DAL 2020 SCATTA LA TASSA SULLO ZUCCHERO (C.D. SUGAR TAX)

La legge di bilancio 2020 istituisce una nuova imposta sul consumo di bevande edulcorate, cioè i prodotti finiti e i prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, ottenuti con l’aggiunta di edulcoranti ed aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 percento in volume. Per edulcorante si intende qualsiasi sostanza in grado di conferire sapore dolce alle bevande.

I soggetti passivi dell’imposta sono:

  • il fabbricante, ovvero il soggetto nazionale che provvede al condizionamento, nel caso di cessioni nazionali, anche a titolo gratuito, a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
  • l’acquirente, nel caso di acquisti intra-comunitari
  • l’importatore, nel caso di importazioni da paesi extra-UE.

L’imposta non si applica alle bevande edulcorate cedute direttamente dal fabbricante nazionale per il consumo in altri paesi UE e per quelle esportate.

La misura dell’imposta è pari:

  • a 10 euro per ettolitro per i prodotti finiti;
  • a 0,25 euro per Kg per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.

Sono invece esenti dal pagamento dell’imposta le bevende edulcorate il cui contenuto complessivo di edulcoranti sia inferiore o uguale a:

  • 25 gr/l per i prodotti finiti;
  • 124 gr/kg per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.

I soggetti obbligati dovranno presentare un’apposita dichiarazione mensile, dalla quale emergerà il debito d’imposta, e operare il versamento entro il mese successivo a quello di riferimento.

L’imposta, però, non è di immediata applicazione, in quanto entrerà in vigore dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione di apposito decreto attuativo, che dovrà emanarsi entro agosto 2020.

INTRODOTTA LA PLASTIC TAX SU ALCUNI PRODOTTI IN PLASTICA

La legge di bilancio 2020 porta con sé anche la tanto contestata “plastic tax”, volta a disincentivare l’utilizzo dei prodotti in plastica.

In particolare l’imposta si pagherà sui cosiddetti “MACSI”, cioè manufatti con singolo impiego, cioè prodotti monouso volti al contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, anche sotto forma di fogli, pellicole o strisce, e che vengono realizzati utilizzando materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica. Ad essere esclusi solo i prodotti conformi alla norma UNI EN 13432:2002, i dispositivi medici ed i MACSI atti al contenimento ed alla protezione dei medicinali.

I soggetti passivi dell’imposta sono:

  • il fabbricante (per i MACSI prodotti in Italia)
  • l’utilizzatore o il venditore a consumatore finale (per i MACSI prodotti in altri paesi UE)
  • l’importatore (per i MACSI provenienti da paesi extra-UE).

I suddetti soggetti passivi dovranno presentare all’Agenzia delle Dogane apposite dichiarazioni trimestrali per l’accertamento dell’imposta dovuta, la quale sarà pari a 45 centesimi di euro per chilogrammo di plastica e non va versata se l’importo è pari o inferiore a 10 euro.

Al fine di premiare i comportamenti virtuosi, invece, per il 2020 viene previsto un credito d’imposta pari al 10% delle spese sostenute per l’adeguamento tecnologico mirato alla produzione di manufatti compostabili fino ad un importo massimo di 20.000 euro per singolo beneficiario.

L’attuazione della normativa attende un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e si applicherà dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione delo stesso.

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