È operativo il decreto attuativo che disciplina lo sgravio contributivo per le aziende con certificazione sulla conciliazione tra famiglia e lavoro.
L’esonero è pari al massimo all’1% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con un tetto di 50.000 euro l’anno per azienda. Spetta dal 28 giugno 2026 e non oltre il 31 dicembre 2028. Le risorse sono limitate, quindi conta presentare domanda correttamente e nei tempi.
Soggetti interessati
Possono accedere le aziende che hanno ottenuto la certificazione per la conciliazione tra famiglia e lavoro e che rispettano le condizioni generali previste per i benefici contributivi:
- possesso del Durc;
- rispetto dei Ccnl e degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- assenza di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato.
L’impresa deve inoltre dichiarare di non essere destinataria di provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi.
Interventi ammissibili
Non si finanziano singoli interventi: il requisito è la certificazione, rilasciata sulla base della prassi di riferimento UNI/PdR 192:2026, pubblicata il 14 aprile 2026.
Il sistema attribuisce un punteggio all’azienda sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi. Pesano in particolare la flessibilità del lavoro, le misure a sostegno di maternità e paternità e il bilanciamento tra tempi di vita e di lavoro.
La certificazione è rilasciata da organismi accreditati e ha validità di 36 mesi. In questo arco di tempo opera lo sgravio, che in ogni caso non può andare oltre il 31 dicembre 2028.
Agevolazione concedibile
L’esonero non può superare l’1% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e, in ogni caso, 50.000 euro l’anno per impresa. Il beneficio ricalca quello già previsto per la parità di genere, con cui dovrebbe essere cumulabile.
Il plafond è di 7 milioni di euro per il 2026 e di 12 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Se le domande ammissibili superano la disponibilità, l’importo riconosciuto a ogni azienda viene riproporzionato.
Chi rinuncia alla certificazione o la perde deve darne tempestiva comunicazione all’Inps e al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Come presentare domanda
La domanda va inviata in via telematica all’Inps. Deve indicare i dati dell’azienda, la retribuzione media mensile globale stimata, l’aliquota contributiva datoriale media, la forza aziendale prevista e gli estremi della certificazione, compresi l’organismo emittente e la data di rilascio.
Chi presenta l’istanza nella prima finestra utile successiva al conseguimento della certificazione viene ammesso al beneficio per l’intero periodo di validità.
L’Inps comunicherà termini e modalità operative, verificherà i dati dichiarati e autorizzerà la fruizione dello sgravio. È probabile che siano fissate finestre temporali annuali per l’invio: una volta chiuse, l’Istituto assegnerà i fondi e, se necessario, ridurrà l’importo dello sgravio.

