Super Ace - possibile la conversione in credito d’imposta

Con il Decreto Sostegni-bis è stata prevista una misura transitoria di rafforzamento del cosiddetto ACE (Aiuto alla Crescita Economica).

L’ACE è una agevolazione fiscale che ha come base di calcolo la differenza delle consistenze patrimoniali dell’esercizio di riferimento rispetto a quelle esistenti al 31 dicembre 2010, a cui si applica, oggi, l’aliquota dell’1,3%. La somma così calcolata viene detratta dalle imposte dovute dal soggetto che ne beneficia.

Il Decreto Sostegni bis prevede una misura transitoria di rafforzamento dell’aiuto, per il solo anno fiscale 2021, per il quale è prevista un’aliquota del 15%, che però non si applicherà all’intera base imponibile ACE, ma solo alla variazione in aumento del capitale proprio registrata al 31 dicembre 2021 rispetto alle consistenze al 31 dicembre 2020.

In conseguenza di ciò, l’ACE dell’anno fiscale 2021 sarà costituita dalla somma:

  • dell’ACE calcolata con aliquota 1,3% per gli incrementi fino al 31.12.2020;
  • dell’ACE calcolata con aliquota 15% per gli incrementi del periodo 01.01.2021 – 31.12.2021.

Considerando l’arco temporale ristretto di riferimento per il 2021, gli incrementi del periodo rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta, a prescindere dalla data di versamento/conferimento. Quindi anche un versamento in conto capitale effettuato il 31 dicembre rileverà come se fosse stato fatto all’inizio dell’anno.

Altra novità era rappresentata dalla possibilità che il beneficio venisse fruito in modo alternativo, anticipatamente, trasformando la detassazione in credito d’imposta, da determinare applicando al rendimento nozionale le aliquote Irpef o Ires in vigore per il 2020.

Con provvedimento del 17 settembre 2021 è stato finalmente definito il contenuto, le modalità e i termini di prestazione della comunicazione che consente la fruizione del credito d’imposta.

La comunicazione potrà essere effettuata dal 20 novembre 2021 fino al 30 novembre 2022. Nel modello andranno esposti:

  • la variazione in aumento del capitale proprio
  • il rendimento nozionale, calcolato sulla base dell’aliquota del 15%
  • il credito d’imposta spettante.

Entro trenta giorni dalla data di presentazione, l’Agenzia delle entrate comunica ai richiedenti il riconoscimento il diniego del credito d’imposta.

Il credito è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, senza limiti di importo, oppure può essere chiesto a rimborso in dichiarazione dei redditi. In alternativa, il credito può esser ceduto, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Le eventuali cessioni dei crediti avverranno con l’apposita piattaforma già disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Decreto Sostegni-bis – Super ACE maggiorata per il 2021

Il Decreto Sostegni bis pubblicato rafforza l'ACE (Aiuto alla Crescita Economica) per il solo anno 2021.

L’ACE è una agevolazione fiscale che ha come base imponibile la differenza delle consistenze patrimoniali dell’esercizio di riferimento rispetto a quelle esistenti al 31 dicembre 2010, a cui si applica, oggi, l’aliquota dell’1,3%.

Il Decreto Sostegni bis prevede una misura transitoria di rafforzamento dell’aiuto, per il solo anno fiscale 2021, per il quale è prevista un’aliquota del 15%, che però non si applicherà all’intera base imponibile ACE, ma solo alla variazione in aumento del capitale proprio registrata al 31 dicembre 2021 rispetto alle consistenze al 31 dicembre 2020.

In conseguenza di ciò, l’ACE dell’anno fiscale 2021 sarà costituita dalla somma:

  • dell’ACE calcolata con aliquota 1,3% per gli incrementi fino al 31.12.2020;
  • dell’ACE calcolata con aliquota 15% per gli incrementi del periodo 01.01.2021 – 31.12.2021.

Considerando l’arco temporale ristretto di riferimento per il 2021, gli incrementi del periodo rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta, a prescindere dalla data di versamento/conferimento.

Inoltre, sempre per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, il beneficio può essere fruito in modo alternativo, anticipatamente, trasformando la detassazione in credito d’imposta, da determinare applicando al rendimento nozionale le aliquote Irpef o Ires in vigore per il 2020.

Il bonus è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, senza limiti di importo, dal giorno successivo a quello del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera assembleare di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio (ma può anche essere chiesto a rimborso o ceduto, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti).

In tal caso, occorre prima produrre un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate, secondo le modalità e nei termini che saranno definiti da un provvedimento, da adottare entro i 30 giorni successivi all’entrata in vigore della legge di conversione del “Sostegni bis”.

Al fine di evitare abusi, quali immissioni temporanee di denaro in azienda per sfruttare il beneficio, sarà previsto che gli incrementi debbano permanere nel patrimonio dell’impresa fino al 31 dicembre 2021.

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