Voucher innovazione: dal 26 ottobre 2023 al via le domande.

La misura “Voucher per consulenza in innovazione” è l’intervento che, in coerenza con il Piano nazionale Impresa 4.0, sostiene i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle Pmi e delle reti di impresa attraverso l’introduzione in azienda di figure manageriali in grado di implementare le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, nonché di ammodernare gli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

La misura si rivolge a:

  • micro e piccole imprese;
  • medie imprese;
  • reti d’impresa.

E consiste in un contributo a fondo perduto, sotto forma di voucher, per le spese di consulenza rese da un manager di innovazione qualificato, indipendente e inserito temporaneamente, con un contratto di consulenza di durata non inferiore a 9 mesi, nella struttura organizzativa dell’impresa o della rete.

I manager dovranno essere iscritti in apposito elenco costituito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy oppure indicato, a parità di requisiti personali e professionali, da una società iscritta nello stesso elenco e che risulti indipendente rispetto all’impresa o alla rete che fruisce della consulenza specialistica.

Il manager dovrà indirizzare e supportare l’impresa o la rete nel processo di innovazione, trasformazione tecnologica e digitale, attraverso l’applicazione di una o più tecnologie abilitanti del Piano nazionale impresa 4.0, da individuarsi tra le seguenti:

  • big data e analisi dei dati;
  • cloud, fog e quantum computing;
  • cyber security;
  • integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution (NPR);
  • simulazione e sistemi cyber-fisici;
  • prototipazione rapida;
  • sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
  • robotica avanzata e collaborativa;
  • interfaccia uomo-macchina;
  • manifattura additiva e stampa tridimensionale;
  • internet delle cose e delle macchine;
  • integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali;
  • programmi di digital marketing;
  • programmi di open innovation.

L’importo del voucher si differenzia a seconda del tipo di beneficiario:

  • per le micro e piccole imprese sarà pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di € 40.000;
  • per le medie imprese sarà pari al 30% dei costi sostenuti fino ad un massimo di € 25.000;
  • per le reti d’impresa sarà pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di € 80.000.

Le domande potranno essere presentate attraverso lo sportello messo a disposizione del Ministero, dalle 12 del 26 ottobre 2023 ed entro le 12 del 23 novembre 2023.

Fatture con l’estero: cosa cambia dall’1 luglio 2022

Dall’ 1 luglio 2022 scatta una piccola rivoluzione per la fatturazione in entrata e in uscita con l’estero. Fino al 30 giugno, infatti, le fatture con l’estero sfuggivano al meccanismo della fatturazione elettronica, permanendo esclusivamente l’obbligo di comunicazione chiamato “esterometro”.

Dall’1 luglio 2022 l’esterometro scompare e vi sarà l’obbligo, sia per le fatture estere attive che per le fatture estere passive, di fare la comunicazione attraverso il Sistema d’Interscambio.

Operazioni attive

Per le operazioni attive (cioè le fatture emesse), quindi, anche se la fatturazione verso operatori esteri non è elettronica e la fattura sarà la copia analogica direttamente inviata al cliente estero (ad esempio una mail con allegato un pdf), sarà necessario procedere comunque all’invio della medesima fattura in formato elettronico al Sistema d’Interscambio inserendo la stringa “XXXXXXX” quale codice destinatario.

Inoltre tale comunicazione andrà fatta entro il termine di emissione della fattura cioè, nella maggior parte dei casi, entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o della prestazione.

La comunicazione è facoltativa esclusivamente per le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale.

Operazioni passive

Per le operazioni passive (cioè le fatture ricevute), la situazione si complica. Prima del 2022 non esisteva una modalità di comunicazione di dette operazioni tramite il Sistema d’Interscambio e l’unica opzione possibile era rappresentata dalla compilazione dell’esterometro.

Dal 2022, invece, per ogni fattura ricevuta da operatore estero l’impresa dovrà farsi carico di generare un documento elettronico da trasmettere al Sistema d’Interscambio per l’integrazione dell’Iva. La tipologia di documento che dovrà essere indicata in fattura sarà una delle seguenti:

  • Documento elettronico TD17 per gli acquisti di servizi dall’estero, per i quali il cliente italiano è debitore d’imposta ed è tenuto ad applicare l’Iva con la procedura di integrazione o di autofatturazione, a seconda che il fornitore sia stabilito in altro Paese UE o in altro Paese extra-UE;
  • Documento elettronico TD18 per gli acquisti intracomunitari di beni, per i quali il cessionario italiano è tenuto ad applicare l’imposta con la procedura di integrazione;
  • Documento elettronico TD19 per gli acquisti di beni dall’estero, per i quali il cliente italiano è debitore d’imposta ed è tenuto ad applicare l’Iva con la procedura di integrazione o di autofatturazione, a seconda che il fornitore sia stabilito in altro Paese UE o in un Paese extra-UE.

La trasmissione delle operazioni passive al Sistema d’Interscambio dovrà essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

La comunicazione è facoltativa esclusivamente per le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale.

Sanzioni

A seguito della modifica normativa, dall’1 gennaio cambiano anche le sanzioni applicabili. Per ciascuna fattura non comunicata, la sanzione sarà pari a 2 euro, entro il limite massimo di 400 euro mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il termine massimo di 200 euro mensili, se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni successivi alle scadenze o se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Formazione 4.0

Investimenti e formazione 4.0: il decreto Aiuti migliora le percentuali fruibili

Doppio intervento del Decreto Aiuti sulle spese connesse con il piano impresa 4.0.

Un primo intervento riguarda gli investimenti in beni immateriali 4.0 che, nella versione previgente, prevedevano la possibilità di fruire di un credito d’imposta del 20% nell’anno 2022. Con il decreto, la percentuale viene incrementata al 50% per tutti gli acquisti effettuati sino al 31.12.2022 (ovvero entro il 30.06.2023 se al 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

Il secondo intervento riguarda invece il credito d’imposta formazione 4.0. Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, le aliquote del credito d'imposta del 50% e del 40% precedentemente previste  per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, sono rispettivamente aumentate al 70% e al 50%, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro 30 giorni dal 18.05.2022 e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale.

Con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente al 18.05.2022 che non soddisfino le condizioni citate, le misure del credito d'imposta sono rispettivamente diminuite al 40% e al 35%.

Credito d'imposta 4.0

Nuova proroga del credito d’imposta per i beni strumentali 4.0

Un’altra estensione per il credito d’imposta per i beni strumentali 4.0 vede la luce nella Legge di Bilancio. L’agevolazione, già prevista fino al 2022, viene prorogata sino al 2025 anche se con una riduzione degli importi agevolati.

Vediamo il funzionamento

Imprese beneficiarie

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Investimenti agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa.

Sono esclusi dall’ambito applicativo dell’agevolazione gli investimenti in:

  • veicoli e altri mezzi di trasporto a deducibilità limitata
  • beni per i quali è prevista un’aliquota di ammortamento fiscale inferiore al 6,5%
  • fabbricati e costruzioni
  • beni di cui all’allegato 3 annesso alla L. 208/2015;
  • beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Disciplina per il 2022

Per l’anno 2022 la disciplina non cambia.

Il credito d’imposta si applica agli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022, estendibile al 30.06.2023 nel caso in cui, entro il 31.12.2022, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La misura del contributo è differenziata a seconda della tipologia di investimento, dell’ammontare complessivo e dell’anno di effettuazione.

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’Allegato A della L. 232/2016 (c.d. beni materiali 4.0) il credito d’imposta è pari, per gli investimenti effettuati dall’1.1.2022 e fino al 31.12.2022:

  • al 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • al 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • al 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’Allegato B della L. 232/2016 (c.d. beni immateriali 4.0) il credito d’imposta è pari al 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Disciplina dal 2023 al 2025

La proroga prevista dalla Legge di Bilancio prevede una riduzione delle percentuali di credito d’imposta.

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’Allegato A della L. 232/2016 (c.d. beni materiali 4.0) il credito d’imposta è pari, per gli investimenti effettuati dall’1.1.2023 e fino al 31.12.2025:

  • al 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • al 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • al 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’Allegato B della L. 232/2016 (c.d. beni immateriali 4.0) il credito d’imposta è pari:

  • per l’anno 2023 al 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
  • per l’anno 2024 al 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
  • per l’anno 2025 al 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;

Beni strumentali ordinari (non 4.0)

Nessuna proroga, invece, per il suddetto credito d’imposta previsto per l’acquisto di beni strumentali nuovi ordinari.

Si fermerà al 2022, quindi, la possibilità di beneficiare di un credito d’imposta del 6%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a due milioni di euro (beni materiali) ovvero a un milione (beni immateriali). L’estensione al 30 giugno 2023 sarà possibile solo a condizione che al 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.

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