro il 30 giugno 2023, se si iscrivono al RUNTS entro tale data, altrimenti presenteranno il bilancio 2022 entro 90 giorni dall’iscrizione.

Enti costituiti nell’anno 2022 e che ottengono l’iscrizione al RUNTS nel 2022

In questo caso il termine di presentazione del bilancio varia a seconda del momento dell’iscrizione.

Se l’iscrizione è avvenuta entro il 30 settembre 2022, il bilancio 2022 andrà depositato entro il 30 giugno 2023.Se l’iscrizione è avvenuta dall’ 1 ottobre al 31 dicembre 2022, il bilancio dei mesi 2022 andrà incorporato nel bilancio 2023, che quindi andrà depositato entro il 30 giugno 2024.

Enti costituiti prima dell’anno 2022 e che ottengono l’iscrizione al RUNT nel 2022

Questi enti depositeranno il bilancio entro il 30 giugno 2023. Cambia però il modello da utilizzare che sarà quello previsto dal D.M. n. 39/2020, se l’ente viene iscritto entro il 30 settembre 2022, mentre sarà un formato libero se l’iscrizione avviene successivamente.

ODV/APS trasmigrate

Le ODV e le APS che sono state iscritte al registro a seguito di trasmigrazione dai registri regionali, dovranno depositare il bilancio 2022 entro il 30 giugno 2023 usando i modelli previsti dal D.M. n. 39/2020.

Si ricorda che il 30 giugno rappresenta anche il termine entro il quale ODV e APS devono aggiornare i dati relativi al numero di associati, lavoratori e volontari, presenti alla data del 31/12/2022, al fine di verificare i requisiti minimi per la permanenza nel RUNTS.

Terzo settore

Enti del terzo settore: scadenze e obblighi di deposito del bilancio

Con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 5 aprile 2022, sono stati chiariti alcuni dubbi in merito alla decorrenza dell’obbligo di redazione e presentazione del bilancio da parte degli Enti del terzo settore. Questo perché, essendo ancora in corso la fase di trasmigrazione e di nuova iscrizione degli enti al Registro unico del terzo settore, era necessario definire i comportamenti corretti in questa fase transitoria.

Vediamo i principali chiarimenti forniti.

APS E ODV CHE TRASMIGRANO

Per le Associazioni di promozione sociale e per le Organizzazioni di Volontariato già iscritte nei registri regionali e nazionali l’iscrizione al RUNTS avviene per trasmigrazione, cioè con un procedimento automatico che trasferisce i dati direttamente dai vecchi registri al nuovo registro unico.

Per questi soggetti:

  • il bilancio 2021, andrà depositato al RUNTS con le nuove regole ma a entro 90 giorni dalla data di iscrizione a seguito della trasmigrazione (in luogo del 30 giugno che sarà la data a regime)
  • il bilancio 2022, invece, seguirà le normali regole previste dal Codice del Terzo Settore, ed andrà quindi depositato entro il 30 giugno 2023.

ONLUS

Le Onlus scompaiono con l’entrata in funzione del RUNTS e devono chiedere l’iscrizione adeguandosi ad una delle forme previste dal Codice del Terzo Settore.

Per questi soggetti:

  • il bilancio 2021:
    • se ottengono l’iscrizione entro il 30 giugno 2022, andrà depositato entro tale data
    • se ottengono l’iscrizione dopo il 30 giugno 2022 ma entro la fine dell’anno, dovranno depositare il bilancio entro 90 giorni dall’iscrizione se lo stesso non era già stato allegato alla domanda di iscrizione
  • il bilancio 2022:
    • se ottengono l’iscrizione dopo il 31 dicembre 2022, ma entro il il 30 giugno 2023, andrà depositato entro tale data
    • se ottengono l’iscrizione dopo il 30 giugno 2023 ma entro la fine dell’anno, dovranno depositare il bilancio entro 90 giorni dall’iscrizione se lo stesso non era già stato allegato alla domanda di iscrizione.

ENTI COSTITUITI PRIMA DEL 2022

Per gli enti già esistenti prima del 2022, ma che non sono APS o ODV, non opera la trasmigrazione automatica e l’iscrizione al RUNTS avviene su richiesta che dovrà essere assentita nel corso del 2022.

Per questi soggetti:

  • il bilancio 2021 potrà essere redatto non rispettando le previsioni del Codice del Terzo Settore e non va depositato al RUNTS
  • il bilancio 2022:
    • se l’ente viene iscritto entro il 30 settembre 2022, andrà depositato al RUNTS entro il 30 giugno 2023
    • se l’ente viene iscritto dall’1 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022, il bilancio andrà depositato al RUNTS entro il 30 giugno 2023 ma potrà essere redatto non rispettando le previsioni del Codice del Terzo Settore.

ENTI COSTITUITI NEL 2022

Per gli enti che nascono nel 2022 e nello stesso anno chiedono l’iscrizione al RUNTS:

  • il bilancio 2022:
    • se l’ente viene iscritto entro il 30 settembre 2022, andrà depositato al RUNTS entro il 30 giugno 2023
    • se l’ente viene iscritto dall’1 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022, il bilancio andrà depositato al RUNTS entro il 30 giugno 2024, inserendo gli ultimi 3 mesi del 2022 direttamente nel bilancio 2023.

Obblighi di trasparenza a carico di imprese e associazioni che beneficiano di contributi da pubbliche amministrazioni

La legge annuale per il mercato e la concorrenza prevede dal 2018 specifici obblighi di trasparenza a carico di imprese e associazioni beneficiarie di contributi e sovvenzioni da Pubbliche Amministrazioni.

In particolare, le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle Pubbliche Amministrazioni (e soggetti assimilati) sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio d'esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. La sanzione prevista per l'inosservanza di tale norma è la restituzione delle somme ai soggetti eroganti. Si precisa che l'obbligo non sussiste relativamente agli importi inferiori a 10.000 euro nel periodo considerato.

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