Enti del Terzo Settore: come gestire il lavoro volontario

All’interno degli Enti del Terzo settore la figura del volontario occupa un posto centrale, ma spesso genera dubbi quando l’impegno diventa continuativo e l’organizzazione inizia a somigliare, per orari e responsabilità, a quella di un vero e proprio dipendente.

Il Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) è molto chiaro nell’affermare che il volontariato deve rimanere un’attività gratuita e solidale, incompatibile con qualsiasi forma di retribuzione. Da qui discendono una serie di obblighi per gli enti e di cautele per evitare che l’Ispettorato del lavoro riqualifichi il rapporto in lavoro subordinato.

Attività gratuita e divieto di compensi

La gratuità è il tratto distintivo del volontario. Non soltanto l’ente non può riconoscere alcuna forma di corrispettivo, ma nemmeno il beneficiario dell’attività può farlo. È una deroga esplicita al principio costituzionale di retribuzione (articolo 36), giustificata dalla finalità solidaristica. Non basta però eliminare il pagamento di un compenso per mettersi al riparo: se l’organizzazione impone orari rigidi, mansioni tipiche di un lavoratore e un sistema di controlli simile a quello aziendale, l’assenza di busta paga può non bastare ad evitare la riqualificazione.

Gli obblighi a carico dell’ente

Perché l’attività di volontariato sia legittima l’ente deve in primo luogo assicurare tutti i propri volontari contro infortuni, malattie connesse all’attività e responsabilità civile verso terzi. Dal 2021 la polizza è obbligatoria anche per chi presta la propria opera solo in modo sporadico: in tal caso è sufficiente che l’organizzazione raccolga i dati anagrafici dell’interessato prima che inizi l’attività, così da poterli comunicare all’assicuratore in caso di sinistro.

Chi svolge volontariato in maniera sistematica deve essere inoltre iscritto in un apposito registro. Il registro, che può essere tenuto anche in formato elettronico purché immodificabile, dev’essere numerato e bollato da un notaio o da altro pubblico ufficiale; in esso vanno indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e le date di inizio e cessazione dell’attività. Mantenere il registro aggiornato non è un mero adempimento formale, ma uno dei primi elementi che l’Ispettorato del lavoro verifica durante un controllo.

A questi obblighi se ne aggiungono altri di carattere operativo: rimborso delle spese sostenute dal volontario (solo se effettivamente documentate), sorveglianza sanitaria e fornitura dei dispositivi di protezione se il volontario opera in contesti a rischio, inserimento del volontario nei piani di sicurezza aziendale e nel documento di valutazione dei rischi.

Il pericolo della riqualificazione

La linea di confine fra volontario e lavoratore subordinato può diventare sottile. In presenza di indicatori come l’eterodirezione, la continuità della prestazione, l’integrazione stabile nell’organizzazione e – soprattutto – la corresponsione di somme che vanno oltre il rimborso spese, l’Ispettorato del lavoro può concludere che si tratta di un vero e proprio rapporto di lavoro. La recente nota 1156/2024 dell’INL precisa che, se l’ente ha rispettato l’iscrizione nel registro e l’assicurazione obbligatoria, la riqualificazione non comporta la maxi?sanzione per lavoro nero perché manca l’elemento della completa occultazione del rapporto. Se invece questi adempimenti sono assenti, l’ente viene trattato a tutti gli effetti come datore che impiega personale “in nero”, con le relative sanzioni.

Buone prassi per non sbagliare

Per ridurre i rischi è opportuno redigere una scheda di incarico per ogni volontario, indicare con chiarezza la natura gratuita della prestazione, limitare l’imposizione di orari rigidi, rimborsare solo spese effettivamente documentate e, se possibile, differenziare le mansioni dei volontari da quelle dei dipendenti. Un controllo periodico sul registro, sulle polizze assicurative e sulla documentazione di rimborso spese aiuta l’ente a dimostrare la propria diligenza in caso di ispezione.

Obbligo polizze catastrofali: approvata la proroga

Proprio a ridosso della scadenza, prevista per il 31.03.2025, scatta una proroga per l’obbligo per le imprese di stipulare adeguate polizze contro i rischi catastrofali, seppure le scadenze saranno differenziate sulla base delle dimensioni dell’impresa.

In particolar modo:

  • per le grandi imprese in realtà la scadenza rimane il 31.03.2025, ma viene previsto che le sanzioni previste non saranno applicabili per I successivi 90 giorni;
  • per le medie imprese la nuova scadenza è fissata all’1 ottobre 2025;
  • per le micro e piccolo imprese la nuova scadenza è fissata all’1 gennaio 2026.

Con l’occasione, ripercorriamo i limiti di tale obbligo anche alla luce dei successivi chiarimenti emanati da ANIA.

Soggetti obbligati

L’obbligo di assicurazione scatta:

  • per le imprese con sede legale in Italia
  • per le imprese con sede legale all’estero ma con una stabile organizzazione in Italia

tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese, con esclusione delle imprese agricole. Sono altresì obbligati all’iscrizione anche gli studi professionali in forma individuale, se iscritti al Registro Imprese, e le associazioni sportive dilettantistiche, per i beni strumentali utilizzati nell’ambito dell’esercizio dell’attività imprenditoriale.

Beni oggetto di assicurazione

Dovranno essere oggetto di assicurazione:

  • terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;
  • fabbricati: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;
  • impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato;
  • attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A..

In merito ai beni utilizzati ma non di proprietà, l’Ania ha precisato che l’affittuario/comodatario sono tenuti alla stipula dell’assicurazione qualora i beni non siano già coperti da analoga polizza sottoscritta dal proprietario.

Eventi catastrofali da assicurare

La polizza deve assicurare i danni derivanti da:

  • alluvione, inondazione ed esondazione
  • sisma
  • frana

La polizza non coprirà invece:

  • i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi
  • i danni conseguenza diretta o indiretta di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio e tumulti
  • i danni relativi ad energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Qualora la somma assicurata non superi i 30 milioni di euro, lo scoperto massimo che può essere inserito dall’assicurazione è del 15 per cento, mentre per le altre polizze la determinazione dello scoperto è lasciata alla libera negoziazione delle parti.

Sanzioni per le imprese

Non esiste una sanzione diretta per il mancato rispetto per l’obbligo, ma la legge prevede la possibilità, per le imprese inadempienti, di essere escluse da sostegni finanziari, sovvenzioni o benefici economici da fondi pubblici, inclusi quelli destinati a fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali e disastri.

Obbligo polizze catastrofali per le imprese: scadenza al 31 marzo 2025

Con la pubblicazione del decreto attuativo, diventa pienamente operativo l’obbligo per le imprese di stipulare adeguate polizze contro i rischi catastrofali. Salvo proroghe, i tempi per l’adeguamento sono molto stretti visto che la scadenza è posta al 31.03.2025. Vediamo il contenuto del decreto e le conseguenze per il mancato rispetto dell’obbligo.

Soggetti obbligati

L’obbligo di assicurazione scatta:

  • per le imprese con sede legale in Italia
  • per le imprese con sede legale all’estero ma con una stabile organizzazione in Italia

tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese, con esclusione delle imprese agricole.

Beni oggetto di assicurazione

Dovranno essere oggetto di assicurazione:

  • terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;
  • fabbricati: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;
  • impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato;
  • attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A..

Eventi catastrofali da assicurare

La polizza deve assicurare i danni derivanti da:

  • alluvione, inondazione ed esondazione
  • sisma
  • frana

La polizza non coprirà invece:

  • i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi
  • i danni conseguenza diretta o indiretta di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio e tumulti
  • i danni relativi ad energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Qualora la somma assicurata non superi i 30 milioni di euro, lo scoperto massimo che può essere inserito dall’assicurazione è del 15 per cento, mentre per le altre polizze la determinazione dello scoperto è lasciata alla libera negoziazione delle parti.

Sanzioni per le imprese

Non esiste una sanzione diretta per il mancato rispetto per l’obbligo, ma la legge prevede la possibilità, per le imprese inadempienti, di essere escluse da sostegni finanziari, sovvenzioni o benefici economici da fondi pubblici, inclusi quelli destinati a fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali e disastri.

Dal 2024 obbligo di assicurazione per rischi catastrofali

Con la Legge di Bilancio 2024 viene imposto un nuovo onere a carico delle imprese con sede legale in Italia o, se con sede legale all’estero, con stabile organizzazione in Italia.

Entro il 31.12.2024 le suddette imprese dovranno stipulare contratti assicurativi sui seguenti beni:

  • terreni e fabbricati
  • impianti e macchinari
  • attrezzature industriali e commerciali

a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. In particolare, andranno assicurati i danni causati dai seguenti eventi:

  • sismi
  • alluvioni
  • frane
  • inondazioni
  • esondazioni

Dell’eventuale inadempimento dell’obbligo si terrà conto in caso di assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Le assicurazioni a tale scopo stipulate non possono prevedere uno scoperto o franchigia superiore al 15% del danno e i premi dovranno essere proporzionali al rischio.

L’obbligo non si applica alle imprese i cui immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione. Dall’obbligo sono altresì escluse le imprese agricole.

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