Riscossione: novità per le dilazioni dal 2025

Con il Decreto di riforma della riscossione arriva una novità per le richieste di rateizzazione presentate ad Agenzia delle Entrate Riscossione a partire dal 2025.

Per i contribuenti che semplicemente dichiareranno (anche senza documentarlo) di essere in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica finanziaria, per i ruoli di importo inferiore o pari a € 120.000 il numero massimo di rate mensili concedibili passa da 72 a:

  • 84 per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026
  • 96 per le richieste presentante negli anni 2027 e 2028
  • 108 per le richieste presentate a decorrere dal 2029.

Qualora invece la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria venga documentata, le rate concedibili saranno le seguenti:

  • 120 rate se l’importo del ruolo è superiore a € 120.000
  • se l’importo del ruolo non è superiore a € 120.000:
    • da 85 a 120 rate mensili per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026
    • da 97 a 120 rate mensili per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028
    • da 109 a 120 rate mensili per le richieste presentate dal 2029.

Ai fini della documentazione della temporanea situazione di difficoltà andrà verificato:

  1. per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, l’Isee del nucleo familiare del debitore e all'entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;
  2. per gli altri soggetti, l'indice di liquidità e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.

Si è comunque in attesa di un decreto del Ministro dell'Economia sono stabilite le modalità di applicazione e documentazione dei parametri e sono altresì individuati:

  1. particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente;
  2. specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti cui non possibile applicare i parametri dell’indice di liquidità e del rapporto tra il debito e il valore della produzione

Arriva la delega unica per gli intermediari

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate è stata data attuazione alla previsione normativa che consente ai contribuenti di conferire un’unica delega, ad un massimo di due intermediari, per l’accesso a diversi servizi quali:

  • consultazione del Cassetto Fiscale;
  • servizi relativi alla fatturazione elettronica o dei corrispettivi telematici (consultazione e acquisizione delle fatture o dei dati utili ai fini IVA, registrazione dell’indirizzo telematico, consultazione e conservazione delle fatture elettroniche, ecc);
  • acquisizione dei dati ISA di tutte le informazioni per stabilire la proposta di concordato preventivo biennale;
  • altri servizi online relativi all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La delega avrà una durata di 4 anni, salvo revoca, e scadrà il 31 dicembre del quarto anno successivo al conferimento.

Il conferimento della delega può avvenire alternativamente:

  • tramite l’area personale di ciascun contribuente;
  • per il tramite di un intermediario

Prima della naturale scadenza e in assenza di variazioni, è possibile richiedere il rinnovo delle delega unica a decorrere dal 90esimo giorno precedente alla data di scadenza originaria della delega. La variazione di uno o più dati inseriti all’interno di una delega comporta in automatico la revoca della stessa in qualsiasi momento.

L’intermediario individuato dalla delega può infine rinunciare all’incarico comunicando la propria volontà, in qualsiasi momento, utilizzando una specifica funzionalità resa disponibile nella sua area riservata dell’Agenzia delle Entrate.

Inventario delle rimanenze di fine anno: perché è importante?

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno molti imprenditori si sentono richiamare dai propri consulenti in merito alla necessità di procedere alla redazione di un inventario delle proprie rimanenze.

Perchè adempiere a questo obbligo è così fondamentale?

Obblighi contabili

La valutazione delle rimanenze, quantomeno per le imprese in contabilità ordinaria, ha in primo luogo risvolti sulla determinazione dell’utile/perdita di esercizio, in quanto il valore delle rimanenze finali (o quantomeno la variazione subita dalle rimanenze tra l’inizio e la fine dell’anno) rappresenta un ricavo o un costo che vanno ad incidere sul risultato d’esercizio.

Ogni imprenditore ha quindi un obbligo civilistico di valutare correttamente le rimanenze, redigendo un inventario analitico con l’indicazione delle rimanenze esistenti al 31 dicembre. Nell’inventario andranno indicati tutti i beni di proprietà dell’impresa (anche se stoccati in luoghi diversi da quelli di proprietà: es. un magazzino di terzi) mentre non andranno indicati tutti i beni che, pur trovandosi nei locali dell’azienda, non sono di proprietà di questa.

A titolo esemplificativo nell’inventario andranno indicati:

  • i beni di proprietà presso i propri magazzini
  • i beni di proprietà in deposito presso terzi
  • i beni di proprietà stoccati in unità locali (sedi secondarie, depositi, ecc.)
  • i beni di proprietà che sono in viaggio ma i cui rischi si siano già trasferiti all’acquirente (es. beni acquistati con clausola FOB)

L’inventario dovrà essere formato distinguendo i beni per categorie omogenee e attribuendo agli stessi un valore utilizzando uno dei criteri ammessi dalla normativa civilistica:

  • in primis il critero del prezzo d’acquisto (cioè attribuendo per ogni bene lo specifico costo d’acquisto)
  • in alternativa, per i beni fungibili, uno degli altri criteri ammessi:
    • LIFO
    • FIFO
    • Costo medio ponderato
    • Prezzo al dettaglio.

Questo elenco va comunicato al proprio consulente per poter procedere alla registrazione contabile e alla determinazione del risultato d’esercizio.

Obblighi fiscali

Seppure per le imprese in contabilità semplificata le rimanenze non rilevino più nella determinazione del reddito, la redazione dell’inventario di magazzino è comunque necessaria ai fini fiscali. Questo perché la mancata consegna dell’inventario di magazzino, in caso di controllo o verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza, legittima questi ultimi ad effettuare un accertamento induttivo, cioè una tipologia di accertamento molto pesante e che porta a conseguenze più difficilmente difendibili da parte del contribuente.

Il valore delle rimanenze è altresì necessario per tutte le imprese al fine di compilare correttamente gli indicatori di affidabilità fiscale (ISA), pena l’applicazione delle relative sanzioni.

E’ quindi evidente la grande importanza di questo adempimento che va programmato per tempo, nei primi giorni di gennaio, al fine di dare una rappresentazione veritiera delle proprie giacenze ed evitare spiacevoli sorprese in caso di controllo fiscale.

Rottamazione quater: la Proroga arriva sul filo di lana

È arrivata con un comunicato stampa del Ministero dell’Economia (cui seguirà un provvedimento ad hoc) l’attesa proroga dei termini per la presentazione delle istanze di rottamazione quater, richiesta dagli operatori a seguito delle problematiche riscontrate con Agenzia delle Entrate Riscossione.

Durante questi mesi, infatti, sono emerse palesi discrepanze tra i prospetti informativi, predisposti dalla stessa Agenzia, e le cartelle effettivamente da saldare o rottamabili. Questo aveva portato ad un graduale sovraccarico degli studi, obbligati a ricontrollare tutta la documentazione per evitare errori, e a questo si erano aggiunte problematiche tecniche sul sito dell’Agenzia anche a seguito della concentrazione di istanze nell’ultimo periodo.

La proroga consentirà di presentare la domanda fino al 30 giugno 2023, cui seguirà la comunicazione delle rate da pagare entro il 30 settembre 2023.

Con lo slittamento dei termini di presentazione slitta anche il termine per la prima rata, in precedenza prevista per il 31 luglio 2023 e che ora dovrà essere versata entro il 31 ottobre 2023, portandosi però a ridosso della seconda rata, prevista per il 30 novembre 2023 e che non pare subire slittamenti.

Semplifica la tua ricerca di informazioni utili

Iscriviti alla nostra Newsletter gratuita

Parla con noi

Se hai bisogno di una squadra di consulenti che ha a cuore le tue esigenze, vieni a trovarci allo studio.
Oppure chiama, manda una mail, un fax, un messaggio su whatsapp o sui social…
Ti servono solo un paio di minuti, contattaci adesso.

  • Via J.F.Kennedy, 63- 98051 Barcellona P.G. (ME)
  • +39 090 9796698

  • + 39 090 5720002
Studio Mamì - Logo Footer

Studio Mamì | Via J.F.Kennedy, 63 - 98051 Barcellona P.G. (ME) | Tel +39 090 9796698 - Fax +39 090 5720002 - info@studiomami.it | P. IVA: 02121020834

Privacy Policy
Cookie Policy
Credits
Firma Elettronica Avanzata

Benvenuto sul sito dello Studio Mamì

KbxBotIcon