E-fattura: come integrare il CUP dal 27 gennaio 2026

Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 ha previsto l’obbligo di inserimento nelle fatture per beni e servizi finanziati da incentivi pubblici di un codice, chiamato Codice Unico Progetto (CUP). Posto, però, che le fatture vengono emesse dai fornitori dei beni e servizi, mentre l’esigenza di inserimento del CUP è in capo all’acquirente, capitava spesso che le fatture elettroniche ricevute fossero prive di CUP o riportassero un CUP errato.

Dal 27 gennaio 2026, quindi, è stato attivato un nuovo servizio web dell’Agenzia delle Entrate per regolarizzare il Codice Unico di Progetto nelle fatture elettroniche già ricevute.

Soggetti interessati

Sono interessati alla novità:

  • Cessionari e committenti che ricevono fatture relative a acquisti di beni o servizi oggetto di incentivi pubblici (PNRR, Piano Nazionale Complementare, fondi coesione ecc.).
  • Intermediari delegati (professionisti, commercialisti, consulenti fiscali, CAF) muniti di delega specifica “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche” ai sensi del provvedimento AdE.

Cosa prevede il servizio

Dal 27 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha attivato nel portale “Fatture e Corrispettivi” un servizio web che consente di:

  • integrare il CUP mancante in una fattura elettronica già ricevuta;
  • correggere un CUP errato senza dover ricorrere alla riemissione della fattura da parte del fornitore;
  • consultare lo storico dei CUP associati alle fatture.

Prima di questa novità, l’unica modalità per inserire o correggere il CUP era chiedere al cedente/prestatore l’annullamento con nota di credito e la successiva riemissione della fattura, con tempi e oneri maggiori.

Modalità di accesso

E’ possibile accedere al servizio utilizzando le proprie credenziali personali (SPID/CNS/CIE) o tramite intermediario delegato.

L’accesso avviene attraverso il portale “Fatture e Corrispettivi” all’interno dell’Area Riservata dell’Agenzia delle Entrate, selezionando la funzione “Integrazione CUP” all’interno della sezione “Comunicazioni”.

La procedura non modifica l’XML originario: il CUP si associa digitalmente alla fattura, restando tracciato per fini di controllo e rendicontazione.

Il CUP originario inserito dal fornitore non può essere eliminato o sovrascritto mentre i CUP aggiunti tramite il servizio possono essere corretti o rimossi successivamente, se inseriti erroneamente.

Sistema Tessera Sanitaria: dati 2025 da inviare entro il 2 febbraio 2026

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto MEF – Ragioneria Generale dello Stato del 29 ottobre 2025, diventa operativo il nuovo calendario per l’invio annuale delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (STS).

La scadenza unica annuale, reintrodotta dal D.Lgs. 81/2025 (correttivo alla riforma fiscale), è fissata al 31 gennaio di ogni anno. Tuttavia, poiché nel 2026 il 31 gennaio cade di sabato, il termine slitta automaticamente a lunedì 2 febbraio 2026.

Chi deve trasmettere i dati

L’obbligo riguarda tutti gli operatori sanitari che alimentano il Sistema TS, ovvero:

  • farmacie;
  • laboratori e strutture sanitarie pubbliche e private (anche militari);
  • medici, odontoiatri, psicologi, fisioterapisti e altri professionisti sanitari iscritti ai relativi albi;

Per i veterinari, invece, resta confermata la scadenza del 16 marzo 2026.

L’invio deve riguardare tutte le spese pagate nel 2025 (fa fede la data del pagamento, non quella della fattura).

Opposizione dei cittadini

I cittadini potranno accedere all’area riservata del Sistema TS per consultare i dati trasmessi e, se lo desiderano, opporsi all’invio all’Agenzia delle Entrate:

  • dal 10 febbraio all’8 marzo 2026

Correzioni ed errori: cosa cambia

Le sanzioni previste per errori e omissioni sono molto pesanti. L’art. 3, comma 5-bis del D.Lgs. 175/2014 prevede:

  • 100 € per ogni documento non trasmesso o con errore
  • massimale annuale di 50.000 €.

Sono previste specifiche finestre per correggere i dati, evitando o riducendo le sanzioni:

  • fino al 9 febbraio 2026: correzione senza sanzioni;
  • fino al 3 aprile 2026: riduzione delle sanzioni a 1/3;
  • dopo il 3 aprile 2026: sanzione piena.

È comunque applicabile, alle superiori sanzioni, il ravvedimento operoso senza possibilità di cumulo giuridico.

Reddito di lavoro autonomo: cosa cambia con l’omnicomprensività.

Con la riforma dell’art. 54 del Testo Unico sulle Imposte dei Redditi, il concetto di reddito da lavoro autonomo cambia radicalmente: al centro della nuova disciplina c’è il principio di omnicomprensività.

Cosa cambia rispetto al passato

In passato, il reddito da lavoro autonomo era costruito principalmente intorno ai compensi in denaro, intesi come corrispettivo sinallagmatico per una prestazione svolta. La determinazione del reddito si basava su un’elencazione selettiva delle componenti positive.

Con il nuovo testo dell’art. 54 TUIR, invece, il criterio si amplia: vengono inclusi tutti i valori e le somme percepiti “in relazione” all’attività professionale o artistica, a prescindere dal fatto che provengano dal committente. In altri termini, ciò che conta è il nesso di causalità con l’attività svolta, non più la natura del soggetto erogante né la forma giuridica della somma.

Prime applicazioni del nuovo principio

La risposta ad interpello n.?171/E/2025 è uno dei primi documenti ufficiali che cerca di dare contenuto a questo nuovo principio, facendo da discrimine per alcune fattispecie che vediamo in sintesi:

  • Interessi attivi su conto corrente professionale: secondo l’Agenzia delle Entrate, non rientrano nel reddito da lavoro autonomo (grazie al D.L. 84/2025 che li qualifica come redditi da capitale). Tuttavia, in assenza di questo intervento normativo, il legame con l’attività professionale sarebbe stato sufficiente per attrarli nel reddito da lavoro autonomo;
  • Riaddebito dei premi assicurativi professionali: un’associazione professionale stipula una polizza che copre anche i soci. I soci rimborsano la quota all’associazione. Secondo l’Agenzia, il riaddebito non è rilevante ai fini del reddito da lavoro autonomo, nonostante il nesso evidente con l’attività esercitata;
  • Spread su acquisto di crediti fiscali (es. bonus edilizi): in questo caso lo spread positivo tra il valore d’acquisto e quello nominale è considerato reddito da lavoro autonomo, perché ritenuto in relazione all’attività, superando quanto affermato nel precedente interpello 472/E/2023.

Quali conclusioni?

Il principio di omnicomprensività è sicuramente destinato a rivoluzionare il concetto di reddito per i lavoratori autonomi, ma la sua applicazione concreta presenta numerose incertezze.

Il rischio maggiore è che si debba procedere caso per caso, con un’impennata di interpelli all’Agenzia per capire cosa debba rientrare o meno nella base imponibile. Una situazione che contrasta con i principi di certezza del diritto e semplificazione fiscale.

IVA nel settore trasporti e logistica: approvato il provvedimento per l’opzione reverse charge

Con provvedimento n. 309107/E/2025 del 28 luglio 2025 sono stati approvati il modello e le istruzioni per l’esercizio dell’opzione che, nel settore del trasporto merci e della logistica, consente al committente di versare l’IVA in nome e per conto del prestatore.

Questa misura è stata introdotta in via transitoria, e solo su base volontaria, dalla Legge di Bilancio 2025, in attesa dell’autorizzazione UE che renderà la misura definitiva e obbligatoria per tutti.

L’opzione riguarda le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti delle imprese che svolgono attività di trasporto e della movimentazione di merci e prestazioni di servizi di logistica. L’opzione, con il D.L. 84/2025, è stata estesa anche alle agenzie per il lavoro di cui all’art. 4 del D.Lgs. 276/2003.

L’applicazione volontaria della misura consente di anticiparne gli effetti attraverso una comunicazione all’Agenzia delle Entrate da parte di committente e prestatore. L’opzione quindi:

  • è congiunta, ovvero deve essere esercitata da entrambe le parti;
  • riguarda ciascun contratto stipulato nella filiera (anche tra subappaltatori);
  • si applica solo alle prestazioni di trasporto, movimentazione merci e logistica rese tra imprese.

A seguito dell’opzione l’Iva:

  • viene indicata in fattura ma versata dal committente all’Erario (come nello split payment);
  • non può essere compensata in sede di liquidazione periodica;
  • è versata entro il giorno 16 del mese successivo all’emissione della fattura.

L’opzione presentata, che ha validità triennale per i contratti indicati, può essere integrata in seguito per nuovi rapporti contrattuali.

È importante precisa che, anche se l’IVA è versata dal committente, resta ferma la responsabilità solidale del prestatore nei confronti del Fisco.

Il nuovo regime agevola i flussi finanziari nel settore logistico e di trasporto merci, ma comporta una gestione più attenta della contrattualistica e della tempistica dei versamenti. È consigliabile per le imprese valutare attentamente l’adesione insieme al proprio consulente fiscale, soprattutto in presenza di rapporti continuativi e articolati nella filiera.

Riscossione: novità per le dilazioni dal 2025

Con il Decreto di riforma della riscossione arriva una novità per le richieste di rateizzazione presentate ad Agenzia delle Entrate Riscossione a partire dal 2025.

Per i contribuenti che semplicemente dichiareranno (anche senza documentarlo) di essere in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica finanziaria, per i ruoli di importo inferiore o pari a € 120.000 il numero massimo di rate mensili concedibili passa da 72 a:

  • 84 per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026
  • 96 per le richieste presentante negli anni 2027 e 2028
  • 108 per le richieste presentate a decorrere dal 2029.

Qualora invece la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria venga documentata, le rate concedibili saranno le seguenti:

  • 120 rate se l’importo del ruolo è superiore a € 120.000
  • se l’importo del ruolo non è superiore a € 120.000:
    • da 85 a 120 rate mensili per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026
    • da 97 a 120 rate mensili per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028
    • da 109 a 120 rate mensili per le richieste presentate dal 2029.

Ai fini della documentazione della temporanea situazione di difficoltà andrà verificato:

  1. per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, l’Isee del nucleo familiare del debitore e all'entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;
  2. per gli altri soggetti, l'indice di liquidità e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.

Si è comunque in attesa di un decreto del Ministro dell'Economia sono stabilite le modalità di applicazione e documentazione dei parametri e sono altresì individuati:

  1. particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente;
  2. specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti cui non possibile applicare i parametri dell’indice di liquidità e del rapporto tra il debito e il valore della produzione

Arriva la delega unica per gli intermediari

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate è stata data attuazione alla previsione normativa che consente ai contribuenti di conferire un’unica delega, ad un massimo di due intermediari, per l’accesso a diversi servizi quali:

  • consultazione del Cassetto Fiscale;
  • servizi relativi alla fatturazione elettronica o dei corrispettivi telematici (consultazione e acquisizione delle fatture o dei dati utili ai fini IVA, registrazione dell’indirizzo telematico, consultazione e conservazione delle fatture elettroniche, ecc);
  • acquisizione dei dati ISA di tutte le informazioni per stabilire la proposta di concordato preventivo biennale;
  • altri servizi online relativi all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La delega avrà una durata di 4 anni, salvo revoca, e scadrà il 31 dicembre del quarto anno successivo al conferimento.

Il conferimento della delega può avvenire alternativamente:

  • tramite l’area personale di ciascun contribuente;
  • per il tramite di un intermediario

Prima della naturale scadenza e in assenza di variazioni, è possibile richiedere il rinnovo delle delega unica a decorrere dal 90esimo giorno precedente alla data di scadenza originaria della delega. La variazione di uno o più dati inseriti all’interno di una delega comporta in automatico la revoca della stessa in qualsiasi momento.

L’intermediario individuato dalla delega può infine rinunciare all’incarico comunicando la propria volontà, in qualsiasi momento, utilizzando una specifica funzionalità resa disponibile nella sua area riservata dell’Agenzia delle Entrate.

Inventario delle rimanenze di fine anno: perché è importante?

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno molti imprenditori si sentono richiamare dai propri consulenti in merito alla necessità di procedere alla redazione di un inventario delle proprie rimanenze.

Perchè adempiere a questo obbligo è così fondamentale?

Obblighi contabili

La valutazione delle rimanenze, quantomeno per le imprese in contabilità ordinaria, ha in primo luogo risvolti sulla determinazione dell’utile/perdita di esercizio, in quanto il valore delle rimanenze finali (o quantomeno la variazione subita dalle rimanenze tra l’inizio e la fine dell’anno) rappresenta un ricavo o un costo che vanno ad incidere sul risultato d’esercizio.

Ogni imprenditore ha quindi un obbligo civilistico di valutare correttamente le rimanenze, redigendo un inventario analitico con l’indicazione delle rimanenze esistenti al 31 dicembre. Nell’inventario andranno indicati tutti i beni di proprietà dell’impresa (anche se stoccati in luoghi diversi da quelli di proprietà: es. un magazzino di terzi) mentre non andranno indicati tutti i beni che, pur trovandosi nei locali dell’azienda, non sono di proprietà di questa.

A titolo esemplificativo nell’inventario andranno indicati:

  • i beni di proprietà presso i propri magazzini
  • i beni di proprietà in deposito presso terzi
  • i beni di proprietà stoccati in unità locali (sedi secondarie, depositi, ecc.)
  • i beni di proprietà che sono in viaggio ma i cui rischi si siano già trasferiti all’acquirente (es. beni acquistati con clausola FOB)

L’inventario dovrà essere formato distinguendo i beni per categorie omogenee e attribuendo agli stessi un valore utilizzando uno dei criteri ammessi dalla normativa civilistica:

  • in primis il critero del prezzo d’acquisto (cioè attribuendo per ogni bene lo specifico costo d’acquisto)
  • in alternativa, per i beni fungibili, uno degli altri criteri ammessi:
    • LIFO
    • FIFO
    • Costo medio ponderato
    • Prezzo al dettaglio.

Questo elenco va comunicato al proprio consulente per poter procedere alla registrazione contabile e alla determinazione del risultato d’esercizio.

Obblighi fiscali

Seppure per le imprese in contabilità semplificata le rimanenze non rilevino più nella determinazione del reddito, la redazione dell’inventario di magazzino è comunque necessaria ai fini fiscali. Questo perché la mancata consegna dell’inventario di magazzino, in caso di controllo o verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza, legittima questi ultimi ad effettuare un accertamento induttivo, cioè una tipologia di accertamento molto pesante e che porta a conseguenze più difficilmente difendibili da parte del contribuente.

Il valore delle rimanenze è altresì necessario per tutte le imprese al fine di compilare correttamente gli indicatori di affidabilità fiscale (ISA), pena l’applicazione delle relative sanzioni.

E’ quindi evidente la grande importanza di questo adempimento che va programmato per tempo, nei primi giorni di gennaio, al fine di dare una rappresentazione veritiera delle proprie giacenze ed evitare spiacevoli sorprese in caso di controllo fiscale.

Rottamazione quater: la Proroga arriva sul filo di lana

È arrivata con un comunicato stampa del Ministero dell’Economia (cui seguirà un provvedimento ad hoc) l’attesa proroga dei termini per la presentazione delle istanze di rottamazione quater, richiesta dagli operatori a seguito delle problematiche riscontrate con Agenzia delle Entrate Riscossione.

Durante questi mesi, infatti, sono emerse palesi discrepanze tra i prospetti informativi, predisposti dalla stessa Agenzia, e le cartelle effettivamente da saldare o rottamabili. Questo aveva portato ad un graduale sovraccarico degli studi, obbligati a ricontrollare tutta la documentazione per evitare errori, e a questo si erano aggiunte problematiche tecniche sul sito dell’Agenzia anche a seguito della concentrazione di istanze nell’ultimo periodo.

La proroga consentirà di presentare la domanda fino al 30 giugno 2023, cui seguirà la comunicazione delle rate da pagare entro il 30 settembre 2023.

Con lo slittamento dei termini di presentazione slitta anche il termine per la prima rata, in precedenza prevista per il 31 luglio 2023 e che ora dovrà essere versata entro il 31 ottobre 2023, portandosi però a ridosso della seconda rata, prevista per il 30 novembre 2023 e che non pare subire slittamenti.

Semplifica la tua ricerca di informazioni utili

Iscriviti alla nostra Newsletter gratuita

Parla con noi

Se hai bisogno di una squadra di consulenti che ha a cuore le tue esigenze, vieni a trovarci allo studio.
Oppure chiama, manda una mail, un fax, un messaggio su whatsapp o sui social…
Ti servono solo un paio di minuti, contattaci adesso.

  • Via J.F.Kennedy, 63- 98051 Barcellona P.G. (ME)
  • +39 090 9796698

  • + 39 090 5720002
Studio Mamì - Logo Footer

Studio Mamì | Via J.F.Kennedy, 63 - 98051 Barcellona P.G. (ME) | Tel +39 090 9796698 - Fax +39 090 5720002 - info@studiomami.it | P. IVA: 02121020834

Privacy Policy
Cookie Policy
Credits
Firma Elettronica Avanzata

Benvenuto sul sito dello Studio Mamì

KbxBotIcon