Locazione di immobili: quando conviene il forfettario

In ambito contabile, la presenza di un saldo negativo nel conto cassa è considerata una grave anomalia: si tratta infatti di una situazione che, da un punto di vista numerario, è impossibile nella realtà. Non si può spendere più denaro di quanto effettivamente incassato. Tuttavia, se è vero che la giurisprudenza tende a collegare la cassa in rosso a fenomeni di evasione, non si può escludere che tale disavanzo sia spiegabile anche con errori contabili.

Il principio della Cassazione

Con l’ordinanza n. 28984 del 19 ottobre 2021, la Corte di Cassazione ha ribadito che la presenza di una cassa negativa legittima l’Agenzia delle Entrate ad attivare un accertamento induttivo, poiché la circostanza lascia presumere l’esistenza di ricavi non dichiarati. La logica sottesa è semplice: se le spese contabilizzate superano gli incassi registrati, è verosimile che una parte degli introiti non sia stata contabilizzata correttamente.

Ma questa impostazione – pur fondata su un criterio di verosimiglianza – non è priva di margini di contestazione. La stessa Cassazione, infatti, precisa che la cassa negativa può “far presumere” l’occultamento di ricavi, ma non ne costituisce una prova assoluta.

Possibili cause alternative

Oltre al caso di ricavi in nero non registrati (ad esempio per omessa emissione di scontrino o fattura), esistono altre situazioni che possono determinare una cassa negativa, senza necessariamente configurare evasione. Tra le più frequenti:

  • registrazione errata dell’uscita prima dell’entrata corrispondente;
  • incasso erroneamente registrato su un altro conto, come il conto banca anziché la cassa;
  • mancata rilevazione di un versamento in contanti da parte del titolare, spesso effettuato per far fronte a esigenze momentanee.

In tutti questi casi, la cassa in rosso non deriva da occultamento di ricavi, ma da semplici errori contabili. È però compito del contribuente dimostrare documentalmente tali circostanze per superare la presunzione dell’Amministrazione finanziaria.

Conclusioni operative

Il saldo negativo del conto cassa costituisce un’anomalia contabile grave e può legittimare accertamenti presuntivi. Tuttavia, non può essere interpretato automaticamente come evasione: il contribuente ha sempre la possibilità – e l’onere – di fornire una spiegazione alternativa, supportata da documentazione idonea.

Una corretta tenuta della contabilità – in particolar modo di una prima nota cassa da parte dell’imprenditore - e un’attenta verifica delle registrazioni consente una pronta individuazione degli eventuali errori restano fondamentali per prevenire contestazioni e difendersi efficacemente in sede ispettiva.

Finanziamenti dei soci alla società: come evitare che siano considerati utili occulti

I finanziamenti effettuati dai soci a favore della società, in particolare quelli infruttiferi, devono essere gestiti con particolare attenzione per evitare che l'Amministrazione Finanziaria possa considerarli una reimmissione in azienda di utili occulti sottratti alla tassazione.

La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che, affinché un finanziamento soci possa essere legittimamente opponibile al Fisco, è necessaria la regolarità formale sia delle delibere assembleari sia delle relative scritture contabili. In assenza di questi requisiti, il finanziamento potrebbe essere riclassificato come utile occulto con conseguenti sanzioni fiscali.

Presunzioni e accertamento fiscale
L'Agenzia delle Entrate può effettuare un accertamento induttivo quando riscontra sistematici versamenti da parte dei soci, specialmente se questi non hanno le disponibilità finanziarie coerenti con l'entità dei versamenti stessi. Questi finanziamenti, se non supportati da delibere assembleari formali, possono essere considerati utili non dichiarati reinvestiti in azienda.

Come rendere il finanziamento opponibile al Fisco

Per tutelarsi dalle contestazioni fiscali, è fondamentale che i finanziamenti soci rispettino alcuni criteri essenziali:

  • delibera assembleare formale: l'assemblea dei soci deve formalizzare con una delibera specifica l'erogazione del finanziamento, indicandone chiaramente l'importo, le modalità, e la natura infruttifera o fruttifera del prestito;
  • registrazione contabile: l'operazione deve essere regolarmente iscritta nelle scritture contabili e chiaramente documentata nel bilancio di esercizio, in particolare nella nota integrativa.
  • coerenza temporale: le delibere e le registrazioni contabili devono essere effettuate tempestivamente e coerentemente con la situazione finanziaria e i risultati economici della società.

Onere della prova

In caso di contestazione fiscale, la società deve essere pronta a dimostrare che i finanziamenti effettuati dai soci provengono da risorse personali o da prestiti familiari e non da utili aziendali sottratti a tassazione. Questo significa che è consigliabile conservare traccia documentale delle disponibilità economiche personali dei soci.

Rischio di postergazione

Oltre ai rischi fiscali, i finanziamenti soci possono essere soggetti alla postergazione secondo l’art. 2467 del Codice Civile, se concessi in un momento di squilibrio finanziario della società. In tali casi, il rimborso ai soci è subordinato alla soddisfazione degli altri creditori, soprattutto in situazioni di crisi aziendale o fallimento.

Conclusione e raccomandazioni pratiche

Per evitare la riqualificazione dei finanziamenti soci come utili occulti e garantire la trasparenza contabile e fiscale dell'operazione, è fondamentale:

  • Predisporre sempre una delibera assembleare formale e dettagliata.
  • Tenere scritture contabili precise e tempestive.
  • Documentare adeguatamente le disponibilità finanziarie personali dei soci.

Questi accorgimenti, se correttamente applicati, permettono di tutelarsi efficacemente da contestazioni fiscali ed evitare pesanti sanzioni.

Principio del contraddittorio: come cambia lo Statuto del contribuente

Con l’entrata in vigore del decreto di modifica dello Statuto del contribuente, viene finalmente introitato nel nostro sistema tributario il principio del contraddittorio endoprocedimentale.

Con il nuovo art. 6-bis viene previsto che, fatte salve specifiche e individuate eccezioni, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo. Ciò significa che l’Amministrazione Finanziaria dovrà sentire le ragioni del contribuente prima dell’emanazione dell’atto definitivo, tenendo conto delle sue osservazioni già nella fase di amministrativa.

Sono esclusi da tale obbligo, e quindi viene meno il diritto al contraddittorio, gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni (es. avvisi bonari), individuati con decreto MEF, nonché i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

La norma prevede che deve essere comunicato al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto potenzialmente impositivo, assegnando un termine non inferiore a 60 per le eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.

Ulteriore regola è l’impossibilità di adottare (emettere) l’atto prima della scadenza del termine sopra citato. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l’adozione dell’atto conclusivo, ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l’esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di 120 giorni, tale ultimo termine è posticipato al 120° giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

Al fine di coordinare la novità con l’istituto dell’accertamento con adesione, il successivo decreto in materia di accertamento ha previsto che, una volta ricevuto lo schema di atto potenzialmente impositivo, il contribuente potrà:

  • formulare, entro 30 giorni, istanza di accertamento con adesione (in questo caso non potrà presentare ulteriore istanza di accertamento con adesione una volta che l’atto impositivo verrà notificato);
  • presentare le osservazioni e, successivamente alla notifica dell’avviso di accertamento, presentare, entro 15 giorni, istanza di accertamento con adesione. In questo caso il termine per l’impugnazione dell’atto innanzi alla Corte di Giustizia tributaria è sospeso per un periodo di 30 giorni (e non più di 90 giorni come previsto in precedenza).

Evasometro: debutta lo strumento di controllo sui conti correnti

Dopo Ferragosto sono partiti ufficialmente i controlli affidati all’Evasometro, lo strumento digitale di cui si servirà l’Agenzia delle Entrate per effettuare i controlli incrociati tra movimenti bancari e dichiarazione dei redditi dei contribuenti.

Il sistema, tecnicamente denominato GEODAS (Georeferenziazione dati statistici), si serve di un algoritmo già utilizzato per il controllo in ambito societario, che elabora le informazioni contenute nel database Sogei, necessarie alla corretta ricostruzione delle posizioni finanziarie.

Il software, così come è stato progettato, passerà al vaglio i conti correnti delle persone fisiche, concentrandosi in particolar modo su saldo e lista movimenti. Quando e se emergeranno delle incongruenze, l’algoritmo manderà un alert e, di conseguenza, verranno avviati i primi controlli.

I dati presi in considerazione si riferiscono ai seguenti prodotti:

  • conti correnti;
  • carte di credito;
  • conti deposito;
  • buoni fruttiferi e libretti postali;
  • obbligazioni, titoli di Stato, azioni;
  • rapporti fiduciari;
  • polizze assicurative, fondi pensione e fondi di gestione collettiva del risparmio.

Spetterà al nuovo Governo fissare i paletti e applicare i filtri, anche per evitare un abuso dello strumento.

Per adesso l’ipotesi più probabile è che l’algoritmo scatterà quando si verificherà uno scostamento del 20-25% tra il saldo di fine anno del conto e quanto dichiarato. A quel punto saranno anche valutati altri dati: ad esempio bisognerà valutare se il soggetto, in quel periodo, ha ricevuto ad esempio un’eredità o venduto casa.

Appare chiaro che, in questa prima fase, l’evasometro si concentrerà maggiormente su casi limite e comunque ci sarà sempre l’occhio umano a vigilare.

Con questo strumento, grazie anche alla fattura elettronica e allo scontrino elettronico, il Fisco conta di recuperare € 10-15 miliardi.

 

 

La nuova causa di esclusione dalle gare prevista dallo Sblocca Cantieri per le gravi irregolarità fiscali e contributive, anche se non definitivamente accertate.

Nel testo del Decreto Legge Sblocca Cantieri, tra le modifiche più significative al Codice Appalti vi è quella in materia di cause di esclusione e requisiti di moralità di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016.

Se prima della modifica un operatore economico doveva essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se aveva commesso violazioni gravi definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, il nuovo art. 80 rende possibile (ma, apparentemente, non obbligatoria) l’esclusione anche nel caso di violazioni fiscali e contributive non definitivamente accertate, purché le medesime siano a conoscenza della P.A., che le possano adeguatamente dimostrare.

L’esclusione può essere decisa anche in tutti quei casi nei quali non ci sia ancora una sentenza o un atto amministrativo definitivo, non più soggetto ad impugnazione.

Rimane il requisito della gravità della violazione, che per essere significativa deve essere di un ammontare superiore ai 5 mila euro.

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