Nuove procedure per l’accertamento dell’aliquota Iva applicabile

La determinazione della corretta aliquota Iva applicabile alla cessione di un bene non è sempre semplice.

Il Decreto Iva contiene delle tabelle in allegato che identificano una serie di prodotti o di servizi che beneficiano delle aliquote Iva ridotte dl 4%, 5% e 10% ma, in alcuni casi, un bene non è facilmente inquadrabile nelle categorie indicate dal legislatore.

Nei casi in cui vi è dubbio sull’aliquota applicabile alla cessione di un bene, è necessario far riferimento alla classificazione doganale del bene – che è riportata nelle suddette tabelle – chiedendo all’Agenzia delle Dogane un accertamento tecnico che inquadri esattamente la categoria corrispondente al bene che si intende cedere. Tale accertamento andrà poi allegato ad apposita istanza di interpello che andrà inviata all’Agenzia delle Entrate per avere il riscontro definitivo sulla corretta aliquota applicabile.

Dal 1° maggio 2024 le modalità di presentazione delle istanze di accertamento tecnico sono state semplificate, consentendo al richiedente di utilizzare il canale telematico (indirizzo di posta certificata dir.dogane@pec.adm.gov.it) utilizzando il nuovo modello scaricabile dal portale dell’Agenzia delle Dogane.

Ogni domanda dovrà essere accompagnata da documenti tecnici specifici (schede tecniche, foto, analisi chimiche e campioni) necessari per una corretta valutazione dell’aliquota Iva applicabile. All’interno del modello occorre riportare la descrizione dettagliata della merce, indicandone la natura, la funzione o l’uso e la sua composizione, descrivendone le caratteristiche (ad esempio le dimensioni, il colore, l’imballaggio ed altre particolarità, nonché il processo di fabbricazione).

L'Agenzia delle Dogane si impegna a fornire una risposta alle istanze di accertamento tecnico entro 120 giorni dalla ricezione della domanda. Nel caso in cui sia necessario espletare l’analisi del campione merceologico da parte dei Laboratori chimici doganali, tale termine è sospeso fino all’esito delle analisi.

Iva al 10% anche per l’asporto e la consegna a domicilio

Con la Legge di bilancio 2021 viene introdotta un’agevolazione, a fini Iva, per le preparazioni alimentari destinate all’asporto e alla consegna a domicilio, la cui rilevanza si è incrementata considerevolmente a seguito delle limitazioni conseguenti la pandemia da coronavirus.

Finora, infatti, sulla base della normativa italiana ed europea in vigore, l’aliquota Iva agevolata al 10% era limitata alla somministrazione di alimenti e bevande all’interno di locali aperti al pubblico, con esclusione dei casi in cui il consumo avvenisse all’esterno degli stessi, a seguito di asporto o consegna a domicilio.

Già nel novembre 2020 il Ministero delle Finanze si era pronunciato per un’estendibilità dell’applicazione dell’aliquota del 10% anche ad asporto e consegna a domicilio ma mancava ancora una norma che autorizzasse questa interpretazione (l’Agenzia delle Entrate, in sede di interpello, aveva infatti escluso la possibilità che asporto e consegna a domicilio potessero essere assimilati alla somministrazione.

Adesso l’intervento normativo, che ha carattere interpretativo ed è valevole quindi anche per il passato, afferma che la nozione di preparazioni alimentari alle quali si applica l’aliquota Iva ridotta al 10% deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto.

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