Per alleviare parzialmente il peso economico della pandemia su chi ne ha subito di più le conseguenze negative, il Decreto Ristori quater introduce una mini proroga per i versamenti del mese di dicembre relativi:

  • ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati (artt. 23 e 24 Dpr 600/1973), e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che vengono operate in qualità di sostituti d'imposta;
  • ai versamenti relativi all'Iva;
  • ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

Per beneficiare della proroga sono però necessari due requisiti concomitanti:

  • l’impresa o il professionista non devono aver avuto ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019
  • i predetti soggetti devono aver avuto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Non devono rispettare i suddetti requisiti, e quindi beneficiano in automatico della disposizione:

  • i soggetti che hanno intrapreso l’attività di impresa, arte o professione successivamente al 30 novembre 2019
  • ii soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1 Dpcm 3.11.2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
  • i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità (zone rosse e arancioni) e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26.11.2020 con le ordinanze del Ministro della salute;
  • ii soggetti che operano nei settori economici individuati nell'allegato 2 D.L. 149/2020, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse) come individuate alla data del 26.11.2020 con le ordinanze del Ministro della salute.

Gli importi sospesi andranno versati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o, mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dalla suddetta data.