TFR e previdenza complementare: le novità della Legge di Bilancio 2026

La Legge di Bilancio 2026 interviene in modo significativo su due fronti distinti ma collegati: le regole per il versamento del TFR al Fondo INPS da parte dei datori di lavoro privati e le modalità di adesione alla previdenza complementare. Le modifiche, previste dall'art. 1, cc. 203-205 della Legge n. 199/2025, entreranno in vigore dal 1° luglio 2026 e riguardano sia le imprese che i lavoratori dipendenti. Le novità sono numerose e impattanti: vale la pena esaminarle con attenzione.

Soggetti interessati

Le novità riguardano:

  • i datori di lavoro privati che raggiungono o superano determinate soglie dimensionali, tenuti al versamento degli accantonamenti TFR al Fondo INPS;
  • i lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi i lavoratori domestici), con riferimento alle modalità di adesione alla previdenza complementare.

L'obbligo di versamento al Fondo INPS non riguarda i dipendenti per i quali il TFR sia già destinato a una forma di previdenza complementare.

Cosa cambia per i datori di lavoro: versamento del TFR al Fondo INPS

L'obbligo di versare il TFR al Fondo INPS si applica ai datori privati con almeno 50 dipendenti. La soglia numerica rimane invariata, ma cambia il criterio di calcolo: a partire dai periodi di retribuzione successivi al 31 dicembre 2025, il numero di dipendenti si determina sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente a quello del periodo di retribuzione considerato.

In pratica, un'azienda che supera la soglia dei 50 dipendenti in corso d'anno non scatta nell'obbligo immediatamente, ma lo farà dall'anno successivo, sulla base della media dell'anno appena concluso.

Per attenuare l'impatto della novità, la norma prevede una clausola di salvaguardia per gli anni 2026 e 2027: l'obbligo non scatta se la media annuale dell'anno precedente è inferiore a 60 dipendenti. In questi due anni, quindi, la soglia effettiva sale temporaneamente a 60.

Con effetto dai periodi di retribuzione decorrenti dal 1° gennaio 2032, la soglia dimensionale viene abbassata da 49 a 39 dipendenti (sempre calcolati come media annuale dell'anno precedente). Più aziende, quindi, saranno soggette all'obbligo di versamento al Fondo INPS.

Cosa cambia per i lavoratori: adesione automatica alla previdenza complementare

Fino ad oggi, il lavoratore che non esprimeva alcuna scelta sul destino del proprio TFR entro 6 mesi dall'assunzione veniva automaticamente iscritto a una forma di previdenza complementare per silenzio-assenso. Dal 1° luglio 2026 questo meccanismo viene ribaltato: per i lavoratori neo-assunti del settore privato (esclusi i lavoratori domestici) scatta l'adesione automatica alla previdenza complementare fin dall'inizio del rapporto di lavoro.

Il lavoratore ha 60 giorni dalla data di assunzione per rinunciare all'adesione automatica, scegliendo di mantenere il TFR in azienda ai sensi dell'art. 2120 c.c., oppure di conferirlo a una diversa forma pensionistica di sua scelta. In assenza di qualsiasi comunicazione entro i 60 giorni, l'adesione automatica diventa definitiva.

L'effetto retroattivo alla data di assunzione

Quando scatta l'adesione automatica, l'iscrizione alla forma pensionistica complementare e i relativi versamenti decorrono dalla data di assunzione. Il datore di lavoro provvede a comunicare l'adesione al fondo e ad effettuare i versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, ricomprendendo quanto dovuto dalla data di prima assunzione.

L'adesione automatica non produce effetti solo sul TFR: genera anche il versamento automatico dei contributi previdenziali complementari a carico sia del datore di lavoro che del lavoratore, nella misura minima definita dagli accordi collettivi applicabili.

Fanno eccezione i lavoratori la cui retribuzione annua lorda (RAL) sia inferiore al valore dell'assegno sociale: in questo caso non scatta l'obbligo automatico di contribuzione a carico del lavoratore.

I lavoratori non alla prima assunzione

Per i lavoratori che abbiano già in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare prima dell'instaurazione del nuovo rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a fornire informativa sulla possibilità di indicare, entro 60 giorni dall'assunzione, a quale forma pensionistica complementare destinare il TFR maturando. In difetto, si applica il meccanismo di adesione automatica. Rimane escluso il silenzio-assenso per chi nel precedente rapporto di lavoro aveva scelto di mantenere il TFR in azienda.

Gli adempimenti del datore di lavoro

Al momento della prima assunzione il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore un'informativa scritta su: accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, meccanismo di adesione automatica, forma pensionistica destinataria, scelte disponibili e relativa tempistica. La dichiarazione resa dal lavoratore va conservata dal datore di lavoro, che ne rilascia copia al lavoratore stesso.

Le altre novità sulla previdenza complementare

Il limite annuo di deducibilità fiscale dei contributi versati alla previdenza complementare aumenta da 5.164,57 euro a 5.300 euro. Il limite comprende sia i contributi del lavoratore che quelli a carico del datore di lavoro, ma non le quote di TFR conferite.

Dal 1° luglio 2026, dopo 2 anni di partecipazione a una forma pensionistica complementare, il lavoratore acquisisce il diritto di trasferire la propria posizione individuale verso qualsiasi altro fondo di sua scelta — aperto o PIP — mantenendo il diritto a ricevere il contributo del datore di lavoro previsto dal CCNL applicabile. In precedenza, questo vantaggio era riservato ai soli aderenti ai fondi negoziali.

La Legge di Bilancio 2026 estende le tutele patrimoniali già previste per le pensioni pubbliche ad alcune prestazioni della previdenza complementare. Sono ora incedibili, insequestrabili e impignorabili le somme erogate a titolo di:

  • prestazione pensionistica al momento del pensionamento;
  • RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata);
  • anticipazioni per spese sanitarie.

Rimangono invece escluse da queste tutele le anticipazioni per acquisto o ristrutturazione della prima casa, quelle per esigenze personali e i riscatti totali o parziali della posizione.

Semplifica la tua ricerca di informazioni utili

Iscriviti alla nostra Newsletter gratuita

Parla con noi

Se hai bisogno di una squadra di consulenti che ha a cuore le tue esigenze, vieni a trovarci allo studio.
Oppure chiama, manda una mail, un fax, un messaggio su whatsapp o sui social…
Ti servono solo un paio di minuti, contattaci adesso.

  • Via J.F.Kennedy, 63- 98051 Barcellona P.G. (ME)
  • +39 090 9796698

  • + 39 090 5720002
Studio Mamì - Logo Footer

Studio Mamì | Via J.F.Kennedy, 63 - 98051 Barcellona P.G. (ME) | Tel +39 090 9796698 - Fax +39 090 5720002 - info@studiomami.it | P. IVA: 02121020834

Privacy Policy
Cookie Policy
Credits
Firma Elettronica Avanzata

Benvenuto sul sito dello Studio Mamì

KbxBotIcon