Bonus edilizi: con il venir meno della responsabilità solidale, problemi per i vecchi crediti

Il Decreto Aiuti-bis è intervenuto per sbloccare l’empasse sulla circolazione dei crediti connessi con i bonus edilizi qualificando meglio le casistiche in cui si verifica la cosiddetta “responsabilità solidale”, cioè quando l’acquirente di un credito (anche lo stesso fornitore che ha accettato lo sconto in fattura) può essere considerato responsabile nel caso in cui il credito ceduto/scontato risulti poi inesistente.

L’intervento legislativo specifica che la responsabilità si limita esclusivamente ai casi di dolo o colpa grave, escludendo la colpa lieve. Chi acquista è quindi responsabile soltanto se connivente in una frode o se, usando la normale diligenza, avrebbe potuto accorgersene.

Questa limitazione di responsabilità non è, però, per tutti. Essa è infatti limitata soltanto ai crediti che circolano assistiti da visti di conformità, asseverazioni di congruità e attestazioni tecniche. E per tutti gli altri?

La domanda è lecita perché esistono ancora in circolazione due tipologie di crediti non assistiti da visto e asseverazione:

  • i crediti per le spese sostenute sino al 12 novembre 2021, quando ancora visto e asseverazioni non erano neanche previsti legislativamente
  • i crediti per le spese relative a interventi in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, per i quali visto e asseverazioni non sono necessari

Per questi crediti il Decreto Aiuti-bis offre una possibilità di ravvedimento “ora per allora” per ottenere la limitazione della responsabilità: acquisire oggi il visto di conformità e l’asseverazione anche per i crediti che non lo prevedono.

Questa disposizione avrà quindi verosimilmente due conseguenze:

  • per i crediti ormai circolanti e sprovvisti di visto e asseverazione, si tenterà di sanare le mancanze documentali con gravi difficoltà, visto che per molte cose sarà necessario ottenere la collaborazione del primo cedente;
  • per i nuovi crediti che potrebbero circolare senza visto e asseverazione – quelli cioè legati ad interventi di edilizia libera o di importo non superiore a 10.000 euro – i cessionari chiederanno visto e asseverazioni anche quando non necessari, rendendo più lente e onerose le pratiche di cessione.

L'Agenzia fa il riepilogo sulle detrazioni per gli infissi e schermature solari

Con risposta ad istanza di interpello n. 369-2022 l’Agenzia delle Entrate ha colto l’occasione per fare un riepilogo delle detrazioni spettanti in caso di sostituzione di infissi e di strutture accessorie, anche in funzione della possibilità di usufruire del superbonus.

In prima battuta l’Agenzia evidenzia le casistiche che consentono di usufruire del superbonus:

  • sostituzione (e non installazione) di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati
  • sostituzione di infissi esistenti, anche con spostamento e variazione di dimensioni, per un numero finale di infissi la cui superficie complessiva sia minore o uguale a quella esistente inizialmente.

Nei casi in cui non è possibile beneficiare del superbonus, si può comunque optare per altri bonus edilizi:

  • in caso di installazione di infissi ulteriori, che nella situazione finale comportano un aumento della superficie complessiva iniziale, si potrà comunque beneficiare del bonus al 50% per le ristrutturazioni edilizie. In questo caso rientrano nella spesa anche le spese sostenute per interventi sulle strutture accessorie agli infissi (scuri e persiane) o che sono strutturalmente accorpate al manufatto (cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso)
  • in caso di sostituzione di chiusure oscuranti, disgiunta dalla sostituzione dei serramenti, ed installazione di schermature solari, si potrà beneficiare dell’ecobonus al 65%.
Novità Superbonus

Superbonus e bonus edilizi: cambiano le modalità di fruizione dei crediti

Con un intervento in corsa, contenuto nel recente D.L. 157/2021 e causato dalle tante frodi scoperte sinora, cambiano le modalità di fruizione dei crediti derivanti da superbonus e bonus edilizi. Vediamo quali sono le novità che, nell’immediato, porranno un freno alle tante pratiche tuttora in corso.

Estensione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità

Sinora, infatti, le norme prevedevano controlli rafforzati solo in caso di cessione del credito o sconto in fattura derivanti da superbonus, con la previsione di asseverazioni tecniche e visto di conformità per poter trasferire ad altri il beneficio

Dal 12 novembre 2021, invece, il visto di conformità viene esteso a tutte le agevolazioni edilizie, divenendo necessario anche per i seguenti bonus:

  • bonus ristrutturazioni edilizie
  • bonus facciate
  • ecobonus
  • sismabonus
  • installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica

Inoltre, nel caso di superbonus, il visto di conformità sarà necessario anche nel caso in cui il contribuente deciderà di non cedere il credito e di utilizzarlo in detrazione dalle proprie imposte in dichiarazione dei redditi, salvo che la dichiarazione non venga presentata direttamente dal contribuente o tramite sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale.

Introduzione di valori massimi per talune categorie di beni

Viene previsto che, oltre al riferimento ai prezziari, i tecnici che asseverano dovranno fare riferimento a valori massimi stabiliti per alcune categorie di beni con un decreto del Ministero della transizione ecologica che dovrà essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 157/2021.

Estensione dell’asseverazione tecnica

Così come per il visto di conformità, il D.L. 157/2021 estende a tutte le agevolazioni edilizie l’obbligo di asseverazione della congruità delle spese da parte di tecnici abilitati. In questo caso, però, l’obbligo di asseverazione è previsto solo in caso di cessione del credito o sconto in fattura.

Controlli preventivi e obblighi antiriciclaggio

L’Agenzia delle Entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, potrà sospendere per un periodo non superiore a 30 giorni gli effetti delle comunicazioni di cessione che presentano profili di rischio. La sospensione servirà ad effettuare controlli preventivi per evitare frodi.

Il D.L. prevede altresì che i soggetti obbligati all’applicazione della normativa antiriciclaggio che intervengono nella cessione dei crediti (es. banche, posta, altri intermediari finanziari, ecc.) non possono procedere all’acquisizione del credito quando rilevino operazioni sospette o debbano astenersi dal compimento delle operazioni a seguito dell’attività di adeguata verifica della clientela. Si cerca quindi di responsabilizzare gli acquirenti istituzionali affinché svolgano quantomeno i controlli previsti dalla normativa antiriciclaggio, evitando le acquisizioni di crediti troppo “facili”.

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