Principio del contraddittorio: come cambia lo Statuto del contribuente

Con l’entrata in vigore del decreto di modifica dello Statuto del contribuente, viene finalmente introitato nel nostro sistema tributario il principio del contraddittorio endoprocedimentale.

Con il nuovo art. 6-bis viene previsto che, fatte salve specifiche e individuate eccezioni, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo. Ciò significa che l’Amministrazione Finanziaria dovrà sentire le ragioni del contribuente prima dell’emanazione dell’atto definitivo, tenendo conto delle sue osservazioni già nella fase di amministrativa.

Sono esclusi da tale obbligo, e quindi viene meno il diritto al contraddittorio, gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni (es. avvisi bonari), individuati con decreto MEF, nonché i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

La norma prevede che deve essere comunicato al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto potenzialmente impositivo, assegnando un termine non inferiore a 60 per le eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.

Ulteriore regola è l’impossibilità di adottare (emettere) l’atto prima della scadenza del termine sopra citato. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l’adozione dell’atto conclusivo, ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l’esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di 120 giorni, tale ultimo termine è posticipato al 120° giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

Al fine di coordinare la novità con l’istituto dell’accertamento con adesione, il successivo decreto in materia di accertamento ha previsto che, una volta ricevuto lo schema di atto potenzialmente impositivo, il contribuente potrà:

  • formulare, entro 30 giorni, istanza di accertamento con adesione (in questo caso non potrà presentare ulteriore istanza di accertamento con adesione una volta che l’atto impositivo verrà notificato);
  • presentare le osservazioni e, successivamente alla notifica dell’avviso di accertamento, presentare, entro 15 giorni, istanza di accertamento con adesione. In questo caso il termine per l’impugnazione dell’atto innanzi alla Corte di Giustizia tributaria è sospeso per un periodo di 30 giorni (e non più di 90 giorni come previsto in precedenza).

Evasometro: debutta lo strumento di controllo sui conti correnti

Dopo Ferragosto sono partiti ufficialmente i controlli affidati all’Evasometro, lo strumento digitale di cui si servirà l’Agenzia delle Entrate per effettuare i controlli incrociati tra movimenti bancari e dichiarazione dei redditi dei contribuenti.

Il sistema, tecnicamente denominato GEODAS (Georeferenziazione dati statistici), si serve di un algoritmo già utilizzato per il controllo in ambito societario, che elabora le informazioni contenute nel database Sogei, necessarie alla corretta ricostruzione delle posizioni finanziarie.

Il software, così come è stato progettato, passerà al vaglio i conti correnti delle persone fisiche, concentrandosi in particolar modo su saldo e lista movimenti. Quando e se emergeranno delle incongruenze, l’algoritmo manderà un alert e, di conseguenza, verranno avviati i primi controlli.

I dati presi in considerazione si riferiscono ai seguenti prodotti:

  • conti correnti;
  • carte di credito;
  • conti deposito;
  • buoni fruttiferi e libretti postali;
  • obbligazioni, titoli di Stato, azioni;
  • rapporti fiduciari;
  • polizze assicurative, fondi pensione e fondi di gestione collettiva del risparmio.

Spetterà al nuovo Governo fissare i paletti e applicare i filtri, anche per evitare un abuso dello strumento.

Per adesso l’ipotesi più probabile è che l’algoritmo scatterà quando si verificherà uno scostamento del 20-25% tra il saldo di fine anno del conto e quanto dichiarato. A quel punto saranno anche valutati altri dati: ad esempio bisognerà valutare se il soggetto, in quel periodo, ha ricevuto ad esempio un’eredità o venduto casa.

Appare chiaro che, in questa prima fase, l’evasometro si concentrerà maggiormente su casi limite e comunque ci sarà sempre l’occhio umano a vigilare.

Con questo strumento, grazie anche alla fattura elettronica e allo scontrino elettronico, il Fisco conta di recuperare € 10-15 miliardi.

 

 

La nuova causa di esclusione dalle gare prevista dallo Sblocca Cantieri per le gravi irregolarità fiscali e contributive, anche se non definitivamente accertate.

Nel testo del Decreto Legge Sblocca Cantieri, tra le modifiche più significative al Codice Appalti vi è quella in materia di cause di esclusione e requisiti di moralità di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016.

Se prima della modifica un operatore economico doveva essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se aveva commesso violazioni gravi definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, il nuovo art. 80 rende possibile (ma, apparentemente, non obbligatoria) l’esclusione anche nel caso di violazioni fiscali e contributive non definitivamente accertate, purché le medesime siano a conoscenza della P.A., che le possano adeguatamente dimostrare.

L’esclusione può essere decisa anche in tutti quei casi nei quali non ci sia ancora una sentenza o un atto amministrativo definitivo, non più soggetto ad impugnazione.

Rimane il requisito della gravità della violazione, che per essere significativa deve essere di un ammontare superiore ai 5 mila euro.

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