Spese detraibili e tracciabilità dei pagamenti, ecco come comportarsi.

È ormai cosa nota che, a partire dalle spese sostenute nell’anno 2020, la detraibilità delle spese in dichiarazione dei redditi è subordinata all’utilizzo di strumenti tracciabili per il relativo pagamento.

A seguito di alcuni interventi dell’Agenzia delle Entrate, non ultimo quello della maxi-circolare n. 7/2021, è stato chiarito quale dev’essere il corretto comportamento del contribuente per evitare il disconoscimento delle spese in sede di controllo.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, la via prioritaria per dimostrare l’uso di pagamenti tracciabili è costituita dall’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione del servizio o la cessione dei beni. In questo caso basta che il documento riporti che il pagamento è stato fatto con mezzi tracciabili e non sarà necessario produrre altro.

In mancanza dell’annotazione in fattura, allora sarà necessario conservare prova del pagamento tracciato tramite altri elementi quali:

  • la ricevuta del versamento bancario o postale
  • la ricevuta del pagamento tramite carta di debito o credito
  • la copia del bollettino postale o del MAV
  • la copia dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone

In assenza anche di questi elementi, si potrà ricorrere all’estratto conto che rappresenta una prova residuale a patto che che consenta di individuare con certezza gli estremi del pagamento e la sua riconducibilità al documento di spesa.

Ricapitolando ogni contribuente, al momento del sostenimento della spesa detraibile dovrà:

  • se possibile, far annotare dal percettore sul documento che il pagamento è avvenuto con mezzo tracciabile
  • in mancanza, conservare la prova del pagamento
  • in ultima analisi, produrre l’estratto conto dal quale si evince il sostenimento della spesa.

Errori nelle certificazioni uniche dell’INPS? Ecco Come rimediare

In questi giorni alcuni titolari di prestazioni da parte dell’INPS stanno ricevendo delle comunicazioni di rettifica delle Certificazioni Uniche originariamente emesse dall’Istituto. Secondo le stime dell’INPS si tratta di circa 620.000 certificazione uniche errate.

Per chi fosse destinatario delle suddette rettifiche, si possono verificare tre situazioni:

  • per chi non aveva presentato alcuna dichiarazione (730 o Unico) perché titolare della sola prestazione dell’INPS e senza necessità di recuperare oneri, non si dovrà fare nulla;
  • per chi ha presentato il modello 730, si dovrà redigere ex novo un modello Unico integrativo e versare l’eventuale differenza d’imposta dovuta, comprensiva di sanzioni e interessi;
  • per chi ha presentato il modello Unico, si dovrà integrare la dichiarazione originaria con la presentazione del modello Unico integrativo e versare l’eventuale differenza d’imposta dovuta, comprensiva di sanzioni e interessi.

Si invitano quindi i clienti destinatari delle comunicazioni a contattare lo Studio al fine di verificare la necessità di procedere alla rettifica della dichiarazione originaria.

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