Le novità del decreto correttivo in ambito fiscale

Il decreto correttivo sull’adempimento collaborativo contiene una serie di novità che impattano su altri ambiti del comparto fiscale. Tra queste, si segnalano le modifiche al concordato preventivo biennale e alla disciplina degli avvisi bonari.

Concordato preventivo biennale

Modifiche molto importanti hanno interessato il concordato preventivo biennale, cioè l’istituto che consente di pre-concordare il reddito tassabile per gli anni 2024-2025, staccandolo quindi dal reddito effettivo.

La modifica più importante riguarda l’introduzione di una flat tax sulla differenza tra maggior reddito concordato e il reddito conseguito prima dell’accesso al concordato preventivo biennale. Questa flat tax per i soggetti ISA è così determinata:

  • 10% per i punteggi ISA superiori a 8
  • 12% per i punteggi ISA pari o superiori a 6 e fino a 8
  • 15% per i punteggi ISA inferiori a 6

mentre per i forfettari l’imposta sostitutiva è del 10% e scende al 3% per le start up.

Per fare un esempio, se il mio reddito nel 2023 è stato di 20.000 euro e il reddito proposto dall’Agenzia delle Entrate è di 25.000, la flat tax si applicherà su 5.000 euro (la differenza tra 25.000 e 20.000 euro).

Tra le altre modifiche degne di nota, il chiarimento su una delle cause di esclusione, cioè quella collegata ai debiti tributari. Viene chiarito che il limite per l’accesso, cioè quello di avere debiti tributari inferiori a 5.000 euro, riguarda quelli definitivamente accertati o derivanti da atti impositivi non più impugnabili.

Per le imprese viene poi prevista la possibilità di riportare in avanti le perdite fiscali conseguite nei periodi oggetto di concordato ed è stata ridotta dal 50 al 30% la percentuale oltre la quale i minori redditi conseguiti in presenza di eventi calamitosi determinano l’uscita dal concordato.

Infine cambia il calcolo del secondo acconto per il 2024 a seguito dell’adesione al concordato. Infatti:

  • se l’acconto è determinato col metodo storico (cioè basandosi sull’imposta del periodo precedente) sarà dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% (3% per i forfettari start-up) della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato nel periodo d’imposta precedente;
  • se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo in corso, il secondo è calcolato come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quello versato con la prima rata calcolato con le regole ordinarie.

Avvisi bonari

Dal 2025 i termini per il versamento delle somme derivanti da avvisi bonari passano da 30 a 60 giorni e slitta allo stesso modo il termine del versamento della prima rata in caso di pagamento rateale. I giorni sono 30 in caso di avviso di liquidazione dei redditi da tassazione separata e 90 (in luogo di 60) in caso di avvisi bonari notificati agli intermediari per conto dei propri clienti.

Tra l’altro, a seguito del nuovo decreto sulle sanzioni, la sanzione applicabile in caso di avviso bonario scende dal 10% all’8,33%.

Invio delle spese sanitarie al sistema TS diventa mensile

Con un recente decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze cambiano modalità e contenuti delle comunicazioni al sistema TS, con un sensibile aggravio degli adempimenti per i soggetti obbligati.

L’invio dei dati delle prestazioni sanitarie, giova ricordarlo, è un adempimento che consente di mettere a disposizione dell’Agenzia delle entrate le informazioni concernente le spese sanitarie sostenuti dai cittadini nel corso dell’anno e consentire la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Ma vediamo cosa cambia.

Soggetti obbligati

Il novero dei soggetti obbligati all’invio al sistema TS si è esteso nel tempo e ricomprende oggi una lunga lista di operatori sanitari e non:

  • farmacie
  • strutture specialistiche pubbliche e private accreditate
  • iscritti all’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri
  • strutture autorizzate ai sensi dell’art. 8-ter D.Lgs. n. 502/1992
  • strutture autorizzate alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari
  • parafarmacie
  • ottici
  • psicologici
  • infermieri
  • ostetrici
  • medici veterinari
  • tecnici sanitari di radiologia medica
  • strutture della sanità militare;
  • farmacia assistenziale dei mutilati e invalidi di guerra e del lavoro (ANMIG);
  • biologi;
  • tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
  • tecnico audiometrista;
  • tecnico audioprotesista;
  • tecnico ortopedico;
  • dietista;
  • tecnico di neurofisiopatologia;
  • tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
  • igienista dentale;
  • fisioterapista;
  • logopedista;
  • podologo;
  • ortottista e assistente di oftalmologia;
  • terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
  • tecnico della riabilitazione psichiatrica;
  • terapista occupazionale;
  • educatore professionale;
  • tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
  • assistente sanitario.

Cosa cambia per il 2020

L’unica modifica già prevista per il 2020 sarà l’indicazione, per ogni documento fiscale, della modalità di pagamento in quanto dall’inizio del 2020 le detrazioni fiscali sono fruibili solo se il pagamento della spesa avviene con mezzi traccaibili (con eccezione dell’acquisto dei medicinali e dei dispositivi medici e delle prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche e da strutture private accreditate).

Rimane ferma la comunicazione dei dati in un’unica soluzione, entro il 31 gennaio all’anno successivo rispetto a quello di riferimento.

Cosa cambia dal 2021

Come detto, finora la comunicazione dei dati al sistema TS avveniva annualmente, entro la fine del mese di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.

A partire dal 2021 la trasmissione dei dati diviene mensile, entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.

Inoltre, per ogni documento fiscale andranno indicati i seguenti ulteriori dati:

  • tipo di documento fiscale
  • modalità di pagamento
  • aliquota ovvero natura Iva della singola operazione
  • indicazione dell’esercizio dell’opposizione, da parte del cittadino, alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. I dati relativi alle spese per le quali il cittadino ha esercitato l’opposizione saranno trasmessi al Sistema TS senza l’indicazione del codice fiscale dell’assistito.

Aumentano il numero di comunicazioni, quindi, e con esso le complicazioni per questa tipologia di contribuenti.

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In partenza la “lotteria degli scontrini”

La lotteria partirà il 1° luglio 2020 e la prima estrazione è prevista il 7 agosto 2020.

Di cosa si tratta?

È la prima misura anti-evasione che coinvolgerà direttamente il consumatore e gli consentirà di partecipare all’estrazione di premi mensili ed annuali. Potranno partecipare alla lotteria degli scontrini tutte le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia che, al di fuori dell’esercizio attività d’impresa, acquisteranno beni o riceveranno prestazioni di servizi da esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.

Come funziona?

Il consumatore che intende partecipare alla lotteria dovrà rilasciare all’esercente il proprio codice lotteria, da scaricare sul portale dedicato che verrà predisposto dall’Agenzia delle Entrate e non basterà fornire il codice fiscale, come precedentemente si pensava.

Pertanto, a partire dal 9 marzo 2020 i registratori telematici, come anche la procedura web messa a disposizione nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, dovranno essere configurati per consentire la trasmissione dei dati memorizzati delle singole operazioni commerciali, necessari alla partecipazione alla lotteria degli scontrini, a seguito di esplicita volontà del cliente.

Quanto e come si vince?

In fase di avvio sano previste 3 estrazioni mensili con premi pari a 30.000

Si avranno 90 giorni di tempo per richiedere il premio, e sarà predisposto un sito ad hoc da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Ancor più allettante è il premio previsto dall’estrazione di fine anno: il più fortunato potrebbe portare a casa fino ad un milione di euro.

La prima estrazione mensile sarà effettuata venerdì 07/08/2020, le successive estrazioni mensili avverranno ogni secondo giovedì del mese. I premi della lotteria non saranno soggetti a nessuna tassazione.

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Corona virus: slittano i termini fiscali

Nel pacchetto delle misure urgenti varato dal consiglio dei ministri per il contrasto al coronavirus è previsto anche lo slittamento dei principali termini fiscali. L'emergenza, infatti, ha fatto slittare le scadenze del 730 e delle Certificazioni uniche in tutta Italia, non solo nella zona rossa, prorogando di fatto parecchie scadenze; la misura anticipa anche l’entrata in vigore del calendario fiscale previsto per il 2021.

Ecco un elenco aggiornato di tutti gli slittamenti:

Certificazione unica: il termine per l’invio è prorogato al 31/03

Interventi condominiali: anche in questo caso il termine per l’invio è prorogato al 31/03

Spese detraibili: rinviata la 30/01 anche la scadenza per i dati relativi alle spese detraibili come quelle di asili nido, ristrutturazioni, spese funebri, universitarie, banche, assicurazioni, enti previdenziali, università, asili nido, veterinari. Resta invece invariato il termine per l’invio dei dati riguardanti le spese sanitarie al sistema tessera sanitaria.

Modello 730: per quanto riguarda il precompilato 2020 sarà disponibile online dal 05/05 anziché dal 15/04 mentre il termine di presentazione dello stesso è stata prorogata al 30/09/2020

Rottamazione ter: per quanto riguarda il pagamento della rata della rottamazione ter scaduta il 28/02/2020 e del saldo e stralcio scaduta il 31/03/2020 è prevista la proroga al 01/06/2020 a favore delle persone fisiche residenti nella zona rossa

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CON IL DECRETO FISCALE SI ISTITUISCE IL REGISTRO UNICO DEGLI OPERATORI DEL GIOCO PUBBLICO

A partire dal 2020, previa pubblicazione di un apposito decreto del MEF, verrà istituito il Registro unico degli operatori del gioco pubblico.

A prevederlo è l’art. 27 del Decreto fiscale, disponendo che l’iscrizione al registro costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono attività in materia di gioco pubblico ed è obbligatoria anche per i soggetti che già esercitavano tale attività.

In particolare l’iscrizione è obbligatoria per le seguenti tipologie di operatori:

  • produttori, proprietari e possessori (o detentori a qualsiasi titolo) di apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito (AWP o new slot e videolottery, VLT);
  • concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresì proprietari degli apparecchi e terminali AWP e VLT;
  • produttori e proprietari degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lettere a), c), c-bis) e c-ter), TULPS (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – D. 773/1931), nonché possessori o detentori a qualsiasi titolo dei predetti apparecchi con esclusivo riferimento a quelli che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;
  • concessionari del gioco del Bingo;
  • concessionari di scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi e su eventi simulati;
  • titolari di punti vendita dove si accettano scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi, su eventi simulati e concorsi pronostici sportivi, nonché titolari dei punti per la raccolta scommesse regolarizzati da specifici atti normativi e titolari dei punti di raccolta ad essi collegati;
  • concessionari dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore;
  • titolari dei punti di vendita delle lotterie istantanee e dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore;
  • concessionari del gioco a distanza;
  • titolari dei punti di ricarica dei conti di gioco a distanza;
  • produttori delle piattaforme dei giochi a distanza e di piattaforme per eventi simulati;
  • società di corse che gestiscono gli ippodromi;
  • allibratori;
  • ogni altro soggetto non ricompreso fra quelli sopra elencati che svolge qualsiasi altra attività funzionale o collegata alla raccolta del gioco.

L’iscrizione andrà rinnovata ogni anno e comporterà il versamento di una somma annuale che varia da un minimo di 200 a un massimo di 10.000 euro. L’esercizio di un’attività funzionale alla raccolta di gioco in assenza di iscrizione al Registro comporterà una sanzione di 10.000 euro è l’inibizione dall’iscrizione al Registro per i successivi cinque anni.

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Manovra 2020 ecco le ultime novità sulle partite iva

La Legge di Bilancio 2020 conferma la stretta alla tassazione agevolata per le partite IVA e le novità introdotte dalla Manovra, che comportano l’onere di verificare il rispetto dei nuovi requisiti introdotti su compensi a dipendenti e collaboratori e cumulo dei redditi.

Le piccole partite IVA, a partire dal 1° gennaio 2020, dovranno confrontarsi con il ripristino dei limiti per l’accesso o la permanenza nel regime forfettario.

Cosa cambia quindi dal prossimo anno?

La stretta riguarda il regime forfettario per i soggetti con ricavi o compensi fino a 65 mila euro. Per accedere al regime forfettario vengono inseriti due ulteriori requisiti:

  • non aver sostenuto spese superiori a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, collaboratori, dipendenti, ecc.
  • non aver percepito nell'anno precedente redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro.

A differenza di quanto ipotizzato inizialmente, la Legge di Bilancio 2020 non estende l’obbligo di fattura elettronica anche ai forfettari, ma introduce un regime premiale per chi la adotterà in via facoltativa. Per chi adotterà la fattura elettronica, infatti, viene ridotto di un anno il termine di decadenza per l’accertamento.

Nessun esonero, invece, per la trasmissione telematica dei corrispettivi che diverrà obbligatoria dall’1 gennaio 2020 anche per i forfettari.

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Decreto fiscale: novità per l’esterometro

Il decreto fiscale collegato al Decreto Legge 124/2019 (in corso di conversione in Legge proprio in questi giorni) contiene diverse novità, tra le quali una diversa periodicità per l’invio dell’esterometro. Il decreto prevede infatti che la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dell'esterometro (dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato) venga effettuata trimestralmente entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. La norma pertanto modifica i termini di trasmissione dei dati delle fatture transfrontaliere portandoli da mensili a trimestrali.

Si ricorda infatti che a normativa vigente la trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.

Studio Mamì - News - Regime Forfettario

Dal 2020 nuove regole per la prova delle cessioni Intra

Tra gli elementi caratterizzanti le operazioni intracomunitarie, e che danno titolo all’applicazione del regime di non imponibilità, è prevista la necessità che i beni debbano essere spediti o trasportati da uno Stato membro ad un altro Stato membro (a livello dell’ordinamento italiano tale requisito è disposto dall’art. 41 della Legge 331/1993).

Tuttavia, il Legislatore europeo non ha mai determinato quali fossero le prove documentali necessarie per comprovare la movimentazione della merce. Questo aspetto ha fatto sì che nei vari Stati si siano verificate divergenze di approccio che hanno spesso creato difficoltà e incertezze giuridiche per le imprese, in contrasto con gli obiettivi prefissati dalla normativa di migliorare gli scambi intracomunitari.

Al fine di specificare e armonizzare le condizioni alle quali possono applicarsi le esenzioni di cui all’articolo 138 della direttiva 2006/112/CE, il Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/1912 del Consiglio del 4 dicembre 2018 ha modificato e integrato il Regolamento (UE) con l’obiettivo di identificare i documenti necessari a comprovare il requisito dell’effettivo trasferimento dei beni da uno Stato membro a un altro.

All’operatore viene accordata la possibilità di esibire la documentazione che dimostri l’infondatezza della presunzione astratta fatta dal legislatore comunitario.

La Sezione 2 bis inserita nel capo VIII del Regolamento (UE) n. 282/2011 distingue due casi:

  • quello in cui i beni siano stati spediti o trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto;
  • quello in cui beni siano stati trasportati o spediti dall’acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, prevedendo per essi, ai fini del riconoscimento della non imponibilità dell’operazione, documentazione di prova differenziata.

Nel primo caso, al fine di provare il trasporto intracomunitario della merce, il venditore dovrà possedere due elementi di prova relativi al trasporto (ad es. CMR firmato, polizza dicarico, fattura di trasporto aereo, fattura emessa dallo spedizioniere, ecc.) o uno dei precedenti elementi insieme ad un ulteriore elemento di prova a scelta tra una polizza assicurativa relativa al trasporto o spedizione dei beni, documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni, documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione o una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione.

Nel secondo caso, oltre ai suddetti elementi, è necessario che il cessionario certifichi che i beni sono stati trasportati o spediti dal cessionario o da un terzo per conto dello stesso cessionario e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni.

Nuovi soggetti tenuti all’invio dati spese sanitarie

Il decreto del Ministero dell’Economia pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 dicembre 2019 ha esteso l’obbligo di trasmissione delle spese sanitarie a nuovi soggetti.

La misura si è resa necessaria a seguito dell’istituzione e del riconoscimento di nuovi albi e organizzazioni conseguenti alla ristrutturazione della disciplina delle professioni sanitari, che hanno determinato quindi un riassetto del settore.

In particolare, sono gli iscritti all'albo delle professioni sanitarie di:

  • tecnico sanitario di laboratorio biomedico
  • audiometrista
  • tecnico audioprotesista
  • tecnico ortopedico
  • dietista
  • tecnico di neurofisiopatologia, di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
  • igienista dentale
  • fisioterapista
  • logopedista
  • podologo
  • ortottista assistente di oftalmologia
  • terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
  • tecnico della riabilitazione psichiatrica
  • terapista occupazionale
  • educatore professionale
  • tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
  • assistente sanitario
  • biologo.

Ricordiamo che l'invio dei dati delle spese sanitarie sostenute dai contribuenti nel 2019 è da effettuarsi entro il 31 gennaio 2020. Pertanto, i nuovi soggetti obbligati hanno poco tempo per procedere all'accreditamento al Sistema TS.

Per quanto riguarda le modalità di trasmissione e alle specifiche tecniche, si deve fare riferimento al decreto del MEF del 31 luglio 2015 e del 27 aprile 2018; si dovrà invece attendere un successivo provvedimento dell’Agenzia delle entrate che, sentito il Garante della privacy, stabilirà le modalità tecniche di utilizzo delle informazioni ricevute, da parte dell’Amministrazione finanziaria, ai fini della predisposizione della precompilata.

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