Le novità del decreto correttivo in ambito fiscale

Il decreto correttivo sull’adempimento collaborativo contiene una serie di novità che impattano su altri ambiti del comparto fiscale. Tra queste, si segnalano le modifiche al concordato preventivo biennale e alla disciplina degli avvisi bonari.

Concordato preventivo biennale

Modifiche molto importanti hanno interessato il concordato preventivo biennale, cioè l’istituto che consente di pre-concordare il reddito tassabile per gli anni 2024-2025, staccandolo quindi dal reddito effettivo.

La modifica più importante riguarda l’introduzione di una flat tax sulla differenza tra maggior reddito concordato e il reddito conseguito prima dell’accesso al concordato preventivo biennale. Questa flat tax per i soggetti ISA è così determinata:

  • 10% per i punteggi ISA superiori a 8
  • 12% per i punteggi ISA pari o superiori a 6 e fino a 8
  • 15% per i punteggi ISA inferiori a 6

mentre per i forfettari l’imposta sostitutiva è del 10% e scende al 3% per le start up.

Per fare un esempio, se il mio reddito nel 2023 è stato di 20.000 euro e il reddito proposto dall’Agenzia delle Entrate è di 25.000, la flat tax si applicherà su 5.000 euro (la differenza tra 25.000 e 20.000 euro).

Tra le altre modifiche degne di nota, il chiarimento su una delle cause di esclusione, cioè quella collegata ai debiti tributari. Viene chiarito che il limite per l’accesso, cioè quello di avere debiti tributari inferiori a 5.000 euro, riguarda quelli definitivamente accertati o derivanti da atti impositivi non più impugnabili.

Per le imprese viene poi prevista la possibilità di riportare in avanti le perdite fiscali conseguite nei periodi oggetto di concordato ed è stata ridotta dal 50 al 30% la percentuale oltre la quale i minori redditi conseguiti in presenza di eventi calamitosi determinano l’uscita dal concordato.

Infine cambia il calcolo del secondo acconto per il 2024 a seguito dell’adesione al concordato. Infatti:

  • se l’acconto è determinato col metodo storico (cioè basandosi sull’imposta del periodo precedente) sarà dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% (3% per i forfettari start-up) della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato nel periodo d’imposta precedente;
  • se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo in corso, il secondo è calcolato come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quello versato con la prima rata calcolato con le regole ordinarie.

Avvisi bonari

Dal 2025 i termini per il versamento delle somme derivanti da avvisi bonari passano da 30 a 60 giorni e slitta allo stesso modo il termine del versamento della prima rata in caso di pagamento rateale. I giorni sono 30 in caso di avviso di liquidazione dei redditi da tassazione separata e 90 (in luogo di 60) in caso di avvisi bonari notificati agli intermediari per conto dei propri clienti.

Tra l’altro, a seguito del nuovo decreto sulle sanzioni, la sanzione applicabile in caso di avviso bonario scende dal 10% all’8,33%.

Decreto sostegni – Ulteriore rinvio del pagamento delle cartelle e definizione avvisi bonari

Il Decreto sostegni interviene al contempo sul pagamento dei debiti derivanti da cartelle e accertamenti esecutivi e sull’introduzione di una nuova definizione degli avvisi bonari.

Proroga del termine di pagamento delle cartelle, avvisi esecutivi e avvisi di addebito INPS

Con il decreto viene stabilito che i pagamenti dei summenzionati atti, scadenti dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021, dovranno essere effettuati entro il 31 maggio 2021. Entro la medesima data sarà possibile richiedere la dilazione dei ruoli per evitare di subire azioni cautelari ed esecutive.

Analogo intervento riguarda le rate da rottamazione dei ruoli. A seguito del Decreto sostegni:

  • per le rate scadute nel 2020, il pagamento dovrà avvenire entro il 31 luglio 2021
  • per le rate in scadenza nel 2021 sino al 31 luglio 2021, il pagamento dovrà avvenire entro il 30 novembre 2021

Definizione degli avvisi bonari

Il Decreto sostegni introduce anche una definizione degli avvisi bonari, derivanti da liquidazioni delle dichiarazioni dei redditi per i periodi d’imposta 2017 e 2018, limitata esclusivamente ai titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto e che abbiano subito una riduzione del volume d’affari nel 2020 maggiore del 30% rispetto al volume d’affari del 2019.

Il beneficio, effettivamente non così appetibile, consiste nel solo stralcio delle sanzioni amministrative e delle somme aggiuntive, rimanendo quindi inalterato il dovuto in merito alla sorte capitale.

Sarà l’Agenzia delle Entrate ad inviare al contribuente (via Pec o raccomandata) una comunicazione con la proposta di definizione agevolata, che il contribuente potrà accettare o meno, pagando il dovuto.

 

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