Credito da superbonus: possibile la fruizione in 10 anni.

Il Decreto Aiuti-quater porta con sé una gradita novità per i tanti contribuenti che hanno visto incagliarsi le possibilità di cessione dei crediti da superbonus nei confronti di banche ed intermediari finanziari.

Fino ad oggi, infatti, le norme in vigore prevedevano:

  • per i crediti superbonus derivanti da lavori effettuati dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, la fruizione in 5 anni;
  • per i crediti superbonus derivanti da lavori effettuati dall’1 gennaio 2022, la fruizione in 4 anni.

Oggi, con la novella normativa, è previsto che per le comunicazioni di cessione o di sconto in fattura che si sono finalizzate entro il 31 ottobre 2022 ci sia la possibilità di fruire del relativo credito per un tempo più lungo di 10 anni, previo invio di un’apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate.

Questo permetterà alle banche e agli intermediari finanziari, previa opzione, di liberare plafond da utilizzare per nuove richieste di cessioni di credito da parte di privati. Ma allo stesso modo permetterà alle imprese che hanno fatto i lavori, optando per lo sconto in fattura, di potere nelle more distribuire il credito acquisito su più annualità, avendo più certezze sulla possibilità di assorbirlo nei limiti della loro capienza fiscale.

Superbonus: si passa dal 110% al 90%

Il Decreto Aiuti-quater, appena approvato dal Governo e del quale iniziano a circolare le bozze, porta una serie di modifiche alla disciplina del c.d. “Superbonus”, intervenendo su vari aspetti che in parte ampliano e in parte riducono la portata dell’intervento.

Da un lato si assiste alla riduzione della percentuale di detrazione per i condomini e gli edifici composti da 2 a 4 unità se posseduti da singolo proprietario o in comproprietà, che passa dal 110% al 90% a partire dal 2023, salvo che per i lavori per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, sia stata presentata la CILA. Resta confermata la riduzione della detrazione al 70% per il 2024 e al 65% per il 2025.

Al contempo, il decreto Aiuti-quater riapre le porte alle villette unifamiliari, consentendo di beneficiare della detrazione del 90% con le seguenti condizioni:

  • l’abitazione dovrà essere adibita ad abitazione principale
  • il proprietario deve avere un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro.

Il suddetto reddito di riferimento si calcolerà dividendo il reddito complessivo del nucleo familiare (formato dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge e dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, presenti nel suo nucleo familiare, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 dell’articolo 12 del TUIR) per un numero di parti determinato come segue:

  • contribuente – si aggiunge 1
  • se nel nucleo familiare è presente un coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona convivente - si aggiunge 1
  • se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal coniuge, dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 dell’articolo 12 del TUIR, in numero pari a:
    • un familiare - si aggiunge 0,5
    • due familiari - si aggiunge 1
    • tre o più familiari - si aggiunge 2

In parole povere, se il contribuente è uno il tetto è pari a 15.000 euro, se c'è un coniuge o convivente sale a 30.000 euro, se c'è un familiare/figlio a 37.500, se i familiari sono 2 si arriva a 52.500 euro; per ogni familiare in più vanno aggiunti 15.000 euro.

Adesso bisognerà capire se in sede di conversione verranno fatte modifiche o se questa sarà la configurazione definitiva che assumerà il Superbonus a partire dal 2023.

Decreto Aiuti-quater: proroga per i crediti d’imposta energia elettrica e gas

Il Decreto Aiuti-quater, al fine di fronteggiare il forte incremento dei costi delle bollette di energia elettrica e gas ha prorogato al 31 dicembre 2023 il credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale alle medesime condizioni previste dal Decreto Aiuti-ter. Riepiloghiamo quindi quali sono i crediti d’imposta disponibili ad oggi per le imprese.

Energia elettrica – Imprese energivore

Per le imprese energivore il Decreto Aiuti-ter prevedeva un’estensione sia della misura del credito, che passa al 40% delle spese sostenute per la componente energetica, che temporale, estendendo il credito ai mesi di ottobre e novembre 2022. Il Decreto Aiuti-quater amplia la misura anche al dicembre 2022.

Quindi ad oggi i crediti d’imposta disponibili per le imprese energivore sono:

  • del 20% per il primo trimestre 2022, purché i costi per Kwh del 4° trim 2021 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 4° trim. 2019;
  • del 25% per il secondo trimestre 2022, purché i costi per Kwh del 1° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 1° trim. 2019;
  • del 25% per il terzo trimestre 2022, purché i costi per Kwh del 2° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 2° trim. 2019;
  • del 40% per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, purché i costi per Kwh del 3° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 3° trim. 2019.

Energia elettrica – Imprese non energivore

Il Decreto Aiuti-ter prevedeva, oltre all’ampliamento ai mesi di ottobre e novembre con una percentuale più ridotta (30%), anche un incremento della platea dei destinatari, in quanto i benefici venivano estesi a tutte le imprese con contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (in precedenza il limite era di 16,5 kW). Il Decreto Aiuti-quater amplia la misura anche al dicembre 2022.

Quindi ad oggi i crediti d’imposta disponibili per le imprese non energivore sono:

  • del 15% per il secondo trimestre 2022, purché i costi della componente energetica del 1° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 1° trim. 2019;
  • del 15% per il terzo trimestre 2022, purché i costi della componente energetica del 2° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 2° trim. 2019;
  • del 30% per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, purché i costi della componente energetica del 3° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 3° trim. 2019.

Gas – Imprese gasivore

Per le imprese gasivore, l’incremento previsto dal Decreto Aiuti-ter era analogo a quello visto per le imprese energivore (aumento al 40% ed estensione ai mesi di ottobre e novembre). Il Decreto Aiuti-quater amplia la misura anche al dicembre 2022.

Quindi ad oggi i crediti d’imposta disponibili per le imprese gasivore sono:

  • del 10% per il primo trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 4° trim 2021 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 4° trim. 2019;
  • del 25% per il secondo trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 1° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 1° trim. 2019;
  • del 25% per il terzo trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 2° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 2° trim. 2019;
  • del 40% per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 3° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 3° trim. 2019.

Gas – Imprese non gasivore

Per le imprese non gasivore, l’incremento previsto dal Decreto Aiuti-ter era analogo a quello visto per le imprese energivore (aumento al 40% ed estensione ai mesi di ottobre e novembre).Il Decreto Aiuti-quater amplia la misura anche al dicembre 2022.

Quindi ad oggi i crediti d’imposta disponibili per le imprese non gasivore sono:

  • del 25% per il secondo trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 1° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 1° trim. 2019;
  • del 25% per il terzo trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 2° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 2° trim. 2019;
  • del 40% per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 3° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 3° trim. 2019.

L’utilizzo dei crediti d’imposta dell’ultimo trimestre 2022 può essere effettuato in F24 esclusivamente entro il 30 giugno 2023.

È inoltre previsto l’invio all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023 di un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto Aiuti-quater.

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