Il Concordato Preventivo Biennale rimane uno degli strumenti di compliance fiscale più rilevanti per imprese e professionisti. Con Decreto Omnibus sono state introdotte alcune novità significative sulle condizioni di accesso. Ecco un quadro riepilogativo aggiornato per il biennio 2026-2027.
Soggetti interessati
Possono aderire al CPB i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA).
È inoltre richiesto che, con riferimento al periodo d'imposta precedente, il contribuente non abbia debiti tributari o contributivi definitivamente accertati (sentenza irrevocabile o atti impositivi non più impugnabili). L'accesso resta comunque possibile se, entro i termini di adesione, il debito residuo (comprensivo di interessi e sanzioni) viene ridotto sotto la soglia di 5.000 euro.
Il Decreto Omnibus ha stabilito ha stabilito che l'adesione senza questi requisiti è semplicemente priva di effetti, e non fa più scattare la decadenza.
Cause di esclusione
Non possono accedere al concordato i contribuenti che si trovano anche in una sola di queste condizioni:
- mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti, ove obbligatoria;
- condanna (anche con patteggiamento) per reati tributari, falso in bilancio o riciclaggio commessi nei tre periodi d'imposta precedenti;
- redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile superiori al 40% del reddito d'impresa o di lavoro autonomo, nel periodo precedente;
- adesione al regime forfetario durante il primo anno del biennio;
- operazioni straordinarie (fusione, scissione, conferimento d'azienda) o variazioni della compagine sociale che aumentano il numero di soci/associati, salvo il subentro per decesso e, in caso di rinnovo, l'ingresso di soci con redditi contenuti (fino a 35.000 euro).
Come funziona l'adesione
L'adesione (o la revoca di una precedente adesione per il biennio 2026-2027) va effettuata entro il 31 ottobre 2026 (per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura dell'esercizio), con due modalità alternative:
- invio congiunto al modello ISA, allegato a Redditi 2026;
- invio autonomo, solo con il frontespizio di Redditi 2026, compilando la casella "Comunicazione CPB" con il codice 1.
Effetti e vantaggi per chi aderisce
Il reddito d'impresa o di lavoro autonomo concordato (mai inferiore a 2.000 euro) e il valore della produzione netta ai fini IRAP (mai inferiore a 2.000 euro) sostituiscono, per fini fiscali, quelli effettivamente conseguiti. In cambio dell'impegno a mantenere gli obblighi contabili e dichiarativi ordinari, chi aderisce ottiene:
- nessuna imposizione sulla quota di reddito eccedente quello concordato;
- esclusione dagli accertamenti analitico-induttivi (art. 39 DPR 600/1973), salvo cause di decadenza;
- i benefici premiali ISA:
- esonero dal visto di conformità per compensazioni IVA fino a 70.000 euro annui e per imposte dirette/IRAP fino a 50.000 euro;
- esonero dal visto e dalla garanzia per rimborsi IVA fino a 70.000 euro;
- esclusione dalla disciplina delle società non operative e dagli accertamenti basati su presunzioni semplici;
- anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'accertamento;
- un'imposta sostitutiva ad aliquota ridotta sul maggior reddito concordato rispetto a quello dichiarato nel periodo precedente.
L'adesione non ha effetto ai fini IVA, che continua ad applicarsi secondo le regole ordinarie.
In caso di rinnovo per un secondo biennio, le soglie premiali salgono ulteriormente (fino a 100.000 euro per l'esonero dal visto sui rimborsi IVA, anticipazione di due anni dei termini di accertamento) ed è previsto un regime di ravvedimento speciale per le annualità 2020-2023, con imposta sostitutiva modulata sul punteggio ISA.
Cessazione e decadenza
Il concordato cessa di produrre effetti, per il futuro, in presenza di eventi che alterano i presupposti dell'accordo:
- cessazione o modifica sostanziale dell'attività,
- circostanze eccezionali che riducono i redditi effettivi oltre il 30% rispetto a quelli concordati,
- adesione al regime forfetario,
- operazioni straordinarie,
- ricavi dichiarati superiori del 50% al limite ISA
- venir meno del coordinamento tra professionista e associazione/società professionale.
Diversamente, la decadenza – legata a violazioni più gravi (es. accertamenti, omessi versamenti non regolarizzati) – fa perdere gli effetti del concordato per entrambi i periodi d'imposta, con obbligo di versare comunque le imposte sul reddito concordato se superiore a quello effettivo.

