Con provvedimento n. 309107/E/2025 del 28 luglio 2025 sono stati approvati il modello e le istruzioni per l’esercizio dell’opzione che, nel settore del trasporto merci e della logistica, consente al committente di versare l’IVA in nome e per conto del prestatore.
Questa misura è stata introdotta in via transitoria, e solo su base volontaria, dalla Legge di Bilancio 2025, in attesa dell’autorizzazione UE che renderà la misura definitiva e obbligatoria per tutti.
L’opzione riguarda le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti delle imprese che svolgono attività di trasporto e della movimentazione di merci e prestazioni di servizi di logistica. L’opzione, con il D.L. 84/2025, è stata estesa anche alle agenzie per il lavoro di cui all’art. 4 del D.Lgs. 276/2003.
L’applicazione volontaria della misura consente di anticiparne gli effetti attraverso una comunicazione all’Agenzia delle Entrate da parte di committente e prestatore. L’opzione quindi:
- è congiunta, ovvero deve essere esercitata da entrambe le parti;
- riguarda ciascun contratto stipulato nella filiera (anche tra subappaltatori);
- si applica solo alle prestazioni di trasporto, movimentazione merci e logistica rese tra imprese.
A seguito dell’opzione l’Iva:
- viene indicata in fattura ma versata dal committente all’Erario (come nello split payment);
- non può essere compensata in sede di liquidazione periodica;
- è versata entro il giorno 16 del mese successivo all’emissione della fattura.
L’opzione presentata, che ha validità triennale per i contratti indicati, può essere integrata in seguito per nuovi rapporti contrattuali.
È importante precisa che, anche se l’IVA è versata dal committente, resta ferma la responsabilità solidale del prestatore nei confronti del Fisco.
Il nuovo regime agevola i flussi finanziari nel settore logistico e di trasporto merci, ma comporta una gestione più attenta della contrattualistica e della tempistica dei versamenti. È consigliabile per le imprese valutare attentamente l’adesione insieme al proprio consulente fiscale, soprattutto in presenza di rapporti continuativi e articolati nella filiera.

